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21 MAGGIO 2017
Riforma Pubblico Impiego. Proroga fino al 2019 per i concorsi straordinari nel Ssn. Confermato il ‘congelamento’ dei fondi accessori. Ma si apre a salvaguardia ‘Ria’. Il testo in anteprima

Il testo approvato in via definitiva da Palazzo Chigi lo scorso venerdì conferma inoltre il “Polo Unico” della medicina fiscale, che darà competenza esclusiva all’Inps del controllo dello stato di salute di tutti i lavoratori in malattia, così come l'istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Le proteste dei sindacati non evitano del tutto il congelamento al 2016 dei fondi aziendali accessori, ma si apre alla possibile salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità. IL TESTO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso venerdì in via definitiva il decreto che riforma il testo unico del pubblico impiego già oggeto di intensa in sede di Conferenza Stato Regioni. Le misure riguardanti la sanità sono state tutte pressoché confermate. Viene istituita un'area contrattuale per la dirigenza del ruolo sanitario. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale vengono prorgate di un ulteriore anno le scadenze già prorogate dal Milleproroghe che a sua volta prorogava i termini previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione di nuovo personale del Ssn a fronte dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro europeo. 
 
Confermate, ma non del tutto, le msiure fortemente contestate relative al congelamento al 2016 dei fondi aziendali accessori, che hanno portato in piazza i sindacati medici lo scorso 16 maggio. Nel nuovo testo si apre ad una possibile salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità, da valutarsi in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. Un'apertura di non poco conto che, per i camici bianchi, potrebbe significare lo sblocco di un fondo che vale circa 113 milioni.

 
Al fine di superare il precariato, le amministrazioni potranno assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, personale non dirigenziale: già in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto con procedure concorsuali anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione, e che bbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Queste misure vengono estese anche al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
 
Riportiamo di seguito una sintesi delle misure riguardanti la sanità contenute nella riforma del pubblico impiego.
 
Articolo 6 (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). Qui si spiega che le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente del Ssn sono adottate di concerto con il Ministero della Salute. L’estensione della previsione anche al personale tecnico e sanitario del Ssn è stata specificamente posta come condizione dalla Conferenza Stato-Regioni.

Si è invece ritenuto di non recepire l’osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di coordinare tale previsione con le disposizioni della legge delega in materia di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, dal momento che le disposizioni della legge delega relative alla dirigenza sanitaria (in attuazione delle quali è stato emanato il decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché il decreto correttivo in corso al momento all'esame della Camera) riguardano la nomina dei direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociosanitari degli enti del SSN e pertanto si riferiscono ad una materia ‐ gli incarichi degli organi di governance degli enti del Ssn ‐ che esula dalla disciplina concorsuale di cui al presente schema di decreto legislativo, che invece riguarda il personale di ruolo. 
 
Articolo 10 (Disabilità). Introduce gli articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater nel decreto legislativo n. 165 del 2001, con cui viene data attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all’istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

Più diffusamente la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità è istituita dall’articolo 39-bis presso il Dipartimento della funzione pubblica (comma 1).
 
Questa è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), da un rappresentante dell’Anpal, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità: a tutti i componenti della Consulta compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute con esclusione di qualsiasi altro emolumento (comma 2).

Vengono, quindi, dettagliate le funzioni esercitate dalla Consulta, fra cui l’elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 39-quater; la proposta alle amministrazioni di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni, ferme restando le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attribuite all’Inail dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 190 del 2014 (precisazione richiesta dal Consiglio di Stato); la previsione di interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; la verifica dello stato di attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva. Quest'ultima previsione è stata introdotta in accoglimento di una osservazione della XI Commissione della Camera (che ha chiesto di verificare la possibilità di introdurre una disposizione, nei limiti di compatibilità con i principi e i criteri direttivi della legge delega, volta a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità forme di agevolazione nell’assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi), nonchè della condizione posta dalla I Commissione del Senato, che ha invitato il Governo ad intervenire, in altro provvedimento, sulle materie delle quote di riserva. 
 
L’articolo 39-ter, aggiunto dall’articolo 8 dello schema di decreto legislativo, invece, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni. 

Il responsabile è previsto per le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1). Esso cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato; predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro e verifica, inoltre, l’attuazione del processo di inserimento.

