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Giovedì 01 FEBBRAIO 2018
Cure all’estero. Cassazione fissa i presupposti senza i quali non si può ottenere il rimborso

E' necessario dimostrare l’urgenza della prestazione, l’indigenza di chi l’ha richiesta e il fatto che il trattamento non possa essere ottenuto rapidamente presso centri del Servizio sanitario nazionale. Per l'assenza di tali presupposti  la Corte di Cassazione con la sentenza 1391/2018 ha respinto il ricorso di un italiano, recatosi in Cina per motivi di turismo, dove ha avuto bisogno di un intervento eseguito in una struttura di altissima specializzazione. LA SENTENZA.

Per ottenere il rimborso di cure sostenute all’estero è necessario dimostrare l’urgenza della prestazione. L’indigenza di chi l’ha richiesta e il fatto che il trattamento non possa essere ottenuto rapidamente presso centri del Servizio sanitario nazionale.

Senza questi presupposti al turista non spettano rimborsi, ha deciso la Corte di Cassazione che con la sentenza 1391/2018 ha respinto il ricorso di un italiano, recatosi in Cina per motivi di turismo, dove ha avuto bisogno di un intervento eseguita in una struttura di altissima specializzazione.
La Corte, ribaltando le sentenze dei giudici territoriali e della Corte d’Appello che avevano condannato  l’Assessorato Sanità della Regione Siciliana al rimborso delle spese sanitarie sostenute di 7.230,40 euro oltre accessori, ritendendo che la gravità delle condizioni di salute e l’urgenza dell’intervento sanitario consentivano la disapplicazione di ogni disposizione che “imponeva adempimenti amministrativi per ottenere il rimborso delle spese sanitaria affrontate all’estero”.  

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’assessorato siciliano perché il turista italiano non era in condizioni di indigenza e si trovava all’estero per motivi di turismo e la struttura dove era stato effettuato l’intervento doveva ritenersi di “alta specializzazione”, ma non si trattava di «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» nei termini  chiariti dalle norme e cioè che si tratti di cura erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell’assistito.

Quindi, i giudici, non avevano effettuato nessuna considerazione sull’indispensabile necessità che la prestazione richiesta non potesse essere ottenuta tempestivamente in Italia.

Accertata dalla Cassazione la carenza di tale requisito, il diritto al rimborso è stato, specificando anche che, con riferimento al diritto alla salute, occorre comunque considerare che esso deve necessariamente essere contemperato con le esigenze dello Stato di natura finanziaria e organizzativa.

“Come risulta dall'art. 37 della legge n. 833 del 1978 – si legge nelle conclusioni della sentenza della Cassazione - l'assistenza sanitaria agli italiani all'estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l'assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Specificità che deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello Stato, sicché le prestazioni vengono erogate direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni (si vedano, in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978)”.

“Ciò, sottolinea – prosegue la sentenza - la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 2008, non può non riflettersi sulla disciplina delle condizioni alla cui sussistenza è subordinato il diritto alle  prestazioni e sul tipo, entità e modalità della loro erogazione e, quindi, anche sui criteri cui ci si attiene nell'operare il bilanciamento di cui si è detto tra tutela del diritto alla salute ed esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa”.

“L'intervento d'urgenza subito all'estero – conclude la Cassazione - non può ritenersi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985 (“Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88“), 2 e 7 del Dm 3 novembre1989 (“Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero”) consistente nella inclusione in lista di attesa presso strutture del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti”.

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