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Mercoledì 11 APRILE 2018
Assistente di studio odontoiatrico. Ecco cosa prevede il Dpcm per il nuovo profilo professionale 

L’assistente si occuperà della predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, dell'accoglimento dei clienti, della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori mentre non potrà intervenire direttamente sul paziente anche nel caso in cui vi sia la presenza fisica dell'odontoiatra o dei professionisti sanitari del settore. Per quanto riguarda la formazione professionale questa sarà di competenza delle Regioni. IL TESTO DEL DPCM

L’assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di un specifico corso di formazione e che svolge attività, durante la prestazione clinica, finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore. È questo quanto prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri, pubblicato nei giorni scorsi nella gazzetta ufficiale n. 80, che individua il nuovo profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico.

Nello specifico l’assistente si occuperà della predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, dell'accoglimento dei clienti, della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori mentre non potrà intervenire direttamente sul paziente anche nel caso in cui vi sia la presenza fisica dell'odontoiatra o dei professionisti sanitari del settore. Infatti l'assistente di studio odontoiatrico dovrà operare tassativamente in regime di dipendenza e svolgerà la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo il piano organizzativo ed operativo prestabilito.
 
Per quanto riguarda la formazione professionale questa sarà di competenza delle Regioni e delle Province autonome che procederanno alla programmazione dei corsi di formazioni. Quest’ultimi avranno una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio da svolgere presso gli studi odontoiatrici e le strutture autorizzate. La frequenza al corso sarà obbligatorio e non potranno essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione di riferimento, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
 
L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, sarà diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali. La composizione della commissione d'esame sarà disciplinata dalle regioni, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. Saranno esentati dal superamento del corso di formazione coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e potranno documentare un’attività lavorativa per un periodo non inferiore ai trentasei mesi, anche non consecutivi, compiuti negli ultimi cinque anni.
 
In ogni caso resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentiranno di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico. 
 
Pasquale Quaranta 

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