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Venerdì 28 LUGLIO 2017
Vaccini. Macrì: “Da riallineamento tra verità scientifica e processuale possibile contributo ad aumento delle coperture”

Dobbiamo con soddisfazione evidenziare come, anche se del tutto recentemente, la giurisprudenza ed il legislatore abbiano riconosciuto uno statuto privilegiato alla verità scientifica. Anche l'Ordinamento con la legge Gelli-Bianco ha conferito lo status di bene giuridico tutelato alle verità scientifiche, finanche rinunciando alla punizione dei colpevoli laddove la loro condotta risulti agìta nell'ambito delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Questa mattina la Camera dei Deputati ha convertito in Legge il decreto che individua come prerequisito per l'ammissione alle comunità infantili e scolastiche l'effettuazione delle vaccinazioni previste, per l'età, dal Calendario per la Vita. Le motivazioni che hanno indotto il Ministro della Salute prima ed il Legislatore di seguito ad adottare propri provvedimenti in merito, sono note.

L'incremento del dissenso da parte di alcuni genitori alle vaccinazioni ha determinato, come ampliamente previsto dalle società scientifiche, una caduta delle coperture vaccinali ed una recrudescenza di malattie infettive la cui gravità viene spesso sottostimata non solo dall'opinione pubblica. Molte sono le cause che hanno contribuito al diffondersi della “in-cultura” antivaccinale, tra queste si annoverano una serie di sentenze che, in patente contrasto con l'evidenza scientifica, hanno più volte “accertato” il nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e gravi patologie tra cui le sindromi dello spettro autistico.

Per tutte - ed anche per l'eco mediatica correlata - vogliamo ricordare la “sentenza di Rimini” (Tribunale del Lavoro, RG n. 148/2012) nella quale il giudice ha dichiarato accertata la derivazione causale di un “disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio” dalla “somministrazione del vaccino MPR”, in base all'asserito (ma indimostrato) principio della “ragionevole probabilità scientifica”.

Tale sentenza segna il momento del definitivo divorzio tra verità scientifica e verità processuale. La separazione tra scienza e giurisprudenza è stata quindi consolidata da numerose altre pronunce: il Tribunale dell'Aquila ha condannato i componenti della Commissione grandi rischi per non aver “previsto” il sisma del 6 aprile 2009; il Tribunale di Ivrea, in altra pronuncia, ha accertato il rapporto di derivazione causale tra il neurinoma e l'uso dei telefonini; nel mentre la procura di Torino indagava sul responsabile della procedura Stamina, un tribunale marchigiano nominava lo stesso Commissario ad acta obbligandolo a praticare su un bambino quella stessa “terapia” per la quale la Procura di Torino stava procedendo!

Scienza e giurisprudenza sembrano aver ora trovato un momento di raccordo o quantomeno di pacifica convivenza a seguito della pronuncia della VI sezione civile della Corte di Cassazione (n. 18358 del 25 luglio 2017, Pres. Curzio, Rel. Ghinoy).

Il fatto da cui trae origine la sentenza riguarda un minore affetto da “sindrome autistica”. Il tutore, ritenendo il proprio rappresentato affetto da “encefalopatia immunomediata da insorgenza postvaccinica con sindrome autistica” e, segnatamente, attribuendo la causazione della dedotta patologia alla profilassi vaccinale (antipolio Sabin), ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente, ottenendo il rigetto della domanda. L'adita Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale e, pertanto, l'interessato ricorreva per Cassazione.

Giova premettere che sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno proceduto all'esperimento di una propria consulenza tecnica d'ufficio. Entrambi i consulenti hanno concluso le proprie operazioni non riconoscendo sussistente un rapporto causale tra la vaccinazione e la patologia sofferta dal minore. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte d'Appello “dopo aver ripercorso la storia clinica del periziato, nonché la letteratura scientifica sull'argomento, ha concluso di trovarsi di fronte ad una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accertabili e probanti; ha aggiunto che concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentono di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione …”.
 
I ricorrenti hanno prospettato alla Suprema Corte le proprie doglianze sostenendo che “la Corte d'Appello avrebbe acriticamente sposato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza prendere in considerazione le numerose controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonché del difensore, così incorrendo in mancanza assoluta di motivazione”. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, consacrando due momenti argomentativi che - ci auguriamo - possano correttamente orientare giudici di merito e procuratori legali in future analoghe controversie.

Afferma la Corte che le argomentazioni scientifiche eventualmente prodotte dai consulenti tecnici delle parti possono formare il convincimento del giudice, in luogo delle diverse argomentazioni profferte dal consulente tecnico d'ufficio, quando esse superino la “soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità”.

Al punto 2.1, la sentenza ribadisce che il giudice potrà disattendere la consulenza del proprio ausiliario tecnico solo in caso di:
1) “palese devianza da nozioni correnti della scienza medica”;
2) “omissione di accertamenti strumentali indispensabili per la formulazione di una corretta diagnosi”.

Dobbiamo con soddisfazione evidenziare come, anche se del tutto recentemente, la giurisprudenza ed il legislatore abbiano riconosciuto uno statuto privilegiato alla verità scientifica.

L'Ordinamento, infatti, (già con l'art. 3 co. 3 189/2012) con gli artt. 5 e 6 della legge Gelli-Bianco ha conferito lo status di bene giuridico tutelato alle verità scientifiche, finanche rinunciando alla punizione dei colpevoli laddove la loro condotta professionale imperita risulti comunque agìta nell'ambito delle raccomandazioni previste dalle linee guida formate da associazioni scientifiche e sanitarie iscritte in apposito elenco ministeriale.

Confidiamo, infine, che il recente intervento del legislatore in ambito vaccinale ed il riallineamento tra verità scientifica e verità processuale, possano contribuire - congiuntamente alla dovuta diffusione dell'educazione civica sanitaria - al ripristino di livelli di copertura vaccinali tali da non destare allarme sociale.
 
Pasquale Giuseppe Macrì
Direttore UOC Medicina Legale AUSL Toscana Sud Est
Docente Medicina Legale Università di Siena
Referente Medico Giuridico Federsanità ANCI

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