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Martedì 11 APRILE 2017
Un altro attacco fiscale contro i massofisioterapisti



Gentile Direttore,
in qualità di presidente del Simmas, mi corre l’obbligo di segnalare e denunciare i contenuti dell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate (n.7/E del  4 aprile 2017) nella parte in cui si procede all’ennesimo attacco “fiscale” contro la categoria dei massofisioterapisti.

Andiamo per ordine. Nella circolare su citata a pag. 27 si riporta quanto segue: “Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1).  Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

In una precedente circolare del 24 aprile 2015 n.17/e, invece, l’AdE rispondendo ad un quesito in cui si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica, specifica dopo aver sentito il parere del Ministero della Salute, che il titolo triennale di massofisioterapia è equipollente solo se conseguito entro il 17 marzo 1999 e che “ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.”

Riassumendo, possiamo affermare che mentre nel 2015 l’AdE si “limita” a rispondere affermativamente ad un quesito in cui si chiedono se le prestazioni effettuate da un massofisioterapista diplomato prima del 1999 fossero detraibili anche in assenza di prescrizione medica, nel 2017 riferendosi ai titoli triennali di massofisioterapista conseguiti dopo il 1999, si specifica che le prestazioni rese da tali professionisti non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Salute disconoscono di fatto la recente giurisprudenza prodotta in subiecta materia , per cui a tutela di migliaia di professionisti che operano in tutta Italia, è bene chiarire quanto segue:

Il Consiglio di Stato nella sentenza n.1105 del 5 marzo 2015, al punto 8, ha chiarito che “deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995. Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.

L’art.4 della l.42 del 1999 espressamente prevede che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale dell’ accesso alla formazione postbase”. La normativa appena (l. 42/1991 e l. 403/1971) richiamata prospetta l’equipollenza fra diploma posseduto dall’appellante e il corrispondente titolo universitario in Fisioterapia (Consiglio di Giustizia Amministrativa sent. 150/2017). La giurisprudenza ha riconosciuto che il diploma di massofisioterapia rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dal periodo in cui è stato conseguito (Tar Lombardia sent. 1441/2016).

Alla luce di questi sintetici chiarimenti giuridici, possiamo sostenere che le prestazioni rese da un massofisioterapista diplomato DOPO il 1999, contrariamente a quanto sostenuto dall’AdE nella circolare n.7/E del 4 aprile 2017, possono essere portate in detrazione.

Luca De Martino
Presidente Simmas

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