quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Martedì 28 AGOSTO 2018
Odontoiatria. Iandolo (Cao): “Le società devono essere iscritte all’Ordine, altrimenti il paziente non viene tutelato”

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che richiedeva ad una struttura sanitaria il pagamento di servizi relativi ad attività professionali di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini di una professione protetta. L’ORDINANZA

È nullo il contratto stipulato con una società di capitali per ottenere prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini: a ribadirlo un’Ordinanza - la numero 21015/2018 - della Corte di Cassazione Civile. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società che richiedeva ad una struttura sanitaria il pagamento di servizi relativi ad attività professionali di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini di una professione protetta, in questo caso quella di commercialista.
Nel caso di specie, il contratto di prestazione è stato dichiarato nullo, con tutte le relative conseguenze,  e quindi le pretese di pagamento della società vengono rigettate anche per quanto riguarda le prestazioni meramente accessorie all'attività principale.
 
“L'ordinanza, ampiamente motivata, costituisce un importante riconoscimento per quanto riguarda l'esclusiva competenza dei soggetti iscritti agli Ordini delle professioni intellettuali a svolgere l'attività riguardante le professioni stesse - spiega il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della Fnomceo, Raffaele Iandolo -. L’esercizio dell’attività professionale protetta non è, secondo la Corte di Cassazione, demandabile a società di capitali, anche se formate da professionisti. È quindi evidente che le società che intendano svolgere, nel nostro settore, l'attività odontoiatrica debbano essere iscritte all'Ordine professionale nella qualità di Società tra Professionisti”.

“Sono molto preoccupato - conclude il Presidente Iandolo -  rispetto al possibile fatto che la nullità del contratto di cura, relativo a prestazioni sanitarie ed alle attività ad esse connesse, erogate da società di capitali non iscritte all’Albo, esponga il paziente alla perdita dei propri diritti in caso di richiesta di risarcimento danni. Considero questa ordinanza un passaggio importante verso un definitivo chiarimento, non più differibile, sul corretto svolgimento di tutte le professioni intellettuali protette, ivi compresa, ovviamente, quella odontoiatrica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA