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Martedì 18 OTTOBRE 2011
Cassazione. Stop ai controlli della Corte dei conti sugli Ordini professionali

La Cassazione, pur ribadendo la natura pubblica degli Ordini professionali, ravvisa l’illegittimità dei controlli sui loro bilanci da parte della magistratura contabile data l’assenza di contributi da parte dello Stato. Il ricorso era partito dalla Fofi.

La Corte dei conti non può esercitare un controllo di gestione sugli Ordini professionali.
È questa la decisione depositata dalla Corte di cassazione il 14 ottobre 2011 (sentenza numero 21226), e con la quale è stato accolto il ricorso della Federazione Ordini Farmacisti italiani presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in adesione a quanto affermato in primo grado, aveva sancito la legittimità del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli ordini.
La vicenda giudiziaria è lunga, parte nel 1995 quando una determinazione della Corte dei conti stabilì che anche gli Ordini e i Collegi professionali nazionali dovessero essere sottoposti al controllo di gestione.
L'atto fu subito impugnato di fronte al Tar e da qui fu rimessa alle Sezioni unite della Suprema corte affinchè decidessero sulla competenza. La Suprema corte rimise gli atti al Tribunale di Roma che diede ragione alla magistratura contabile. La pronuncia fu poi confermata dalla Corte d'Appello della Capitale.
Contro questa decisione la Federazione Ordini Farmacisti italiani ha presentato ricorso alla Cassazione, con successo. La Corte lo ha accolto in pieno decidendo la causa nel merito, senza nessun'altro rinvio. La contabilità degli Ordini resterà priva di qualunque interferenza.
In un passaggio chiave la Suprema corte boccia la decisione dei giudici romani chiarendo che se «è incontestata la circostanza che gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti».
Ciò anche se di fatto si tratta di enti pubblici non economici.
In altre parole, «il punto in contestazione non è infatti quello relativo all'esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli Ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell'interesse esistente richieda o meno l'esercizio di un controllo da parte della Corte dei conti (quale organo istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di esplicite indicazioni formali, va - come detto - data risposta negativa, per le ragioni precedentemente indicate».
Né sorreggono la tesi contraria - motivano i Giudici della Corte - alcune decisioni della Corte di giustizia europea (C.03/19667) secondo cui la natura degli Ordini professionali «è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualifi cazione pubblica del patrimonio dell'ente, affermazioni tutte che non valgono a fondare l'obbligo di sottoposizione al controllo di gestione da parte della Corte dei conti
      
Avv. Paolo Leopardi
 
 
 
 

 

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