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Venerdì 23 GIUGNO 2017
Responsabilità professionale. I medici legali: “Caos nelle Asl per i servizi di medicina legale”

“La situazione dei servizi di medicina legale delle Asl, già di per sé drammatica, per l'insufficiente numero di medici legali nelle piante organiche delle Aziende Sanitarie, rischia di aggravarsi ulteriormente”. La denuncia arriva dal Sismel, il Sindacato degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni che, riferendosi all’art. 4 comma 4 della legge 24, chiede soluzioni concrete.

“Facciamo nostre le preoccupazioni pervenuteci dalle direzioni generali delle Asl di varie regioni d’Italia a proposito dell’art. 4 comma 4 della legge Gelli, che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 37 del regolamento di polizia mortuaria”. È quanto denuncia, in una nota, il direttivo del Sismel, il Sindacato degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni.
 
La legge Gelli, infatti - spiega la nota -  prevedendo che ‘i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia’, sta aggravando la già drammatica situazione dei servizi di medicina legale delle Asl a causa dell’insufficiente numero di medici legali nelle piante organiche delle Aziende Sanitarie”.
 
Il riscontro diagnostico sui cadaveri, regolato dalla legge 83 del 1961 e dall’art. 37 del regolamento di polizia mortuaria - continua il Sismel - è un'operazione anatomo-patologica finalizzata ad accertare la causa finale della morte, ma non come mera osservazione e, quindi, deve essere svolta in maniera qualificata dallo specialista in medicina legale. Pertanto, è evidente che il medico legale delle Asl si trova ad essere ovviamente ancora più oberato di lavoro”.

“La previsione della legge Gelli - ha aggiunge il presidente onorario del sindacato, Paolo Arbarello - è inserita nell’art. 4 sulla trasparenza dei dati, ma ha un impatto ben più imponente sia sul funzionamento sia sulla spesa sanitaria pubblica sia sull’esercizio della professione medica. Da un lato, siamo perplessi per l’estrema genericità della previsione. A proposito, viene da chiederci chi decide quali siano i soggetti titolati ad avanzare la richiesta: il direttore sanitario? E con quali conseguenze? E chi risolve eventuali conflitti tra i soggetti interessati che abbiano volontà diverse?”
 
“E poi, paradossalmente, la legge Gelli, se da un lato ha gravato di impegni i servizi della medicina-legale pubblica, si è dimenticato di prevedere che anche per i familiari del paziente debba partecipare il medico-legale, l’unico che abbia le competenze tecnico-scientifiche per farlo, anziché un generico medico di fiducia dei familiari, per loro conto, al riscontro diagnostico. Anche su questo argomento - ha concluso Arbarello - la legge Gelli non offre risposte e soluzioni concrete”.

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