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Mercoledì 19 DICEMBRE 2018
Avere un titolo equipollente o equivalente non vuole dire essere fisioterapisti



Gentile direttore,
molti professionisti riconosciuti equipollenti o equivalenti, ai sensi del DM 27.07.2000 o DPCM 26.07.2011, credono di poter svolgere le stesse competenze del fisioterapista, o di essere fisioterapista. Ma non è così! Un titolo equipollente o equivalente ha semplicemente egual valore ed efficacia giuridica. Dal momento che un titolo viene equiparato non significa essere uguale al titolo di riferimento, altrimenti non avrebbe senso l’equiparazione.

Nello specifico l’art. 1 co. 2 della legge n.42 del 1999 fa ben capire che: “Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali (…)”. Stesso concetto lo ripete l’art.2 del  DM 27.07.2000: “L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1 (…) non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo (…).”

In poche parole il possessore di un titolo riconosciuto equipollente o equivalente continua a svolgere le competenze indicate nei decreti ministeriali istitutivi il proprio profilo professionale, diverse da quelle indicate sul DM 741 del 1994. Pertanto l’equipollenza e l’equivalenza sono un semplice status che riconoscono un equal valore ed efficacia giuridica per poter continuare a svolgere la professione indicata sul titolo di cui si è in possesso, diverso nelle competenze e nella forma giuridica rispetto a quello del fisioterapista.
 
Poiché le Regioni hanno continuato a promuovere e riconoscere percorsi di qualifica, anche dopo i termini previsti dalla norma nazionale, anche le Organizzazioni Sindacali (CGIL-CISL-UIL), in maniera unitaria, richiedono al Governo una proroga dei termini per l’equipollenza e l’equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento delle professioni sanitarie. Questo per sanare gli errori commessi dalle Istituzioni, e dai Governi precedenti, in fase di stesura della seconda riforma sanitaria riconosciuta dalla giurisprudenza come una normativa tutt’altro che esemplare quanto a chiarezza e linearità. Oltre ovviamente alla soppressione di tutti i corsi di formazione professionale, o di proroghe di corsi ove prevista.

Preme chiarire, anche ai colleghi massofisioterapisti, che la sola differenza tra equipollenza ed equivalenza è la seguente:
L’equipollenza agisce in via automatica e diretta, ai fini lavorativi e per l’accesso alla formazione post base, per i diplomi triennali di massofisioterapista in quanto conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione al D.lgs n.502/92 e s.m.i.  e come prevede l’art.4 co.1 della legge n.42 /99.
 
L’equivalenza agisce in via indiretta. Infatti necessita di un accordo (da definire) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e tra i Ministeri della Salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione al D.lgs n.502/92 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 4 comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.  Sostanzialmente i criteri di valutazione riguardano: a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo; b) esperienza lavorativa. 

Si rammenta che i massofisioterapisti non sono l’unica figura coinvolta nelle dinamiche appena descritte ma riguardano anche altre figure sanitarie. Pertanto migliaia di persone chiedono all’attuale Governo: qual è l’interesse prevalente che intende tutelare? La continuazione di un limitato numero di corsi di poche scuole private? O la tutela (anche di chi si sta formando) di migliaia di massofisioterapisti la cui responsabilità è quella di aver rispettato le leggi contraddittorie ed eterogenee dello Stato Italiano?
 
Lo Stato e le sue Istituzioni abbiano il coraggio, almeno per una volta nella storia della Repubblica, di ammettere i propri errori per i quali i massofisioterapisti, e non solo, non sono più disposti a pagare dazio! Pertanto il CEM invita il Governo a porsi su un percorso di discontinuità con i governi precedenti (se veramente è un Governo del cambiamento), sanando situazioni di eterogeneità giuridica generate da altri esecutivi per dare risposte definitive e certezze a migliaia di professionisti che attendono da un ventennio.
 
Cosma Francesco Paracchini
Presidente del Comitato Europeo Massofisioterapisti 

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