quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Lunedì 21 GENNAIO 2019
Massofisioterapisti. Garantire l’imparzialità verso coloro che dovranno iscriversi all’Ordine



Gentile Direttore,
l’avvento della Legge 145-2018 ha stimolato una miriade di articoli riguardo all’annosa questione che riguarda i Massofisioterapisti. Una regola fondamentale perché la comunicazione sia quanto più fedele possibile alla effettiva realtà dei fatti è quella di riportare fedelmente l’accaduto con una precisione cronologica sufficiente a non confondere il lettore. Di seguito una sintesi che non pretendo sia esaustiva ma spero sufficiente a dare un quadro meno confuso dell’evoluzione della questione.

Il perno troppo spesso dimenticato su cui ruota la formazione del Massofisioterapista dopo gli anni ’90 si basa sul fatto che gli Istituti Statali, Regionali e non solo quelli Privati hanno continuato a svolgere i corsi di formazione a fronte di una problematica interpretazione del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Il D. Lgs. 502/92 in realtà avrebbe chiuso i corsi di massofisioterapista in data 1.1.1996. Onde evitare ricorsi per frode, nei confronti degli istituti poc’anzi richiamati, l’allora Ministro della Sanità Bindi, ai sensi del D. Lgs. 502/92 prorogò i corsi di massofisioterapista, chiusi in data 1.1.1996, col DM 10.07.1998.
 
Proroga e corsi rimasti in auge sino al 31.12.2018. Nel 2001 il TAR Umbria ha chiarito che: “Pertanto, tutto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice con riferimento alla formazione ed all'esercizio professionale dei massofisioterapisti non vedenti, è per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti”. E che tale sentenza è valsa per le scuole statali, regionali ed istituti privati. Il legislatore quanto i giudici hanno ricordato che esclusivamente ai non vedenti riguardano determinate agevolazioni ai fini del collocamento al lavoro, specialmente nelle strutture pubbliche.
 
Se si comprendono bene i passaggi sopra descritti è lecito pensare che non sia corretto parlare di Massofisioterapisti pre e post 1999. Anche perché i corsi prorogati sino al 31.12.2018 si rifanno non solo al D.Lgs 502/92 ma pure ad un DM del 1998. Di conseguenza tutti i corsi di massofisioterapista prorogati al 31.12.2018 sono disciplinati da un atto del 1998, perciò ben prima dell’entrata in vigore della legge n.42/99.
 
Nell’arco dei venti anni trascorsi per arrivare finalmente alla legge 145 del dicembre 2018 si sono succedute sentenze che hanno alternativamente interpretato la fumosa normativa. L’errata interpretazione di un contenzioso dello Stato con una Regione ed una Provincia autonoma (vedi sentenza n.449 del 2006 e sentenza n.300 del 2007 della Corte Costituzionale) che ha per oggetto una figura priva di ogni pur minima analogia con quella del Massofisioterapista: l’operatore delle discipline bionaturali del benessere, è stata in seguito strumentalizzata portando all’errata indicazione del Massofisioterapista come un “operatore di Interesse Sanitario” pur non essendoci nessun tipo di relazione.

Altro grosso errore interpretativo e troppo spesso strumentalizzato è quello che riguarda il significato legale dei termini equivalenza-equipollenza, che permette l’inserimento del possessore del titolo nel contesto lavorativo attinente mantenendo le competenze previste dal proprio profilo, infatti l'equipollenza dei titoli non riveste alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, quindi ogni professionista resta configurato nella propria posizione professionale. Pertanto l’equipollenza e l’equivalenza sono un semplice status che riconoscono un egual valore ed efficacia giuridica per poter continuare a svolgere la professione indicata sul titolo di cui si è in possesso, diverso nelle competenze e nella forma giuridica rispetto a quello del fisioterapista.
 
I ricorsi, gli articoli, e tutta la campagna denigratoria svolta dalle associazioni dei Fisioterapisti, e non solo, con la complicità di una certa stampa, non è assolutamente volta alla difesa della salute del cittadino, come vogliono far credere, ma alla difesa degli interessi commerciali di una categoria che vuole accaparrarsi con ogni mezzo l’intero mercato della riabilitazione. Infatti come si può dedurre dal testo della legge 403/71 (in vigore fino al dicembre 2018), e dal profilo professionale, il Massofisioterapista è un professionista sanitario con valide conoscenze di studio che lo mettono in grado di operare efficacemente nell’ambito della riabilitazione nel rispetto dei contorni della propria professionalità.
 
Oggi che siamo in procinto di vedere come la legge 145/2018 verrà definita attraverso i decreti attuativi, ogni associazione tende a volersi accaparrare i meriti di quanto raggiunto con questa legge. Pur con varie sfaccettature i meriti vanno attribuiti a tutte le associazioni e ai Massofisioterapisti che negli anni si sono impegnati per arrivare a svolgere il proprio lavoro con serenità.

Oggi il grosso pericolo sta nell’assegnare ad un’unica associazione di categoria il controllo degli organismi pubblici come gli ordini professionali, perché verrebbe meno la necessaria imparzialità verso coloro che in ottemperanza alla legge 145-2018 potranno e dovranno iscriversi.
 
MFT Fabrizio Lorenzoni
Segretario CEM 

© RIPRODUZIONE RISERVATA