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12 MARZO 2017
Decreto sicurezza urbana. Se il Governo ‘dimentica’ il disagio e la marginalità sociale in nome del pubblico decoro

Parliamo del decreto del Ministero dell’Interno che lunedì sarà esaminato dall'Assemblea della Camera. Qui il contrasto a fenomeni quali l'accattonaggio con l'impiego di minori, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza legata all'abuso di alcool o stupefacenti, viene inquadrato solo nel novero dei fenomeni di illegalità senza mai ricomprenderli nel più ampio e complesso ambito delle problematiche legate al disagio e alla marginalità sociale. IL TESTO

Si è concluso in questi giorni l'esame da parte delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del decreto sicurezza urbana voluto dal ministro dell'Interno Marco Minniti che il prossimo lunedì inizierà il suo iter in Aula alla Camera. Un testo che, come denunciato nei giorni scorsi all'interno del parere favolrevole elaborato dalla commissione Affari sociali, sembra 'dimenticare' ogni parvenza di strategia di prevenzione, da attuarsi attraverso specifici percorsi di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale, in favore di un plurinominato "decoro" delle nostre città.
 
Tanto per fare qualche esempio, come rimarcato dagli stessi deputati della XII commissione, l'articolo 6 che istituisce il comitato metropolitano per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, non prevede la partecipazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
 
E ancora,  il capo II del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale senza che siano previsti, contestualmente, programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale. 
 
L'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, non prevede poi che si debba tenere conto, nell'effettuare gli sgomberi con il concorso della Forza pubblica, della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti. Stesso dicasi dell'articolo 13, laddove, in relazione all'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, non viene contemplata l'esigenza di prevedere la segnalazione del soggetto destinatario delle predette misure ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
 
Infine, uno dei temi più controversi attiene l'articolo 8, ossia l'attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze, anche limitative della libertà di accesso a specifici luoghi o spazi pubblici, dirette a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità quali l'accattonaggio con l'impiego di minori, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza legata all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, senza tenere conto, come rimarcato nel parere della commissione Affari sociali, "che in molti casi alla base dei predetti comportamenti vi sono condizioni di forte disagio, e talvolta perfino uno stato patologico delle persone coinvolte, che richiederebbero un inquadramento".
 
In particolare su quest'ultimo punto il decreto sicurezza di Minniti sembra porsi in sorprendente continuità col decreto-legge del 5 maggio del 2008 (Maroni), con il quale si conferivano ai 'sindaci-sceriffi' poteri di ordine pubblico che la Corte Costituzionale non esitò a bocciare. Come denunciato in questi giorni dall'Associazione Antigone, questo provvedimento "rilancia lo spirito del decreto Maroni, proponendo un’idea di una sicurezza che considera la marginalità sociale presente nello spazio pubblico come elemento deturpatore del 'decoro', della 'quiete pubblica' e finanche della 'moralità' (citazioni del decreto). È dunque una risposta securitaria a un problema sociale: ai soggetti vulnerabili che popolano lo spazio urbano (clochard, venditori ambulanti, prostitute etc.) si oppone un armamentario di sanzioni, principalmente amministrative. Alcune di queste sono nuove, altre costituiscono un rafforzamento di vecchie norme".
 
Giovanni Rodriquez

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