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Venerdì 06 APRILE 2018
La “pianificazione condivisa delle cure”. Una novità che coglie impreparati sia medici che pazienti (terza e ultima parte)

Sarebbe utile proporre uno schema di indicazioni per la elaborazione di un regolamento applicativo dell’articolo 5 nelle varie realtà sanitarie, sia di ricovero ospedaliero, sia di trattamento in hospice o a domicilio dei pazienti. Pare opportuna inoltre la proposta di un fac-simile di verbale di pianificazione condivisa delle cure e nomina di fiduciario. Infine, formuliamo quale ultima proposta l’adozione dell’acronimo PCC per “pianificazione condivisa delle cure”

Tre proposte conclusive: uno schema di regolamento, un fac-simile di verbale ad hoc e l’adozione di un acronimo.
Il comma 9 dell’articolo 1 contempla che “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale."

In relazione a questo disposto, riteniamo utile riprendere le osservazioni sopra sviluppate circa la pianificazione condivisa delle cure e risolverle in modo positivo, proponendo uno schema di indicazioni può essere di riferimento per la elaborazione di un regolamento applicativo dell’articolo 5 nelle varie realtà sanitarie, sia di ricovero ospedaliero, sia di trattamento in hospice o a domicilio dei pazienti.

Sono più avanti riportati lo schema di questo possibile regolamento e la proposta di un fac-simile di verbale di pianificazione condivisa delle cure e nomina di fiduciario; considerato che la casistica potrà essere decisamente variegata, pare opportuno che il fac-simile non diventi base per una modulistica prestampata, ma che costituisca schema di riferimento per un adeguato svolgimento delle procedure e per la compilazione di verbali su fogli non recanti rigide formule prestampate.

Infine, formuliamo quale ultima proposta l’adozione dell’acronimo PCC per “pianificazione condivisa delle cure”. Aborriamo il ricorso ad acronimi introdotti nel linguaggio per pura pigrizia o per malizioso snobismo, soprattutto quando la loro diffusione rende ardua la lettura di taluni testi tecnici. Prendiamo tuttavia atto che un acronimo può essere un ottimo veicolo per esprimere nuove realtà. In altre parole, l’acronimo è un segno forte di identità: si tratta di una parola unica che caratterizza una specifica entità.
 
Dover caratterizzare la pianificazione condivisa delle cure con più parole non aiuta a comprendere che si parla di uno strumento unico, ben preciso, con caratteristiche e obiettivi definiti. La molteplicità delle parole, pur se raccolte nella locuzione in un insieme coordinato e razionale, finisce con l’essere distraente, perché induce a focalizzare l’attenzione non su una cosa sola – quella individuata dal complesso delle parole – ma su ciascuna delle entità che ogni singola parola rappresenta. La pianificazione condivisa delle cure ha una sua ben precisa caratterizzazione che “merita” di essere rappresentata da un acronimo, quale espressione pregnante di identità.

La legge n. 219 ha espressamente previsto l’acronimo DAT per “disposizioni anticipate di trattamento”. Al fine di favorire la percezione – nel pubblico sia dei cittadini sia dei professionisti sanitari – dell’esistenza di un ulteriore strumento idoneo a veicolare la volontà persistente nel tempo del paziente, occorre introdurre simmetricamente l’altro acronimo, non contemplato dalla legge n. 219, di PCC per “pianificazione condivisa delle cure”.
 
Daniele Rodriguez e Anna Aprile
Medici legali a Padova

 
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