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Venerdì 13 LUGLIO 2018
Corte dei Conti. Certificati medici “facili”: ecco perché il medico condannato a pagare anche se fuorviato dal paziente è innocente. Il ricorso alla Procura generale

Su una serie di prove (certifciati di altri medici e condotta del paziante) non considerate nel primo giudizio il medico di famiglia condannato dalla Corte dei Conti Umbria in via sussidiaria al risarcimento del danno patrimoniale all’Erario, pari alla metà dello stipendio indebitamente percepito dal lavoratore nel periodo coperto dalle sue certificazioni ritenute false, ha presentato ricorso alla sede centrale giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la revoca della sua condanna. IL RICORSO

Non il solo medico di famiglia che ha certificato - 8 certificati per 133 giorni totali di malattia -  l’assenza per malattia (e per questo è stata condannata dalla Corte dei Conti Umbria al risarcimento della metà del danno erariale provocato dall’indebita percezione dello stipendio da parte del paziente) ha ritenuto reale la patologia certificata.

A questo si aggiungono infatti il verbale della Commissione medica per l'accertamento della invalidità del 2015; le dichiarazioni di una altro medico che costituiscono il verbale di sommarie informazioni sempre del 2015. Poi il certificato di questo stesso medico del 2015 e del 2016, i certificati delle visite medico fiscali durante Il periodo contestato che confermano indiscutibilmente una situazione patologica depressiva anche di tipo maggiore del paziente, confermando la diagnosi della dottoressa di famiglia e giustificando conseguentemente la sua assenza dal lavoro.

"Nel certificato della visita medico fiscale del 2016  - si legge nel ricorso - viene anche acquisita la prescrizione specialistica dewllo stesso anno. Il certificato del 2017 attesta lo stato patologico addirittura dal gennaio 2013. A ciò si aggiungano per Il periodo successivo: la relazione del servizi sociali del 27/07/2017 per la L.104/92  con visita fissata per il mese di settembre e l'esito di tale visita medico legale che conferma la patologia diagnosticata dal medico di base riconoscendo il paziente invalido al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%; il provvedimento di revoca della patente di guida del 2017 sulla base delle patologie diagnosticate. Nessuno del medici Intervenuti ha mal messo In discussione la diagnosi del medico di base  a sua volta basata anche sulle risultanze mediche degli specialisti che hanno preceduto il suo operato confermato anche successivamente".

Su queste basi il medico di famiglia condannato dalla Corte dei Conti Umbria in via sussidiaria al risarcimento del danno patrimoniale all’Erario, pari alla metà dello stipendio indebitamente percepito dal lavoratore nel periodo coperto dalle sue certificazioni, ha presentato ricorso alla sede centrale giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la revoca della sua condanna.

Le motivazioni del ricorso spiegano che la dottoressa di famiglia ha attestato il periodo di malattia in continuazione e non in maniera continuativa proprio perché, a ogni scadenza, ha ritenuto doveroso rivalutare la situazione del proprio paziente, dimostrando di avere “la giusta attenzione nella cura del predetto”.

La dottoressa ha cercato di individuare le cause dei vari e preoccupanti disturbi manifestati dal paziente durante le visite o comunicati da questo quale, ad esempio, quello della estrema confusione mentale, quello del dormire in momenti e luoqhi del tutto inappropriati (incompatibili con il lavoro e con il luogo di lavoro), del fortissimo malessere, della accentuata aggressività all’interno delle mura domestiche.

Secondo il ricorso, si trattava di sintomi di uno stato patologico gravemente depressivo che rendevano il paziente assolutamente inadeguato rispetto alle proprie mansioni lavorative.

L'attento esame dei sintomi manifestati e gli accertamenti medici cui il paziente è stato invitato a sottoporsi hanno consentito di diagnosticare, tra l'altro, quella che viene definita Osas cioè la sindrome da apnee ostruttive del sonno che, fra le gravi conseguenze, ha anche la forte depressione.
Inoltre, il ricorso sottolinea come il datore di lavoro del paziente abbia omesso di richiedere il controllo medico-legale sulla idoneità del lavoratore al momento del suo rientro considerando il lungo periodo di malattia che lo aveva allontanato dal posto di lavoro.

Ma la Corte dei Conti che ha condannato il medico, secondo il ricorso, non ha tenuto conto di tutto questo materiale e di queste evidenze e ha ritenuto il paziente mendace in base a un’intercettazione telefonica in cui lui stesso si vantava di aver raggirato i medici, anche se questo atteggiamento è tipico e rientra nella sindrome riscontrata.

“Il Giudice a quo – si legge nel ricorso - nella parte della sentenza oggetto di gravame, ha riconosciuto che il paziente è stato così bravo da far cadere in errore la dottoressa per poi, subito dopo, addebitare alla stessa un elevato grado di responsabilità, quello per colpa grave. E' evidente che la riconosciuta induzione in errore avrebbe dovuto, invece, far pervenire logicamente alla radicale esclusione di qualsivoglia volontà colpevole in capo alla dottoressa”.

“Appare evidente – aggiunge il ricorso - che l'essere corresponsabili dell'attuazione di un disegno criminoso implica, necessariamente e inevitabilmente, la consapevolezza e la coscienza di detto disegno criminoso, coscienza e consapevolezza totalmente assenti nella persona della dottoressa rispetto ai prospettati obiettivi del paziente”.

Il medico, ricorda il ricorso, non è stata mai minimamente coinvolta in alcun procedimento penale: “la Procura presso il Tribunale di Perugia non ha mai ravvisato in capo alla dottoressa alcun comportamento criminoso”.

Quindi, poiché la diagnosi della dottoressa si è correttamente basata sull'anamnesi del paziente, conosciuto da anni, sugli esiti delle numerose verifiche mediche cui ha fatto sottoporre lo stesso, sull'osservazione diretta e sulle nozioni mediche note e/o acquisite, “mentre il giudice a quo ha evidentemente errato nel non considerare i certificati dei medici fiscali pervenendo a un giudizio di inidoneità al lavoro del paziente in forza di un percorso sbagliato, arbitrario e, tenendo conto della domanda della Procura Regionale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c”, la richiesta del ricorso è che il Presidente della Corte assegni il giudizio e il Presidente della Sezione al quale il giudizio sarà assegnato fissi l'udienza per riaprire e ridiscutere il caso.

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