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Lunedì 25 GIUGNO 2018
La responsabilità solidale: un concetto strumentalizzato 



Gentile direttore,
gli argomenti non dovrebbero mai essere banalizzati, ma ci proverò comunque, affinché tutti possiamo comprendere:
- Un avvocato libero professionista ha il suo ufficio presso uno studio legale, dove mensilmente paga un affitto per la sua stanza ed i servizi di segreteria. L’avvocato, nell’esercizio della sua professione, commette un errore con un suo cliente. In caso di contenzioso civile, la responsabilità sarà dell’avvocato e non verrà estesa allo studio penale presso il quale è in affitto.

- Un ingegnere libero professionista, ha il suo ufficio, presso il quale disegna progetti, in un centro multifunzionale, al quale paga un affitto mensile. Il ponte che l’ingegnere ha progettato, crolla. Il contenzioso civile riguarderà certamente l’ingegnere e non il centro multifunzionale presso il quale è in affitto.
 
Potrei continuare gli esempi all’infinito, ma ho pietà del lettore. Tutto semplice, comprensibile e giustificabile. Lo spieghi ad una scolaresca di quinta elementare, ne comprendono il senso.

- Un chirurgo libero professionista, affitta per il giorno tot, all’ore tot, la sala operatoria presso la clinica, o il Day Surgery o presso l’ambulatorio tot, dove opererà un suo paziente, ovvero un paziente che ha un rapporto esclusivo con il chirurgo, che il medico solo ha valutato e selezionato, ne ha valutato le analisi e ha deciso, lui solo, la tipologia d’intervento e la relativa tecnica. Avverte il suo aiuto, i suoi assistenti, il suo anestesista che il giorno tot alle ore tot, presso la clinica tot, si svolgerà l’intervento da lui deciso. Il chirurgo commette un errore tecnico. In caso di contenzioso, la responsabilità civile non è solo del chirurgo, ma si estende, in solidale, (ovvero se non paga uno, paga l’altro), alla struttura, all’aiuto, agli assistenti e spesso anche all’anestesista.
 
Ora la domanda deve essere lecita: perché?

Interrogati avvocati, magistrati e docenti di diritto, tutti, lancia in resta, sono partiti con disquisizioni su responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, responsabilità di contatto, ecc. ecc.
Ma dopo averli ascoltati, la domanda che suona, urla nel cervello rimane: perché?


Perché la vicenda non è un mero esercizio di filosofia del diritto, una elucubrazione pre-festiva provocata da un accenno di colpo di calore.
Ogni singolo contenzioso civile aperto da un normale libero professionista assicurato per RC professionale, nella maggior parte dei apre un sinistro.
Nel caso di un medico, ancora peggio se chirurgo, ne apre minimo quattro!

La legge Gelli non ha certo aiutato: quando si parla di obbligo assicurativo per le strutture, (cosa che ha un senso assoluto per strutture complesse come gli ospedali, dove i medici hanno un rapporto di dipendenza che deve essere garantito e coperto da un’adeguata polizza, a salvaguardia degli interessi del paziente), e non si definisce cosa si intende per strutture, non si rende un gran servizio, se non alla facile strumentalizzazione di avvocati e assicuratori.

A titolo esemplificativo (caso vero): uno studio odontoiatrico ospita a pagamento una volta a settimana un chirurgo maxillo-facciale, che opera propri pazienti nell’ambito delle proprie competenze. Al chirurgo viene contestato il suo operato: gli avvocati ed il magistrato chiamano in giudizio sia il chirurgo, sia la “struttura” che non è altro che l’odontoiatra titolare dello studio, in responsabilità solidale!


E allora, come sempre, il pesce puzza dalla testa, e la legge Gelli, con le sue lacune in tal senso, offre una troppo facile strumentalizzazione, con l’effetto che molte strutture semplici, come poliambulatori, piccoli Day Surgery o Ambulatori Chirurgici chiuderanno perché è assolutamente impossibile pagare, oltre l’assicurazione RC Professionale personale, anche una ulteriore che copra la “struttura”, che struttura non è, e con la quale, i medici che vi afferiscono, non hanno alcun rapporto di dipendenza, né di scambio di pazienti per il quale si potrebbe ipotizzare una “responsabilità da contatto”, al pari dell’avvocato libero professionista o dell’ingegnere libero professionista di cui sopra.

Tutto ciò, in un territorio assicurativo in cui le compagnie, o meglio i “players”, come loro amano definirsi, sono due o tre, con polizze capestro, dato che i decreti attuativi per le assicurazioni, post legge Gelli sono colpevolmente latitanti da mesi ormai!

La legge Gelli si è troppo facilmente dimenticata dei medici libero professionisti, ed i nostri Ordini Professionali hanno fatto altrettanto: prima con la differenziazione della prescrizione e dell’onere della prova tra medici dipendenti di strutture e liberi professionisti. Poi con la mancata definizione di struttura, per cui ogni studio medico, in cui si ospitano consulenti, al pari di una struttura complessa, è responsabile solidale.

Tutto questo appare paradossale, ridicolo, pretestuoso e molto pericoloso.

Troveremo qualche politico che abbia il coraggio di riportare verità e giustizia a vantaggio sia dei medici che dei pazienti? Che renda più semplicemente chiare le cose e che non offra strumentalmente il fianco a studi di avvocati che ormai hanno nella classe medica il miglior affare della loro vita?

La forza di un paese normale, è fare cose semplici, con un rapporto causa-effetto comprensibile per tutti, in cui anche la Responsabilità sia un concetto chiaro, e non l’ennesima interpretazione di pochi non disinteressati.

Dr. Pierfrancesco Cirillo
Vice Presidente di AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica)

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