L’articolo 39-quater reca disposizioni volte ad assicurare, attraverso un efficace monitoraggio, la concreta applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine si prevede che le amministrazioni comunichino il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Centro per l’impiego territorialmente competente. Successivamente comunicano tempi e modalità di copertura della quota di riserva alle medesime autorità, nonchè alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, per la verifica dello stato di attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità e della complessiva disciplina delle quote di riserva (l’estensione dell’obbligo di comunicazione anche alla Consulta si ricollega all’accoglimento della condizione della I Commissione del Senato, secondo le modalità di seguito illustrate, al fine di consentire il monitoraggio delle quote di riserva di tutte le categorie protette, utile al fine di futuri interventi anche normativi).
 
In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico. La I Commissione del Senato ha chiesto, con condizione, di integrare le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, con particolare riguardo alla disciplina delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Il Senato, stante l’estraneità ai principi e criteri di delega, ha chiesto al Governo di provvedere “nel primo provvedimento utile” e, dunque, in altra sede. In accoglimento di tale condizione, al fine di agevolare il successivo e urgente intervento normativo, si è dunque esteso il monitoraggio relativo alla copertura della quota di riserva in favore dei disabili anche alla verifica del rispetto della disciplina delle quote di riserva con riferimento alle altre categorie protette (vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere). Tale monitoraggio sarà successivamente utilizzato per procedere ad eventuali modifiche delle quote di riserva spettanti a ciascuna categoria protetta.

In relazione all’osservazione delle Commissioni parlamentari in merito alla opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili, sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti, non si ritiene necessario introdurre tale ulteriore obbligo, in quanto le informazioni sono già contenute nei piani dei fabbisogni per i quali sussiste uno specifico obbligo di comunicazione.  Per quanto riguarda, invece, l’osservazione del Consiglio di Stato in merito alle sanzioni a carico del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, si fa presente che il comma 4 ha previsto, quale sanzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo in esame, l’avviamento sostitutivo dei lavoratori disabili da parte dei centri per l’impiego. D’altro canto, in caso di inosservanza dei propri obblighi, il dirigente risponde secondo le ordinarie regole che disciplinano la valutazione e la responsabilità amministrativa.
 
Articolo 11 (Dirigenza ruolo sanitario). Tramite appositi accordi tra l'Aran e le Confederazioni rappresentative, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
 
Articolo 18 (Polo unico Inps). Al comma 1 viene specificato che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.

Al comma 2 si chiariscono i termini di utilizzo da parte dell’INPS delle certificazioni mediche inviate dal medico per via telematica. Il comma 2-bis, aggiunto, prescrive che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps (all’Inps vengono dunque trasferite le funzioni di accertamento medico-legale attualmente svolte dalle Asl su tutti i dipendenti pubblici, incluse quelle svolte con riguardo al personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001), d’ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate, con oneri a carico dello stesso Istituto che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate.
 
Il rapporto tra l’Inps ed i medici di medicina fiscale sarà disciplinato da apposite convenzioni, stipulate da Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'atto di indirizzo stabilisce, inoltre, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. 
 
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia saranno definite con decreto del Ministro per Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro, con la finalità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato (comma 5-bis).
 
Articolo 20 (Mobilità e personale precario). Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 10). Questa previsione soddisfa anche la raccomandazione formulata dalla I Commissione del Senato, dal momento che il personale degli Irccs e degli Izs potrà partecipare sia alle suddette procedure in corso, opportunamente prorogate, sia alle procedure previste dal presente decreto. In entrambi i casi è comunque prevista la proroga dei contratti in essere nelle more della conclusione delle predette procedure.
 
In sostanza vengono dunque prorgate di un ulteriore anno le scadenze già prorogate dal Milleproroghe che a sua volta prorogava i termini previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione di nuovo personale del Ssn a fronte dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro europeo.

A seguito dell’Intesa Stato-Regioni è stato previsto che le procedure in esame si applicano nei confronti del personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni presso diverse amministrazioni. In accoglimento di un’osservazione della I Commissione del Senato l’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche al personale delle amministrazioni finanziate dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro presso diversi enti e istituzioni di ricerca. (comma 11).

Il comma 12 contiene una disposizione di favore per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ha priorità nelle assunzioni (come espressamente richiesto dalle Commissioni parlamentari).
 
Articolo 23 (Salario accessorio). Il comma 1 prevede che al fine di consentire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del Comparto e dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stato specificato che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori tiene altresì conto delle specificità derivanti dall’eventuale istituzioni di sezioni contrattuali nell’ambito dei comparti o delle aree di contrattazione. 
 
Il comma 2, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell’ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. Inoltre, è stato previsto che per gli enti locali che non abbiano potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse non potrà superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
 
Il comma 3 prevede per le Regioni (compresi gli organismi strumentali delle stesse) e gli Enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di destinare o confermare apposite risorse variabili dei fondi per il salario accessorio, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e per l’utilizzo, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, della medesima componente variabile.  
 
Giovanni Rodriquez

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