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Lunedì 11 SETTEMBRE 2017
Cassazione. Ospedale responsabile per morte paziente durante intervento chirurgico? Spetta al danneggiato dimostrare il nesso di causalità 

A citare in giudizio la struttura sanitaria era stata in Piemonte una donna che chiedeva il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del marito, verificata durante un intervento chirurgico. Il giudice aveva accertato che la ragione dell'arresto cardiaco che aveva determinato il decesso era rimasta oscura, e per questo ha escluso il nesso tra la circostanza e l'emorragia verificata durante l'intervento, con la conseguenza che per la struttura sanitaria  non è mai insorto un problema di onere probatorio. LA SENTENZA

Chi porta in giudizio una struttura sanitaria per responsabilità contrattuale per inesatto adempimento della prestazione medica a cui è stato sottoposto, ha l’onere probatorio da rispettare. La Cassazione ha infatti ribadito che spetta al danneggiato "fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile".
 
I fatti
A citare in giudizio la struttura sanitaria era stata in Piemonte una donna, che chiedeva il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del marito, verificata durante un intervento chirurgico. L’uomo, dopo avere subito senza adeguato consenso informato intervento un chirurgico di asportazione della prostata e di una cisti all'epididimo destro, a causa di una lesione iatrogena intraoperatoria aveva subito una grave emorragia ed era deceduto per arresto cardiaco.

Nel corso del giudizio, il giudice aveva accertato che la ragione dell'arresto cardiaco che aveva determinato il decesso era rimasta oscura, e per questo ha escluso il nesso tra la circostanza e l'emorragia verificata durante l'intervento, con la conseguenza che per la struttura sanitaria  non è mai insorto un problema di onere probatorio.

La donna ha ricorso in Cassazione, ma anche in questo caso la Corte (sentenza 18392/2017 della Cassazione Civile) ha respinto le pretese, escludendo quindi eventuali risarcimenti.

La decisione
Nella pronuncia, i giudici hanno anche ribadito che, invece, a carico della struttura sanitaria resta la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal danneggiato siano derivati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Tuttavia si tratta di un onere probatorio per la struttura solo se il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.

"Si deve a questo proposito distinguere – spiegano i giudici - fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione.  La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune a ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato”.

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