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Martedì 13 MARZO 2018
Massofisioterapisti. Consiglio di Stato: “Sono operatori di interesse sanitario con funzioni ausiliarie”

Il Consiglio di Stato (sentenza 01520/2018) ha respinto il ricorso di un gruppo di massofisioterapisti contro una sentenza del Tar che gli ha negato l'equivalenza dei titoli perché la loro figura non è stata espressamente riconosciuta tra i “profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie” e quindi avendo conseguito solo un titolo di formazione regionale, “ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie”.  LA SENTENZA.

Niente equivalenza di titoli con i fisioterapisti per i massofisioterapisti. Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso già cassato dal Tar Lazio, di un gruppo di massofisioterapisti che avevano superato corsi biennali nelle Regioni Lombardia e Umbria negli anni 1996/1997 e 1997/1998.

Il Tar aveva respinto il ricorso per il riconoscimento dell'equivalenza del diploma area delle professioni sanitarie riabilitative, dichiarandolo inammissibile ed infondato perché i corsi si sarebbero svolti in violazione di quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 1 e dal comma I art. 5 dell'Accordo Stato Regioni 10.2.2011, recepito nel DPCM 26.7.2011.

Si sono costituiti in giudizio nel ricorso al Consiglio di Stato il ministero della Salute, la presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lombardia.

Il ministero puntualizzando che, nel giudizio di primo grado, è stata posta la questione di inammissibilità del ricorso, “in quanto i motivi del diniego al riconoscimento dell’equivalenza risiedevano nelle disposizioni contenute nel citato DPCM 26 luglio 2011” (di recepimento dell’accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011), tra cui “quelle relative al periodo in cui si è svolto il corso di massofisioterapista frequentato dagli istanti, oltre il termine stabilito dal DPCM medesimo (31.12.1995)”.

La Regione Lombardia riproponendo la propria carenza di legittimazione passiva, già eccepita in primo grado e, tuttavia, non espressamente esaminata dal Tar e all’affermazione contenuta nella memoria conclusiva della parte appellante (secondo cui la Regione avrebbe continuato ad autorizzare l’attivazione di corsi biennali nell’ottobre 2016) ha replicato che tali corsi non riguarderebbero la figura del massofisioterapista.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei massofisioterapisti riconoscendo la “natura escludente” dei requisiti temporali di avvenuto conseguimento dei titoli”, ma non solo.

Secondo il Consiglio di Stato il titolo di massofisioterapista risultava rilasciato, a seconda dei casi, sulla base di corsi dalla durata indifferentemente triennale o biennale e con un monte ore di insegnamento teorico-pratico variabile. Non essendo intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.

Quindi va bene esercitare l’attività di massofisioterapisti, ma questa fa parte, non essendo stata espressamente riconosciuta, dei “profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie” e quindi la figura del massofisioterapista che ha conseguito solo un titolo di formazione regionale, “ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie”.

“Conclusivamente – si legge infine nella sentenza - … alla Regione spettano, sicuramente, ineludibili compiti propulsivi iniziali, che, tuttavia, nella fase iniziale di avvio e istruttoria si esauriscono senza spendita alcuna di “potere” (come sostengono gli appellanti, che lo vorrebbero addirittura interamente consumato in questa fase), essendo il momento valutativo riservato, viceversa, alla Conferenza di servizi: la quale è, dunque, del tutto competente a vagliare l’ammissibilità o meno dei titoli conseguiti, ai fini del riconoscimento della loro equivalenza ai diplomi universitari” e che ha comunque anch’essa respinto la richiesta di equivalenza.

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