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Martedì 21 AGOSTO 2018
Specializzandi. Niente remunerazione per chi si è iscritto ai corsi prima del 1982. La Corte d’Appello boccia la richiesta di un medico

La Corte di Appello di Napoli ha bocciato la richiesta di un medico iscritto ai corsi nel 1981 ricordando che la Corte di Giustizia Ue (e anche la Cassazione) ha affermato il diritto alla remunerazione per le formazioni professionali cominciate nel corso del 1982. Per questo la richiesta di remunerazione “non spetta per le specializzazioni iniziate negli anni precedenti”. LA SENTENZA

Per gli specializzandi iscritti ai corsi prima del 1982, anno di entrata in vigore della direttiva 82/76/Cee, anche se negli anni successivi erano in pieno corso di specializzazione, niente compenso.

Così ha stabilito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza 3676/2018.

Il fatto

Nove medici iscritti alla scuola di specializzazione tra il 1981 e il 1990 e che non avevano ricevuto alcun compenso, avevano fatto ricorso e la Corte aveva riconosciuto già o scorso anno a cinque di essi compensi tra 26mila e 33mila euro.

Rinviata la decisione sugli altri medici in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Ue, a cui si erano rivolte le Sezioni unite della Cassazione per chiarire se la direttiva 82/76/Cee si applicasse anche alla formazione di medici specialisti già in corso al 31 dicembre 1982, anno di entrata in vigore, appunto, della direttiva secondo la quale gli Stati membri devono adottare misure per garantire adeguata remunerazione ai medici in formazione.

La Corte Ue con sentenza del 24 gennaio 2018, ha affermato tre principi.

1) qualsiasi formazione come medico specialista iniziata nel 1982 e proseguita fino al 1990 deve essere remunerata;

2) lo Stato membro ha l’obbligo di prevedere la remunerazione a prescindere dall'adozione di provvedimenti che attuino la direttiva del 1982;

3) le somme devono essere corrisposte per la formazione a partire dal primo gennaio 1983.

La sentenza

In base a questi principi la Corte d'appello di Napoli ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di cifre tra 24mila e 31 mila euro ai tre medici ancora in sospeso che avevano iniziato i corsi di specializzazione nel 1982.

I compensi partono dal 1983, esclusi quindi i mesi dell'anno precedente e avendo come riferimento il criterio della legge 370/1999: 13 milioni di lire l’anno per le borse di studio agli specializzandi iscritti ai corsi sino all'anno accademico 1990-91.

Niente da fare invece per il quarto medico, che aveva iniziato a frequentare la specializzazione nel 1981.

La Corte di Appello richiama l’ordinanza 13763/2018 della Cassazione su un medico che aveva iniziato la specializzazione anche lui nel 1981, “vale a dire prima ancora dell'emanazione della direttiva 82/76”.

La Corte Ue ha affermato il diritto alla remunerazione per le formazioni professionali cominciate nel corso del 1982 e quindi “non spetta  per le specializzazioni iniziate negli anni precedenti”.

La Corte di Appello ricorda infatti che “di recente la Cassazione in un caso analogo ha precisato che poiché la frequentazione della scuola è iniziata nel 1981 vale a dire prima ancora dell'emanazione della direttiva 82/76, l’appellante non ha diritto ad alcun indennizzo, e ciò in forza di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018, “nel cui paragrafo 38, si è stabilito che il diritto alla adeguata remunerazione spetta per ‘qualsiasi formazione a tempo pieno iniziata nel corso dell'anno 1982”, e dunque non spetta per le specializzazioni iniziate negli anni precedenti’”.

“Per cui – conclude la Corte di Appello l’appello proposto non può essere accolto”.

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