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Venerdì 24 AGOSTO 2018
Quando da un’intramuscolo nascono “lesioni colpose aggravate”. Infermiera “assolta” per prescrizione dei termini per un’analisi carente dei fatti

La Cassazione (sentenza 37793/2018) ha accolto in parte il ricorso dell’infermiera ritenendolo fondato nella parte in cui lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe esaminato e valutato agli effetti dei capi “che attengono agli effetti civili” i motivi di appello dell'imputata, limitandosi ad affermare che per quanto riguarda l'azione civile “non risulta formulata con l'atto di gravame alcuna specifica censura autonomamente esaminabile”. LA SENTENZA.

“Salvata” dalla prescrizione, un’infermiera altrimenti condannata dal Tribunale dalla Corte d’Appello del reato di lesioni colpose aggravate sarebbe stata comunque assolta dalla sezione 4 penale della Cassazione che con la sentenza 37793/2018 ha accolto in parte il suo ricorso ritenendolo fondato nella parte in cui lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe esaminato e valutato agli effetti dei capi “che attengono agli effetti civili” i motivi di appello dell’imputata, limitandosi ad affermare che per quanto riguarda l’azione civile “non risulta formulata con l’atto di gravame alcuna specifica censura autonomamente esaminabile”.
 
Il fatto
 
All’infermiera in servizio presso una casa di cura era stata prescritta dal ginecologo la inoculazione per via intramuscolo di due fiale di progesterone a una paziente. L’iniezione veniva effettuata dall’infermiera presso la sala travaglio della clinica su incarico del ginecologo di turno e subito provocava nella persona un forte bruciore al quale faceva seguito la perdita della sensibilità degli arti inferiori. Dopo un breve periodo di osservazione presso la clinica, la paziente veniva trasferita all’ospedale e ricoverata presso il reparto di Neurologia, quindi trasferita presso struttura riabilitativa, dove rimaneva per otto mesi e successivamente presso altri centri specializzati.
 
La sentenza
 
La Corte di Appello, riassume la Cassazione nella sentenza, ha riportato analiticamente i motivi presentati dall’imputata che riprendevano anche “stralci dell’istruttoria dibattimentale o delle perizie” in cui si deduceva :
 
“- la posizione obliqua fatta assumere all’infermiera, era perfettamente consentita dai manuali di scienza infermieristica e dalle prassi, che si “limitano ad asserire che il muscolo deve essere rilassato”, non può essere qualificata come addebito di colpa;
 
- circa la mancata effettuazione di una corretta iniziale prova di aspirazione, l’infermiera ha sempre dichiarato di aver fatto tale prova e di essere risultata negativa e che in ogni caso anche i periti nella conclusione hanno affermato “l’iniezione eseguita cranialmente rispetto alla regione glutea destra ha provocato la lesione di un vaso arterioso di cui l’operatrice non si è accorta, probabilmente anche stante la mancanza di aspirazione di sangue nella siringa che potrebbe risultare difficoltosa per lo spasmo delle pareti del vaso lesionato. A tale proposito in letteratura si segnala la possibilità che l’introduzione dell’ago in arteria non sempre si associ all’aspirazione del sangue ...”, questo per il verificarsi del vasospasmo e la conseguente chiusura del vaso arterioso, il che supporterebbe la tesi del cosiddetto falso negativo, che con motivazione non adeguata né condivisibile, non è stata presa in considerazione dal Tribunale e anzi ritenuta “talmente improbabile e non in grado di interrompere il nesso causale”;
 
- nessun addebito può essere mosso all’infermiera circa il fatto di non aver ripetuto l’aspirazione durante l’esecuzione né circa la mancata interruzione dell’iniezione al verificarsi del dolore acuto della paziente, in quanto secondo e affermazioni del perito “in realtà non c’è una regola, è forse una norma di buon senso perché se il problema è il dolore, potrebbe anche aver preso una radice diramazione nervosa”;
 
- quanto alla contestazione della non corretta sede per la inoculazione del farmaco, cioè la zona lombare craniale destra anziché quella del gluteo destro, lombare inferiore, meno irrorata e più adiposa, l’appellante deduceva la contraddittorietà e genericità dei termini utilizzati e delle spiegazioni offerte anche in sede dibattimentale dai periti, assunti a fondamento della motivazione della sentenza di primo grado. Proponeva pertanto una diversa e alternativa ricostruzione dei dati ricavabili dalle risultanze istruttorie secondo cui nessuna colpa poteva essere addebitata alla imputata che aveva la possibilità di individuare “la zona visiva sede dell’iniezione, quella glutea e ciò aveva fatto secondo la normale tecnica infermieristica”. Ribadiva che in ogni caso si è “difronte a insufficienza, contraddittorietà e/o incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e quindi il ragionevole dubbio doveva condurre a un esito assolutorio”;
 
- deduceva inoltre violazione del diritto alla prova ex art. 225 e 190 cpp in quanto il giudice in sede dibattimentale aveva disposto su richiesta della difesa ex art. 507 c.p.p. un’integrazione dell’accertamento peritale con la nomina di un neurologo, ma quest’ultimo si era avvalso della consulenza specialistica di un neuro-radiologo che non si era limitato ha esaminare i referti, ma aveva effettuato vera e propria consulenza specialistica, individuando la sede della iniezione nella sede lombare e le difese non avevano potuto nominare un consulente di parte specialista nella materia; - deducevano nullità della parte della perizia dibattimentale e chiedevano la rinnovazione della perizia neuroradiologica, con escussione dei consulenti di difesa e dei testimoni ammessi ma non escussi in primo grado.”
 
L’infermiera ha ricorso in Cassazione per violazione di legge e mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 129 cpp, in quanto la Corte nella brevissima motivazione, ha ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti operata in base ai motivi di appello non si potesse giungere a un giudizio di piena innocenza, “trattandosi di quadro probatorio incerto, che non consente di pervenire a un giudizio più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”.
 
L’infermiera lamentava che poiché vi era costituzione di parte civile, la Corte doveva valutare approfonditamente tutte le prove e la loro contraddittorietà o insufficienza, secondo quanto esposto nell’appello, e giungere al proscioglimento pieno, che doveva ritenere prevalente rispetto alla causa estintiva del reato. E quindi riproponeva il contenuto degli stessi motivi di appello già presentati negli altri gradi di giudizio e deduceva la nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione.
 
Esaminando i motivi di ricorso, la Cassazione ha osservato che l’impugnazione da parte dell’infermiera “si fonda, essenzialmente, sulla tesi secondo la quale i giudici di merito avrebbero travisato l’esito dell’istruttoria dibattimentale, che non avrebbe consegnato la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che la condotta colposa dell’infermiera è stata causa delle lesioni gravissime riportate dalla paziente”.
 
Riferendosi alla decisione della Corte di Appello, la Cassazione ritiene si tratti di una decisione per la parte impugnata dall’infermiera illegittima “proprio in ragione dell’omesso esame e della omessa conseguente motivazione sui punti di gravame in funzione del giudizio di responsabilità agli effetti civilistici”.
 
La Cassazione ricorda che le sezioni unite hanno recentemente precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato “senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art.622c.p.p.”.
 
Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata “limitatamente alle statuizioni civili” e rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente al quale ha rimesso anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il giudizio di Cassazione.

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