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Martedì 14 MARZO 2017
Farmaci. La dotazione minima obbligatoria per i grossisti dovrebbe essere calcolata sui principi attivi



Gentile Direttore,

pochi giorni fa si è tenuto un incontro tra Aifa e diversi rappresentanti della Filiera del farmaco, dove si è discusso anche della proposta di rivedere l’obbligo per i grossisti di detenere il 90% delle referenze autorizzate come previsto dal Dlgs 219/2006, partendo dalla considerazione che tra carenze e indisponibilità varie, risulta quasi impossibile rispettare l’indicazione.
Le multe in tal senso sono elevate, dai 3000 ai 6000 euro ogni volta che i Nas o le Asl provvedono al controllo.
Si è iniziato a ragionare sull’ipotesi di riferire il tetto del 90% non alle 8.730 specialità oggi registrate in fascia A ma a un numero inferiore, che non dovrebbe superare le 6-7mila.
Ma volevo altresì specificare che siamo ancora lontani dal tetto, secondo il mio avviso, previsto per calcolare il 90%. Abbiamo in nostro possesso documenti, come un ricorso accolto dal Prefetto della provincia di Asti, attestanti che il 90% delle specialità medicinali, deve riferirsi ai principi attivi e non a ogni singola specialità medicinale ancorché a sua volta titolare di AIC. Alla luce di ciò, si può ipotizzare di un ulteriore abbassamento della soglia minima obbligatoria.
Inoltre ritengo che si debba anche ipotizzare di calcolare il tetto sul numero dei principi attivi e non sulle specialità medicinali, un criterio che comporterebbe un ulteriore abbassamento della soglia minima obbligatoria.
Dr. Ivan G. Ruggiero
Direttore Tecnico Consorzio Farmaceutico MC GROUP
Manager Settore Farmaceutico
Presidente LPI

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