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Mercoledì 24 GENNAIO 2018
Aggressioni in sanità. Già da 20 anni abbiamo strumenti per valutare questi rischi

Questo tema è stato indicato anche dal neo eletto presidente Fnomceo Filippo Anelli, come una delle 10 priorità da affrontare. Partendo dalle specifiche indicazioni delle schede informative elaborate dall’Agenzia Europea sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è indispensabile la funzione di un valido Servizio di Prevenzione e Protezione a supporto della valutazione del rischio aggressione e violenza sul lavoro, che faccia ricorso a professionalità multidisciplinari.

All’ottavo posto delle dieci priorità indicate dal neo eletto Presidente Fnomceo Filippo Anelli c’è quello dedicato alla Sicurezza degli Operatori Sanitari, dove viene richiamato l’incremento esponenziale dei fenomeni di aggressione a danno degli operatori all’interno delle strutture sanitarie.
 
Aggiunge Anelli in questo che diventerà il documento su cui concentrare le maggiori attenzione per il prossimo Comitato Centrale FNOMCeO, “la questione inizia ad assumere una connotazione preoccupante, ragion per cui occorre istituire (diciamo noi al più presto) un Osservatorio comune tra Ministero della Salute e FNOMCeO, per prevenire il fenomeno delle aggressioni attraverso l’analisi delle criticità, il monitoraggio degli eventi sentinella e la predisposizione di una reportistica (diciamo noi completa ed aggiornata) per assumere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza degli operatori”.
 
A seguito dell’istituzione del SIMES, Sistema Monitoraggio Errori in Sanità, con Decreto Ministeriale del 11.12.2009, non è possibile scoprire che il 5° Rapporto “Protocollo di Monitoraggio degli Eventi Sentinella” , (l’ultimo disponibile in ordine di tempo) di cui alla Raccomandazione n.8 del Ministero della Salute pubblicata nel 2008 e riguardante il periodo settembre 2005 – dicembre 2012, sia stato pubblicato solamente tre anni fa ad aprile 2015. Ecco perché ha pienamente ragione il Presidente Filippo Anelli quando ha indicato con determinata priorità il problema delle “Aggressioni in Sanità” di grosso interesse per la categoria, tanto da scegliere un significativo logo, durante la sua presidenza all’Ordine dei Medici di Bari, “chi aggredisce un medico aggredisce se stesso” .
 
Ad oggi i soli dati ufficiali nel nostro Paese relativi agli “atti di violenza a danno di operatori sanitari” non sono certamente convincenti in quanto complessivamente 165, fermi a dicembre 2012. Il Presidente FNOMCeO attraverso un punto importante del suo decalogo, bene ha fatto ad auspicare quanto già sottolineato nella Raccomandazione n.8/2008 al punto 5.1 dove viene raccomandato di “monitorare attivamente gli interventi attuati rispetto alla procedura adottata per prevenire atti di violenza a danno degli operatori”.
 
Al punto 5.2 nel medesimo documento è prevista poi “l’attivazione del protocollo di monitoraggio” per il quale sono in molti a dubitare se sia o meno osservato nelle strutture sanitarie: identificazione dei fattori di rischio per la sicurezza del personale; predisposizione delle strategie preventive più opportune: analisi del contesto lavorativo, adozioni di misure strutturali e tecnologiche, di misure organizzative, di formazione del personale e di monitoraggio “con il fine (purtroppo) di rispondere ad indicazioni nazionali o regionali –come viene sottolineato a pag.11 del 5° Rapporto- non percependo pienamente le opportunità di miglioramento e le potenzialità di conoscenza e di apprendimento che il sistema offre”.
 
A tutto ciò occorre aggiungere l’obbligo, ai sensi del D.Lgs.81/2008, da parte dei datori di lavoro di prevedere anche nel Documento della Valutazione del Rischio (DVR) l’analisi e la stima del rischio violenze e aggressioni nel comparto sanitario. E pensare, che già si hanno a disposizione strumenti in grado di avviare una compiuta valutazione di questi rischi in ambito lavorativo da circa venti anni, subito dopo la promulgazione del decreto legislativo 626/1994 entrato in vigore il 1 gennaio 1997.
 
Con la Sentenza della Cassazione 4012 del 1998, infatti, la Suprema Corte precisò che il Datore di Lavoro è il destinatario privilegiato del dovere di sicurezza: ha l’obbligo di osservare non solo le norme specifiche dettate dalla legislazione vigente (all’epoca 626/94, oggi 81/2008), ma anche le norme di prudenza, diligenza e perizia, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro (aggressioni e Violenze), tenendo conto sia dei rischi collegati alla prestazione lavorativa intrinseca (rischi safety), sia di quelli derivati da cause cd esogene (rischi security).
 
Partendo dalle specifiche indicazioni delle schede informative elaborate dall’Agenzia Europea sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è indispensabile la funzione di un valido Servizio di Prevenzione e Protezione a supporto della valutazione del rischio aggressione e violenza sul lavoro, che faccia ricorso a professionalità multidisciplinari quali psicologi, sociologi, esperti in comunicazione e in comportamenti, oltre alle figure tradizionali quali tecnici della prevenzione e medici competenti.
 
A questo punto sono stati indicati i vari passaggi da tener presente nel percorso valutativo, dalla individuazione dei gruppi omogenei alla classificazione dei motivi delle aggressioni, dall’analisi degli indicatori di probabilità a quelli di entità, e poi la quantificazione del rischio, il calcolo del rischio residuo, il monitoraggio e l’analisi di eventi sentinella ed infine la individuazione degli interventi di miglioramento.

Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali ed Ambientali
Università degli Studi Salerno

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