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Mercoledì 24 OTTOBRE 2018
Niente class action se l’interesse non è davvero collettivo e il venire a contatto di una bimba con un’infermiera tubercolosa non lo è

Con la  la sentenza 2675/2018 la Cassazione ha bocciato il ricorso del Codacons sull’inammissibilità dell’azione di gruppo quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimento del pregiudizio subìto dai singoli appartenenti alla classe. Lo stesso diritto si può, infatti, far valere con l’azione individuale. La class action era stata proposta contro un ospedale dove era stato consentito che una bambina venisse a contatto con un’infermiera malata di tubercolosi, costringendo il minore a “estenuanti esami e pesanti profilassi” per verificare il rischio della malattia. LA SENTENZA.

L’interesse individuale non può far scattare una class action, anche se l’oggetto potrebbe in realtà riguardare un maggior numero di persone.

A stabilirlo è la sentenza 2675/2018 della terza sezione civile della Cassazione che ha bocciato il ricorso del Codacons contro la precedente pronuncia della Corte d’Appello sull’inammissibilità dell’azione di gruppo  quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimento del pregiudizio subìto dai singoli appartenenti alla classe. Lo stesso diritto si può, infatti, far valere con l’azione individuale.

Il fatto
La class action era stata proposta contro un ospedale dove era stato consentito che una bambina venisse a contatto con un’infermiera malata di tubercolosi, costringendo il minore a “estenuanti esami e pesanti profilassi” per verificare il rischio della malattia.

Questa infermiera avrebbe lavorato nel reparto neonatale dell’ospedale per un periodo che le avrebbe consentito con 1271 bambini.

La sentenza
La Cassazione ha respinto il ricorso del Codacons per far riconoscere il diritto alla class action perché, come anche già si erano espresse le Sezioni Unite, “se l'azione di classe ex articolo 140 bis del Codice del consumo risulta finalizzata unicamente ad una "tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe" e non anche a tutelare "un interesse collettivo", l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex articolo 111, settimo comma, Cost. ‘essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l'azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento  deldanno’”.

La Cassazione spiega nella sentenza che il ricorrente avrebbe dovuto “addurre e dimostrare che ciò di cui è stato chiesto l'accertamento con l'azione di classe nel caso in esame (anche a prescindere dalla presenza, sopra constatata, della congiunta domanda di condanna) non è riconducibile a un diritto/interesse individuale, id est attiene ad uno specifico interesse collettivo”.

Invece per sostenere l’errore della Corte d’Appello nel negare la class action, ha ribadito l'esistenza di un interesse collettivo “neppure definito con adeguata specificità, ha soltanto tentato di scindere la domanda di accertamento dell'azione di classe in esame dalla - pur anch'essa proposta - domanda di condanna: e questo per di più, in ultima analisi, come se la diversità  del petitum potesse ontologicamente estendersi nell'ambito della causa petendi nel senso di trasformare il diritto individuale leso in un interesse collettivo leso”.

Secondo la Cassazione quindi “non risulta quindi discutibile sotto nessun profilo, in conclusione, la carenza di decisorietà del provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, la sopravvenienza dell'intervento delle Sezioni Unite nelle more del giudizio giustificando la compensazione delle spese processuali”.

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