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Giovedì 23 MARZO 2017
Delibera Anac. Manager Asl, capi dipartimento e primari (strutture complesse e semplici) devono presentare dati sui compensi”

Lo stabiliscono le linee guida sull’attuazione del decreto legislativo del 2013 sulla trasparenza nelle istituzioni pubbliche. Secondo l’Autorità anticorruzione anche i direttori generale, sanitario e amministrativo, nonché i dirigenti medici con incarichi gestionali devono ottemperare alle dichiarazioni sui compensi percepiti. Per gli altri dirigenti del Ssn nessun obbligo. LA DELIBERA. ELENCO CATEGORIE SOGGETTE AD OBBLIGO

L’Anac di Raffaele Cantone ha pubblicato on line le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016".
 
Per la dirigenza sanitaria si specifica che Direttori generali, sanitari e amministrativi, nonché Responsabili di dipartimento, di struttura semplice  e di struttura complessa sono tenuti all’obbligo di comunicare i propri compensi e le altre informazioni contenute all’art. 14, ovvero:
a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 
b) il curriculum;
 
c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 
d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
 
Alle stesse figure (responsabile dipartimento, struttura semplice e complessa) e solo a loro spetta poi anche l’obbligo di comunicare i compensi percepiti dall’attività libero professionale in intramoenia.
 
 
Ecco il testo integrale della determina Anac sulla dirigenza sanitaria
 
Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013 («Trasparenza del servizio sanitario nazionale»).
 
In particolare, per l’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse.
 
Per la dirigenza, come sopra individuata, il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14.
 
Ciò è evidente dalla medesima rubrica dell’art. 15 che fa riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate all’art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
 
Un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall’art. 14.
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
 
In considerazione dell’enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della peculiarità della dirigenza sanitaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.
 
Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione dell’art. 41, co. 3, che oltre al rinvio all’art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare nell’ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all’art. 15, co. 1, lett. c).
 
Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario, una lettura delle norme coerente con l’interpretazione sopra riportata in merito al difetto di coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art. 14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013

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