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Giovedì 12 APRILE 2018
Veneto. Tar respinge ricorso di Gilead contro Regione Veneto per aggiudicazione farmaco equivalente di Truvada

Per l’azienda il bando viola il diritto di privativa industriale e il decreto Balduzzi secondo cui i medicinali equivalenti non possono essere classificati come farmaci ‘a carico’ del Ssn prima della scadenza del brevetto. Ma per il Tar sarebbe stato necessario impugnare il bando e non il suo esito che ormai è immodificabile. LA SENTENZA.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso di Gilead contro la gara con cui lo scorso dicembre la Regione aveva disposto l’aggiudicazione di una fornitura dei principi attivi emtricitabina + tenofovir disoproxil all’azienda Dr Reddy’s srl.

I principi attivi, nella formulazione combinata, sono alla base del Truvada, farmaco anti-Hiv su cui Gilead detiene la copertura del certificato di protezione complementare fino al febbraio 2020.

Nella gara, la Regione aveva spuntato un prezzo di 1,62 euro a compressa, rispetto ai 13,29 euro della precedente fornitura, ottenendo così un risparmio in due anni di circa 5 milioni di euro.

L’azienda all’indomani dell’aggiudicazione della gara si era rivolta al tribunale amministrativo, chiedendo l’annullamento del contratto e il subentro al vincitore. “L’intero ricorso è incentrato sul diritto di privativa industriale della ricorrente e del disposto dell’art.11, comma 1 bis, del DL 13 settembre 2012, n. 158 (cd decreto Balduzzi), secondo cui i medicinali equivalenti non possono essere classificati come farmaci ‘a carico’ del Servizio Sanitario Nazionale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del prodotto corrispondente”, spiega il Tar che, però, ora ha deciso per l’inammissibilità: “Derivando la lesione degli interessi della ricorrente dalla stessa indizione della gara (è la gara in sé a ledere la posizione giuridica soggettiva dell’azienda farmaceutica), il bando di gara e le clausole del disciplinare che hanno messo in concorrenza anche i farmaci CCN dovevano formare oggetto di specifica impugnazione, immediata o ameno differita, determinandosi, in mancanza, l’immodificabilità della disciplina di gara”, motiva il Tar.
 
Troppo tardi per il ricorso, dunque.

“Al di là degli aspetti tecnico-giuridici è estremamente positivo che si possano effettuare gare in concorrenza tra farmaci ‘griffati’ e ‘equivalenti’”, ha affermatol ’assessore alla Sanità Luca Coletto. “In questo caso abbiamo ottenuto un farmaco importante evitando di spendere circa 5 milioni di euro che, di fatto, sono dei cittadini. L’utilizzo di un medicinale equivalente – aggiunge - è un grosso vantaggio per il Sistema Sanitario nazionale e Regionale dal momento che le risorse che si liberano possono essere rese disponibili per garantire l’accesso a terapie innovative per la cura di malattie ad oggi ancora con scarse opzioni terapeutiche”.
 

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