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Mercoledì 27 GIUGNO 2018
Animali d’allevamento. Ministero Salute proroga ordinanza per eradicare alcune malattie

Il testo ricalca esattamente quanto già disposto nella proroga del 2017 e ha l’obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. I Dg delle Asl dovranno sensibilizzare gli allevatori, ai capi positivi verrà predisposta la macellazione

È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2018 (serie generale 145) la proroga dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 (i cui effetti erano già stati estesi, con lo stesso provvedimento, al 6 giugno 2017) relativa alle misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

Il testo ricalca esattamente quanto già disposto nella proroga del 2017 e ha l’obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario confermare per altri dodici mesi, a decorrere dal 25 giugno 2018, le misure introdotte con l’applicazione dei Piani di eradicazione avviati nel 2015, avendo accertato che a una loro corretta applicazione ha corrisposto un generale calo di prevalenza delle malattie infettive, fatta eccezione per la brucellosi bufalina.

Le misure
Per prima cosa, i Dg delle Asl dovranno portare avanti un’opera di sensibilizzazione degli allevatori (come previsto dall’art. 2 comma 5 dell’ordinanza 28 maggio 2015) anche in merito all’obbligo di denuncia in caso di aborto e anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profilassi previste.

Da parte loro, i proprietari dei capi di allevamento (come riportato all’art 3 dell’ordinanza 28 maggio 2015), hanno l’obbligo di registrare nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica tutti i capi identificati elettronicamente, mentre i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro i 6 mesi successivi al 25 giugno 2018.

Infine, tutte le informazioni relative all’esecuzione e all’esito delle attività di profilassi previste dall’ordinanza vengono messe a disposizione degli utenti dal Servizio veterinario attraverso il Sistema Informativo “Sanan” a cui si può accedere tramite un apposito portale (vetinfo.sanita.it).

In caso di confermata positività dei capi di bestiame il Servizio veterinario dispone la notifica al proprietario e l’obbligo di macellazione. In collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, ove presente, o con l’Istituto zooprofilattico sperimentale competente, avvia inoltre un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul Sistema Informativo nazionale per la notifica delle Malattie Animali (Simam).

A seguito dell’abbattimento, l’Asl, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale dell’avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde quindi al proprietario degli animali la relativa indennità, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni. L’eventuale procedure di indennizzo e la stessa qualifica sanitaria degli allevamenti interessati può essere sospesa dal Servizio veterinario nel caso sussistano sospetti di frode o venga accertata la sostituzione o l’alterazione degli animali.

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