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Martedì 25 APRILE 2017
Manovrina, in Gazzetta il testo del decreto legge. Ad Aifa più poteri su spesa farmaceutica. Stretta sui farmaci innovativi. Assistenza agli stranieri alla Salute. Deroga per edilizia ospedaliera e velocizzazione pagamenti

L'Aifa utilizzerà la fattura elettronica per il controllo della spesa farmaceutica. Le cure degli stranieri passano sotto la competenza del ministero della Salute. Un sistema di meccanismi tra fondi premiali e anticipazioni Iva garantirà in fretta le risorse sanitarie alle Regioni. E sugli innovativi si prevede che quelli a innovatività "condizionata" entrino nei prontuari regionali ma non nel paniere dei Fondi innovativi della legge di Bilancio. IL DECRETO.

Porta il numero 50, il decreto legge datato 24 aprile e contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, la cosiddetta “manovrina” varata dal Governo lo scorso 11 aprile finalizzata principalmente all’aggiustamento dei conti pubblici per un totale dello 0,2% del Pil e per un importo complessivo di 3,4 miliardi.
 
Queste le misure specifiche riguardanti il comparto sanitario.

Tra le prime misure di nostro interesse quella finalizzata al controllo della spesa farmaceutica e al rispetto dei tetti. In particolare si prevede che per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica l’Agenzia italiana del farmaco, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera e diretta) si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica.

E’ poi previsto che, a decorrere dall’anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Ssn per acquisti di prodotti farmaceutici sarà obbligatorio recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.
A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all’Agenzia italiana del farmaco e sarà un apposito decreto Mef-Salute a indicare le modalità tecniche di attuazione.

Limiti all’accesso al Fondo per i farmaci innovativi. Sempre in materia di farmaci viene poi previsto che i farmaci, compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell’Aifa, il possesso del requisito dell’innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali senza però accedere alle risorse dei fondi per i farmaci innovativi previsti dalla legge di Bilancio 2017.

Norme anche per l’edilizia sanitaria con una deroga al 2018 per le somme destinate in accordi di programma sottoscritti nel 2016 e che erano ammessi al finanziamento 2017.

L’assistenza sanitaria agli stranieri passa al ministero della Salute. Poi, alle prestazioni per gli stranieri ci penserà il ministero della Salute e non più quello dell’Interno e il relativo finanziamento avverrà in base alle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del ministero della Salute, consolidati e validati.

Previsto l’utilizzo di tutte le quote premiali dal 2015 a quest’anno e, per la corretta gestione dei pagamenti da parte del Ssn, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle Regioni entro il 31 luglio dell’anno di riferimento (salvo accordi diversi), secondo i criteri e i dati ultimi disponibili.

Il ministero dell’Economia è autorizzato a erogare alle Regioni fino all’80% degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell’effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.

E lo stesso meccanismo varrà per le somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati per il finanziamento del Servizio sanitario.
Per tutto questo però sarà necessaria l’intesa Stato-Regioni, dopodiché il ministero dell’Economia provvede ai trasferimenti entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Ma sono autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme che spettano a qualsiasi titolo alle Regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

Ultimo passaggio del capitolo sanità della manovrina riguarda gli interventi di efficientamento della gestione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Dal 2017 il ministero dell’Economia è autorizzato a erogare quote di compartecipazione all’Iva facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultano dall’Intesa raggiunta in Stato-Regioni.

Il Dpcm di assegnazione alle Regioni delle rispettive quote di compartecipazione all’Iva per l’anno di riferimento non può fissare, per ciascuna Regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell’individuazione delle relative quote di finanziamento previsto dal Dlgs 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”-

E il ministero dell’Economia è autorizzato, in sede di conguaglio, a operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi e anche ad applicare il meccanismo dei recuperi per il 2016 e gli anni precedenti.

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