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Venerdì 19 MAGGIO 2017
Formazione medicina generale. Urgono correttivi per l'inserimento nelle graduatorie regionali



CFSMG nel triennio 2014/2017: il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) del SIGM chiede l’applicazione del comma 8bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502.

Gentile Direttore,
come è noto il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2014 e il Decreto Ministeriale 20 Febbraio 2015 del Ministero della Salute, per esigenze di funzionalità dei corsi, hanno ampliato il termine di utilizzo della graduatoria per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017 rispettivamente a 60 giorni e 180 giorni. In particolare, il primo dei due decreti ha esteso, in modo permanente, il limite per gli scorrimenti di graduatoria a 60 giorni dall’inizio delle attività, dunque, a partire dal concorso riferito al triennio 2014/2017, ogni anno potrebbero verificarsi iscrizioni al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) fino a fine gennaio.
 
Come effetti di tali disposizioni, chiarendo il Decreto Legislativo che il Corso prevede 36 mesi e almeno 4800 ore di formazione e che tale durata non può essere ridotta, molti Corsisti conseguiranno il titolo attestante la formazione specifica in medicina generale in data successiva al 31 Dicembre del terzo anno trovandosi, di conseguenza, nell’impossibilità di presentare la relativa di domanda di inserimento nelle relative Graduatorie Regionali di Medicina Generale poiché, agli effetti della normativa vigente, possono presentare domanda di inserimento in graduatoria regionale i medici che, entro il 31 dicembre siano in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale; va altresì sottolineato che il sistema attuale comporta già un notevole ritardo nell'ingresso al lavoro dei giovani Medici di Medicina Generale dal momento che le domande presentate entro il 31 Gennaio servono alla stesura di una graduatoria utilizzabile, nella migliore delle ipotesi, dall'anno successivo. Il ritardo nel conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale dilaterà pertanto ulteriormente l'ingresso dei giovani medici di medicina generale nelle graduatorie regionali.
 
Trattandosi di un ritardo non attribuibile ad una responsabilità in capo ai corsisti, ma ad un ritardo burocratico nell’assegnazione da parte delle Regioni delle borse di studio del CFSMG, il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) dell’Associazione Italiana Giovani Medici ha inviato una lettera alla Direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, al Coordinatore della SISAC-Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati e al Coordinamento Tecnico Commissione Salute Regione Piemonte per chiedere che ai corsisti del triennio 2014/2017 e successivi venga applicato quanto disposto dall’art.8 comma 8bis del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 che stabilisce che “8bis I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale”.
 
Riteniamo, infatti, che tale disposizione normativa è da intendersi relativa al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, esteso a tre anni dal D.lgs 277/2003, e applicabile nei casi in cui il ritardo nel conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale sia attribuibile al ritardo delle procedure burocratiche dei corsi di formazione regionali e non a responsabilità dei corsisti stessi. Per questo motivo riteniamo che la mancata concessione della possibilità d’iscrizione in riserva per i colleghi che non potranno concludere il corso triennale entro il 31 Dicembre rappresenti di fatto una violazione dei diritti sanciti dall’art. 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502. Chiediamo inoltre che, a fronte di tali ritardi non attribuibili a responsabilità dei corsisti, venga data garanzia ai colleghi dell’applicazione dell’art.16 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006, che prevede la possibilità per le Regioni di indire ulteriori sessioni di esame per la prova finale.
 
La nostra Associazione auspica che tale dispositivo di legge, nato dalla volontà del legislatore di tutelare i medici che terminano in ritardo il percorso formativo per cause non imputabili ad essi, possa essere applicato per estensione anche ai corsisti costretti a sospendere il periodo di formazione in seguito a malattia o gravidanza, al fine di tutelare il diritto al congedo per malattia e maternità dei corsisti.
 
Gialfonso Caliendo
Agostino Panajia
Giorgio Sessa

a nome del Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)
Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) 

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