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Giovedì 24 GENNAIO 2019
Ancora sull’ambito di applicazione del Codice di deontologia medica



Gentile Direttore,
la FNOMCeO ha deciso di affiancare alla preparazione degli Stati Generali della Medicina alcune riflessioni sui temi deontologici più scottanti. Tra questi spicca, grazie a recenti vicende, la definizione dell'area giurisdizionale del potere disciplinare dell'Ordine. Mi permetto, dopo trent'anni di Presidenza di un grande Ordine, un excursus logico sul tema.
 
Sia la L. 10. 07.1910 (legge Giolitti) sia il DLCPS 13.09.1946 n.233, che ricostituisce gli Ordini Professionali Sanitari dopo la parentesi fascista, assegnano ai Consigli il compito di "vigilare sul decoro e indipendenza dell'Ordine" e "di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei liberi professionisti iscritti all'albo". Fin da allora era ammesso il ricorso sospensivo alla CCEPS (Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie) che risiede presso il Ministero della Salute e è presieduta da un magistrato anche se i componenti sono professionisti.
 
Nel corso dei decenni la Federazione Nazionale ha promulgato successive versioni del Codice Deontologico. Tuttavia, anche se riconosciuto da copiosissima giurisprudenza compreso la Cassazione e la Corte Costituzionale, il Codice non era previsto dalla legge per cui l'adesione degli Ordini provinciali, invero mai mancata, era di fatto volontaria.
 
In deroga agli articoli 102, 103 e 108 della Costituzione, la Corte Costituzionale, con sentenza 284/86, ha ammesso la validità della CCEPS e quindi, di fatto delle sanzioni ordinistiche. E' bene ancora ricordare che sia l'Ordine che il medico sanzionato dalla CCEPS hanno diritto di ricorrere quale ultima istanza alla Corte di Cassazione, con ciò ponendo le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine all'interno della naturale giurisdizione costituzionale.
 
La L. 11.01.2018 n.3 (legge Lorenzin), sul riordino delle professioni sanitarie, agli art. 4 e 7 prevede che gli Ordini assicurino "la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici" esercitando la funzione disciplinare sugli iscritti "in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale". Compito della Federazione Nazionale è la promulgazione del Codice deontologico valido per tutti gli Ordini periferici.
 
Ripetiamo ancora che nella giurisprudenza corrente il valore del Codice Deontologico, a tutela dei comportamenti estragiuridici dell'iscritto che ledano norme riconosciute dalla categoria, è ormai diritto vivente fino a informare i contenuti di molteplici decisioni delle Corti.
 
L'art. 38 del DPR 221/50, regolamentando il DLCPS 233/46, estende il potere disciplinare dell'Ordine "ai fatti disdicevoli al decoro professionale". L'art. 1 c.3 del Codice Deontologico vigente (approvato il 18,05,14) regola "anche i comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione". Infine il Giuramento impone al medico di "evitare anche al di fuori dell'esercizio professionale ogni atto e comportamento che possa ledere il decoro e la dignità della professione".
 
Durante la mia lunga presidenza, ho comminato sanzioni, confermate ai successivi livelli di giudizio, avverso un medico sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e un altro reo di truffa aggravata, avendo appreso dalla stampa la notizia criminis. Sembra quindi chiara l'incidenza della giurisdizione ordinistica anche al di fuori dell'esercizio professionale, e quindi sulla vita privata dell'iscritto.
 
Diverso è il caso venuto alla ribalta. Trattasi di un procedimento disciplinare avverso un iscritto per una presunta infrazione compiuta nella sua funzione di amministratore pubblico; un Assessore Regionale, medico inscritto all'albo, è stato pesantemente sanzionato per aver proposto alla Giunta una delibera i cui contenuti sono stati considerati lesivi delle norme del Codice Deontologico. 
 
Mentre è chiaro il perimetro del potere disciplinare dell'Ordine (sull'esercizio professionale e sugli atti che ledano il decoro della categoria) in questo caso tale potere si confronta con altre norme inerenti la procedibilità avverso gli eletti a cariche pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni. L'art. 1 della Costituzione afferma che "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Sembra ragionevole inferire che nella funzione normativa, propria della carica, il responsabile risponde al popolo oltre che al magistrato nei limiti previsti dalla legge.
 
L'art. 122 Costituzione c. 4 afferma che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", mentre l'art.11 lascia alla Regione  di stabilire "i criteri di incompatibilità dei propri consiglieri". Infine l'art. 67 Costituzione statuisce che "ogni membro del Parlamento esercita la sua funzione senza vicolo di mandato", il che non significa soltanto che gli eletti non debbano cambiare partito con sdegno di un'importante parte politica ma che non possono subire alcun condizionamento esterno ed agire solo per il bene comune.
 
Alcuni potrebbero sostenere che l'Ordine ha potere disciplinare sugli iscritti per il vincolo derivante dal Codice Deontologico, quello stesso per cui il Papa può scomunicare qualsiasi cattolico. A differenza delle sanzioni papali che hanno effetti interni alla religione, le sanzioni ordinistiche hanno rilevanza esterna: l'Ordine è inserito nell'architettura costituzionale della Repubblica e è gerarchicamente soggetto al Ministro della Salute, mentre il Santo Padre non ha alcun vincolo gerarchico.  
 
Questo episodio solleva alcune questioni. Una è la disuguaglianza tra amministratori a seconda della loro appartenenza categoriale, altro è il condizionamento esercitato dalla suddetta appartenenza, infine - ma la decisione spetta agli esperti di diritto - quale sia il perimetro operativo delle giurisdizioni speciali.
 
Infine un invito alla riflessione: esistono mezzi politici per contestare le decisioni politiche mentre, di fronte a atti pubblici che si considerano dannosi, si può ricorrere al TAR, una strada meno "eclatante" ma più idonea a un organo ausiliario dello Stato.
 
Antonio Panti

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