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Martedì 09 OTTOBRE 2018
Cassazione conferma maxi risarcimento per figlio nato con malformazioni non diagnosticate e destinato a vita in stato vegetativo

Azienda e medici condannati a pagare ai genitori 1 milione e 620 mila euro più un assegno mensile di 4mila euro. Secondo la Cassazione chi è in uno stato vegetativo permanente è una persona in senso pieno, i suoi diritti fondamentali vanno rispettati e tutelati e la tutela del suo diritto alla vita e del suo diritto alle prestazioni sanitarie deve essere ancora più incisiva, viste le condizioni di estrema debolezza in cui si trova e la sua incapacità di provvedere autonomamente a se stesso. L'ORDINANZA.

Chi è in uno stato vegetativo resta una persona a tutti gli effetti e come tale si devo no rispettare i suoi diritti: la tutela del diritto alla vita e del diritto alle prestazioni sanitarie che deve essere ancor più incisivo, viste le condizioni di estrema debolezza in cui si trova la persona e la sua incapacità di provvedere autonomamente a se stessa.

A stabilirlo è la Cassazione (terza sezione civile, ordinanza 24189/2018) che si è espressa respingendo il ricorso dell’azienda sanitaria e di due medici condannati al risarcimento danni dal Tribunale – 300mila euro ciascuno da azienda e medici per il danno non patrimoniale e al pagamento di 1.140.000 a titolo di danno patrimoniale - e dalla Corte d’Appello – che ha modificato la cifra dovuta in 1.620.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rigettando il resto delle imputazioni e oltre all'assegno di invalidità (500 euro mensili) per evitare una capitalizzazione anticipata alla corresponsione di 4mila euro al mese - sulla causa di due genitori per ottenere il risarcimento del danno per la mancata diagnosi in sede di esami ecografici delle malformazioni del figlio nascituro, nato poi con una possibilità di vita esclusivamente vegetativa.

Secondo la Cassazione che ha richiamato nel merito la sentenza precedente 21748/2007 sul caso Englaro, chi è in uno stato vegetativo permanente è una persona in senso pieno, i suoi diritti fondamentali vanno rispettati e tutelati e, anzi, la tutela del suo diritto alla vita e del suo diritto alle prestazioni sanitarie deve essere ancora più incisiva, viste le condizioni di estrema debolezza in cui si trova e la sua incapacità di provvedere autonomamente a se stesso.

Nella richiamata sentenza la Cassazione aveva affermato, riconoscendo il potere del giudice di autorizzare il tutore di una persona interdetta in persistente stato vegetativo a interrompere i trattamenti che la tengono artificialmente in vita, che “chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti  gli effetti persona  in  senso  pieno,  che  deve  essere  rispettata  e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e da quello alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione  perché  in  condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. La tragicità  estrema  di  tale stato  patologico,  che   è parte costitutiva  della  biografia  del  malato  e che nulla  toglie  alla sua dignità di essere umano, non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio sanitario deve continuare a offrire e che  il  malato,  al  pari  di  ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere della morte”.

“La comunità – prosegue la sentenza - deve mettere a  disposizione  di chi ne ha bisogno e lo  richiede tutte le migliori  cure e  i  presidi che la scienza medica è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria  e  da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive”. 

Queste condizioni secondo la Cassazione le “reclamano tanto l'idea di una universale eguaglianza tra gli esseri umani quanto l'altrettanto universale dovere  di  solidarietà  nei confronti di coloro che  tra essi sono i soggetti più fragili”.

Per la Cassazione “la considerazione secondo cui anche chi versi in stato vegetativo è persona in senso pieno porta a concludere che anche rispetto a tale condizione  la ‘non  vita’  non possa  essere  qualificata  bene  della  vita1 il che porta a escludere in radice la  configurabilità  del  danno  ingiusto, come affermato dalle sezioni unite”.

Il Servizio sanitario nazionale deve quindi continuare a offrire al malato tutte le cure e il sostegno di cui ha bisogno fino alla morte, come per ogni altro essere umano.

Né conta secondo la Cassazione la precarietà della condizione della sua esistenza o la speranza di vita o ancora la speranza che la persona possa recuperare le funzioni cognitive: il Servizio sanitario deve mettere a sua disposizione tutte le migliori cure e i presidi che la scienza medica è in grado di fornire.

La Cassazione conclude l’ordinanza rigettando il ricorso principale e i ricorsi incidentali dell’azienda sanitaria e dei medici e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte loro dell'ulteriore  importo a titolo di contributo unificato uguale a quello dovuto per Il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

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