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Mercoledì 04 APRILE 2018
Danno alla salute. Diritto a integrale risarcimento e divieto di duplicazione risarcitoria. Ancora sull’Ordinanza della Cassazione



Gentile Direttore,
la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.7513/2018 del 27 marzo u.s. (estensore Marco Rossetti e Presidente Giacomo Travaglino) e di cui QS ha già dato notizia nei giorni scorsi, dispiega un decalogo che pare assumere valenza di modus operandi per i giudici di merito in ordine al risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute. Negli anni in dottrina, in giurisprudenza e finanche nelle varie articolazioni della professione medico-legale si erano formate quasi due fazioni tra i sostenitori del principio, assunto come indefettibile, dell'integrale risarcimento del danno e i custodi dell'osservanza del divieto di duplicazione del risarcimento.

Giova preliminarmente evidenziare come l'analitica e precisa disamina operata dall'estensore dell'Ordinanza consente di superare la predetta dicotomia facendo apparire come non ossimorica, anzi necessaria, la contiguità tra rivendicazione di un risarcimento integrale e divieto di duplicazione risarcitoria.

L'estensore Rossetti premette che “nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall'accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna” e pone come condizione preliminare l'individuazione e l'operatività di un “lessico condiviso”: “L'esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno indicato, come precondizione necessaria per l'interpretazione della legge, la necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato” [...] “Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015”.

L'interpretazione contraddittoria in parola attiene alla definizione stessa di danno biologico o più precisamente alla definizione dello stesso come desumibile dalla lettera della norma. Si fa riferimento alla definizione di danno biologico derivante dalla lettura dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000 e del successivo decreto applicativo. Si verte in ambito Inail ovvero di indennizzo a lesioni derivate da infortunio o malattia professionali. Le citate norme correlate procedono alla sostituzione dell'incapacità lavorativa generica con il danno biologico. Contestualmente “il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull'abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come “aspetti dinamico-relazionali”.

Nel successivo decreto ministeriale n.211/2003 “nell'ulteriore "Allegato 1", si soggiunge che "ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionalipersonali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno". Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una "ordinaria" compromissione delle attività quotidiane (gli "aspetti dinamico-relazionali"); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività "particolari" (ovvero i "particolari aspetti dinamico-relazionali"), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. Per la legge, dunque, l'espressione "danno dinamico-relazionale" non è altro che una perifrasi del concetto di "danno biologico".

Con necessario ed apprezzabile intento semplificatorio, l'Ordinanza Travaglino-Rossetti puntualizza che “una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi;
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto” .

In breve, è possibile affermare che laddove alla lesione della salute consegua, in senso causale, una menomazione attesa o prefigurabile oltre che inquadrabile nell'ambito della quota dinamico-relazionale del danno biologico, essa troverà il corrispettivo risarcimento nella liquidazione dello stesso, senza ulteriori aggiunte. Ove, invece, alla medesima lesione conseguisse, sempre in senso causale, una menomazione di natura dinamico-relazionale, non attesa o prefigurabile ma “peculiare” ed inerente la specificità del caso concreto (principio di personalizzazione), il giudice dovrà procedere ad aumentare “la stima del danno biologico”. In ottima sintesi l'Ordinanza così si esprime: “le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico”.

Si noti bene che la maggior stima del danno non consegue alla mera incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali; essa consegue, infatti, esclusivamente a “quella/quelle conseguenza/e straordinarie e non ordinarie” e solo la peculiarità, la straordinarietà dell'incidenza della menomazione nella sfera dinamico-relazionale del leso che consente al giudice di procedere alla personalizzazione in sede di liquidazione, in conformità, del resto, ad un orientamento giurisprudenziale della III sezione civile della Corte di Cassazione risalente al 2014 e perdurante.

È utile ora rilevare come l'Ordinamento e la giurisprudenza, nei più recenti interventi in ambito sanitario, prestino particolare attenzione, a fronte di una riconosciuta necessità di positivizzazione del sapere scientifico (raccomandazioni delle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali), alla specificità del caso concreto. Ci riferiamo, in particolare, agli artt. 5 e 6 della L. 24/2017 (Gelli-Bianco). Il richiamo alla specificità del caso concreto risulta principio di equilibrio tra l'esigenza di codificazione e di positivizzazione del sapere scientifico, il diritto costituzionalmente tutelato del libero esercizio della scienza ed il prioritario diritto del paziente alle cure ed ai trattamenti sanitari più idonei alle proprie necessità.

Di seguito penso sia utile riportare ancora una volta il decalogo che sostanzia quasi una linea guida per il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della salute:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.

3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.

5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.

6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").

10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Ricordiamo, poi, come estremamente opportuno, il richiamo di cui al punto 5) laddove si raccomanda al giudice di “procedere ad un articolato ed approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, della effettiva sussistenza dei principi affermati o negati “dalle parti” all'oupo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova opportunamente accertando in special modo se, come e quando sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito [...]”. Il monito pare più che mai opportuno anche in relazione al prevedibile (ed in un certo senso auspicabile) uso di strumenti processuali di semplificazione istruttoria, quali quelli previsti dagli artt. 696-bis e 702-bis c.p.c. oggetto di specifico richiamo all'art. 8 della L. 24/2017.

Rileva, infine, l'Ordinanza in commento come “d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.

L'Ordinanza, invocando chiarezza lessicale e rigore nelle definizioni, accertando che la valutazione del danno biologico è comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali laddove gli stessi non assumano connotazione di peculiarità e specificità, indicando ai giudici di merito i principi da seguire nel risarcimento del danno da lesione della salute, richiamando gli stessi ad accertare – “utilizzando anche, ma senza rifurgiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime esperienze, le presunzioni” – l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati, costituisce momento di significativa importanza nel tentativo di armonizzare due, finora ritenute opposte, tendenze in ambito risarcitorio: il diritto all'integrale risarcimento del danno ed il divieto di duplicazione risarcitoria.

Resta da monitorare l'efficacia che l'Ordinanza avrà sulle valutazioni dei giudici di merito.
 
Pasquale Giuseppe Macrì
Direttore AF Dipartimento Gestione e Prevenzione del Rischio dei Professionisti
Coordinatore Area Medicina Legale
Azienda USL Toscana Sud Est

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