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Venerdì 11 GENNAIO 2019
Cassazione. Fumo passivo: confermato il risarcimento di 174mila euro a novantenne che si era ammalato di tumore dopo aver lavorato per 14 anni in un’ambiente saturo di fumo

Respirare fumo passivo per molti anni sul luogo di lavoro può causare un grave danno alla salute del lavoratore e in questo caso è causa di tumore faringeo e la Cassazione (ordinanza 276/2019, sezione lavoro) ha definitivamente condannato il datore di lavoro  a risarcire il proprio dipendente che oggi è novantenne, ha avuto danni alle corde vocali, ha perso tutti i denti, fa fatica a ingerire cibi (è costretto a un'alimentazione per lo più liquida), ma soprattutto non è mai stato un fumatore. L'ORDINANZA.

Il fumo passivo è causa di tumore. In questo caso l’esposizione per quattordici anni al fumo passivo di un lavoratore ha provocato un tumore faringeo e la Cassazione (ordinanza 276/2019, sezione lavoro) ha definitivamente condannato il datore di lavoro  a risarcire il proprio dipendente (174mila euro) che oggi è novantenne, ha avuto danni alle corde vocali, ha perso tutti i denti, fa fatica a ingerire cibi (è costretto a un'alimentazione per lo più liquida), ma soprattutto non è mai stato un fumatore.

Il fatto
Un paziente aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri, perché di ridotte dimensioni e saturi di fumo, contraendo un tumore faringeo, diagnosticato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rimosso chirurgicamente, e dal quale era derivata una invalidità permanente quantificata nella misura del 40 per cento.

Nel corso del giudizio di merito, il giudice aveva stabilito l’esistenza una eziologia professionale della patologia in base al parere del proprio ausiliare tecnico.

Il CTU, aveva escluso che la patologia potesse essere dovuta ad altri fattori e aveva riscontrato che l'uomo era stato esposto in modo significativo all'inalazione di fumo passivo in ufficio per circa quattordici anni e per una media di sei ore al giorno.
Il fumo passivo è riconosciuto quale causa di cancro delle vie aeree superiori dalla scienza medica e, quindi, c’era anche il relativo nesso causale.
 
L'ordinanza

La Cassazione, in risposta al ricorso del datore di lavoro (la Spa Poste italiane)  hanno ritenuto che l’iter in base al quale il tribunale in primo grado ha accolto le richieste del lavoratore fosse "assolutamente articolato e coerente sulla questione dedotta in lite, non rispondendo ai requisiti della motivazione apparente ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in … sede di legittimità".

La Cassazione nell'ordinanza ricorda che “le Sezioni unite hanno affermato su tale norma che:
a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "stiffidenza", nella "mancanza  assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;

d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c: - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale 'o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso”.
 
Quindi secondo la Cassazione la Corte di merito “ha reso una motivazione congrua e completa, che rende ragione della eziologia professionale della patologia contratta dal lavoratore e si sottrae, pertanto, alle censure all'esame”.
 
Per questo la condanna al risarcimento del danno per l'invalidità permanente del 40% stabilita nei livelli di giudizio precdenti resta.
 

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