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Giovedì 26 LUGLIO 2018
Contratto integrativo personale ricerca Irccs. Le Regioni chiedono omogeneità con altri dipendenti area contrattuale dei Livelli della sanità. Al via la trattativa all’Aran

È fissata ad oggi per le 14:30 l'inizio della trattativa all'Aran. Il Comitato di settore, nell'Atto di indirizzo approvato lo scorso maggio, richiede in via preliminare un'omogeneità con i restanti dipendenti afferenti all'area contrattuale dei Livelli della sanità. In coerenza con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, dovranno essere individuati due profili: "ricercatore" e "personale addetto alla ricerca sanitaria", definendo tre fasce retributive all'interno della categoria D. L'ATTO DI INDIRIZZO

Prenderà il via oggi alle 14:30 la trattativa per il contratto integrativo per il personale della ricerca degli Irccs. Il Comitato di settore Regioni - Sanità un anno fa, e per la precisione il 27 luglio 2017, aveva formulato l'Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure per il rinnovo contrattuale del personale dei livelli per il periodo 2016-2018, che ha portato alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale lo scorso 21 maggio.
 
Con la legge di Bilancio 2018, al comma 422 e seguenti, il Governo aveva previsto l'istituzione di "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", da collocare nell'area contrattuale del personale dei livelli. All'interno dell'Atto di indirizzo approvato, in via preliminare si chiede un'omogeneità con i restanti dipendenti afferenti all'area contrattuale dei Livelli della sanità, considerando che lo stesso Governo aveva previsto per questo personale che l'ingresso in quest'area contrattuale avvenisse in una apposita e definita sezione. In questa sezione, viene iscritto il "personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca stessa", così come istituito dalla legge di Bilancio.
 
Sempre in coerenza con quanto previsto dalla norma, il Comitato di settore ritiene che il Ccnl dovrà definire due profili, "ricercatore" e "personale addetto alla ricerca sanitaria", definendo tre fasce retributive all'interno della categoria D. 
 
Sulla base di quanto stabilito dal comma 425 della legge di Bilancio, vengono definitie le modalità assunzionali per i distinti profili per un periodo massimo di due quinquenni per coloro che siano in possesso dei titoli e requisiti di accesso all'inquadramento a tempo indeterminato, mentre con apposito Decreto del Ministero della salute viene definito il sistema delle verifiche.
 
Il Comitato di settore ritiene inoltre "indispensabile" che vengano rimodulati coerentemente:
- la formazione e l'aggiornamento professionale
 
- il periodo di prova
 
- orario di lavoro che non può non tener conto della specificità delle funzioni svolte, dell'attività richiesta, degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, fermi restando i limiti, minimi e massimi, previsti dalle disposizioni vigenti
 
- la disciplina dell'attività di servizio in caso di ammissione in sovrannumero alle scuole di specializzazione 
 
Si sottolinea poi che il Ccnl deve attenersi alle disponibilità economiche previste espressamente sempre dalla legge di Bilancio 2018, e finalizzate, per il quadriennio 2018-2021, al finanziamento di questa innovazione strutturale. 
 
Il Ccnl dovrà prevedere:
- il trattamento economico composto da voci omogenee a quelle esistenti per i dipendenti dei livelli, riferito ai singoli profili e alle loro articolazioni economiche, comprese le voci del salario accessorio;
 
- la retribuzione tabellare di base ed il valore delle fasce economiche che devono corrispondere a quelle del personale degli altri ruoli della categoria D;
 
- i criteri per la collocazione e l'assegnazione della fascia economica, ferme restando le risorse disponibili, tenendo conto delle indicazioni del Legislatore e espressamente riportate al comma 422 e seguenti della legge di Bilancio 2018 e dei limiti massimi previsti nella classificazione del personale dei livelli.
 
Il Comitato di settore ritiene infine indispensabile che il Ccnl definisca una precisa norma di primo inquadramento per il personale che beneficerà della procedura di cui al comma 432, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 424. Quest'ultimo, ricordiamo, sancisce che gli Istituti possano procedere alle assunzioni entro il limite del 20% per l'anno 2018, del 30% a decorrere del 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro a tempo subordinato a tempo determinato.  

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