quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Martedì 09 GENNAIO 2018
Grasso e Boldrini annunciano lo scioglimento delle Camere. Ecco cosa potranno fare Senato e Camera da qui alle elezioni

I presidenti di Senato e Camera hanno annunciato oggi in Aula il decreto di scioglimento delle Camere dando contestualmente indicazioni su cosa e con quali modalità Senato e Camera possono esprimersi durante il periodo di prorogatio in vigore fino alla proclamazione dei nuovi eletti scaturiti dalle elezioni del prossimo 4 marzo.

Attorno alle 17 di oggi hanno riaperto le aule del Senato e della Camera con le comunicazioni dei rispettivi presidenti che hanno ufficializzato la fine della legislatura.
 
Ma per Senatori e Deputati il lavoro non finisce oggi. Siamo infatti nel periodo di prorogatio che secondo prassi vede le due Camere comunque aperte e attive seppur per l’esame di specifici e contingentati provvedimenti.
 
Così il Senato:
Per effetto dello scioglimento delle Camere, l'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari.
 
Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo. Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta.
 
Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa qualsiasi ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati.
 
Infine, il regime di prorogatio del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento di atti relativi agli interna corporis dell'Assemblea.
 
Così la Camera:
L'articolo 61, secondo comma, della Costituzione dispone che, fino a quando non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Per prassi consolidata, le Camere, in regime di prorogatio, si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti, mentre sono escluse le attività tipicamente riconducibili all'espressione dell'indirizzo politico.
 
In particolare, la prassi relativa all'attività della Camera dei deputati in periodo di prorogatio - da ultimo precisata dal Presidente della Camera nelle sedute del 14 marzo 2001 e del 14 febbraio 2006 - fornisce le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'esercizio delle principali funzioni dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi della Camera.
 
Per quanto concerne l'attività legislativa, la prassi consente di procedere, in Assemblea, all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili. A tale proposito si segnalano, in particolare: i disegni di legge di conversione di decreti-legge (in quanto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione prevede che a tal fine le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni); i progetti di legge di sanatoria degli effetti di decreti­legge non convertiti, presentati a norma dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e i disegni di legge europea e di delegazione europea (già disegno di legge comunitaria), quando - secondo quanto riportato dal Governo - dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari; i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione; gli altri progetti di legge per i quali - in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo - si registri il consenso unanime dei gruppi circa l'esigenza di esaminarli.
 
Secondo prassi costante, nell'ambito di tali attività sono ammessi (ovviamente nei limiti di cui agli articoli 88, comma 2, e 89 del Regolamento) la presentazione e l'esame di ordini del giorno recanti istruzioni al Governo in relazione alla legge in discussione.
 
L'attività legislativa delle Commissioni nel periodo di scioglimento delle Camere deve essere informata ai medesimi principi che presiedono allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, attesa anche la funzionalità dell'attività referente e consultiva di tali organi rispetto ad essa. Nell'ambito dell'attività legislativa consentita alle Commissioni in periodo di prorogatio, esse possono attivare, secondo le regole ordinarie, tutti gli strumenti istruttori previsti dall'articolo 79 del Regolamento.
 
A decorrere dalla data del decreto di scioglimento, i progetti di legge sono considerati irricevibili, e dunque non sono annunciati, stampati e assegnati. Fanno eccezione i disegni di legge di iniziativa del Governo che rivestano quei caratteri di necessità ed urgenza che ne consentano la trattazione, secondo quando sopra indicato. Dopo lo scioglimento, non si procede all'assegnazione degli eventuali progetti di legge presentati prima del relativo decreto, ma solo al loro annuncio, ove a tale adempimento non si sia già provveduto.
 
Sono considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare. Tali atti, unitamente alle relazioni e ai documenti trasmessi anche da altri organi, sono assegnati alle Commissioni competenti. È, infatti, consentita alle Commissioni - per prassi costante - l'espressione di pareri, ai sensi degli articoli 96-ter e 143, comma 4, del Regolamento della Camera.
 
I lavori del Comitato per la legislazione si svolgono sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, sia in funzione dell'attività legislativa delle Commissioni, sia in relazione all'attività consultiva delle stesse sugli schemi di atti normativi del Governo.
 
Per prassi costante sono preclusi la presentazione e l'esame di atti di indirizzo.
 
Per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo, sono da considerarsi ammissibili, e sono dunque pubblicate, le sole interrogazioni aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere.
 
Per gli atti presentati successivamente allo scioglimento e ammissibili secondo i criteri sopra richiamati, nel caso di interrogazioni a risposta scritta, la Presidenza ne solleciterà la risposta da parte del Governo contestualmente alla loro presentazione. Nel caso di interrogazioni a risposta orale, che risultino ammissibili sulla base dei criteri sopra indicati, eventuali tempi e modalità del loro svolgimento in Assemblea potranno essere valutati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
 
Non si dà comunque luogo allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze urgenti, nonché di atti di sindacato ispettivo presentati prima del decreto di scioglimento.
 
Lo svolgimento di eventuali informative urgenti è subordinato al consenso unanime dei presidenti dei gruppi parlamentari.
 
Sulla base dei precedenti, l'Assemblea può altresì procedere alle seguenti ulteriori attività: esame di proposte della Giunta relative a richieste di deliberazioni di cui agli articoli 68 e 96 della Costituzione; attività connesse alla verifica dei poteri e alle dimissioni di deputati per incompatibilità, in quanto l'articolo 17-bis, comma 4, del Regolamento della Camera, dispone che “per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni, la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento”; deliberazioni in materia di conflitti di attribuzione; esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo della Camera dei deputati.
 
In relazione a tali attività - in funzione istruttoria rispetto all'Assemblea - possono essere convocate la Giunta per le autorizzazioni e la Giunta delle elezioni.
 
Resta ovviamente ferma la possibilità di convocazione della Giunta per il Regolamento relativamente alle questioni d'interpretazione regolamentare di cui la Presidenza ritenga di investirla. Ove si verifichi l'unanimità dei consensi dei gruppi, possono essere convocate riunioni anche per l'esame di eventuali proposte di modifica al Regolamento, da sottoporre all'Assemblea.
 
Nel periodo di prorogatio non è consentito alle Commissioni dare luogo a comunicazioni del Governo e ad audizioni (formali o informali), se non sulla base del previo assenso della Presidenza della Camera e dell'unanime consenso dei presidenti dei gruppi.
 
Analogamente, salvo che siano acquisiti il necessario assenso della Presidenza della Camera e l'unanime avviso dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, le Commissioni non possono procedere all'esame e all'approvazione dei documenti conclusivi di indagini conoscitive già concluse.
 
Prosegue infine - come stabilito espressamente dall'articolo 12, comma 8, del Regolamento - la normale attività dell'Ufficio di Presidenza, dei relativi Comitati e del Collegio dei questori. Prosegue, inoltre, l'attività degli organi per la tutela giurisdizionale.
 
Per quanto riguarda l'attività d'inchiesta parlamentare consentita in periodo di prorogatio, secondo la prassi costante non è ammessa la prosecuzione dell'attività d'indagine, anche se prevista in programmi già approvati, mentre sono consentite la definizione e l'approvazione di relazioni conclusive (nei termini stabiliti dai rispettivi atti istitutivi) e la definizione dei criteri per la conservazione e la pubblicazione dei documenti acquisiti o formati nel corso dell'inchiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA