quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Mercoledì 30 GENNAIO 2019
Quota 100. “Attenzione e senza panico”. La Cosmed fa il punto

Chi ha maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 ovvero entro quella data aveva almeno 62 anni compiuti e almeno 38 anni di contribuzione potrà ricevere la pensione, se dipendente pubblico, dal 1 agosto 2019. Sono necessari entrambi i requisiti minimi di età (62 anni) e di contribuzione (38 anni) non compensabili tra di loro (doppio requisito).

Da ieri 29 gennaio è possibile fare domanda di pensionamento anticipato con quota 100 inoltrato la domanda sul sito Inps previa acquisizione del PIN o tramite Call center, intermediari o amministrazione.
 
Chi ha maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 ovvero entro quella data aveva almeno 62 anni compiuti e almeno 38 anni di contribuzione potrà ricevere la pensione, se dipendente pubblico, dal 1 agosto 2019. Sono necessari entrambi i requisiti minimi di età (62 anni) e di contribuzione (38 anni) non compensabili tra di loro (doppio requisito). Tuttavia per andare in pensione il 1 agosto 2019 occorre fare domanda entro il 31 gennaio 2019 altrimenti si slitta di un mese.
 
Per coloro che maturano il doppio requisito di quota 100 dopo il 29 gennaio 2019 la pensione verrà erogata 6 mesi dopo la maturazione dei requisiti e occorre fare domanda almeno 6 mesi prima.
 
Di fatto per i dipendenti pubblici esiste una finestra di 6 mesi tra la maturazione dei requisiti e l'erogazione della pensione periodo nel quale si può lavorare o meno.
 
Di assoluta importanza è il fatto che CHI VA in pensione con quota 100 (a differenza di chi andrà in pensione con le regole Fornero eventualmente conteggiando il cumulo) non può svolgere attività lavorativa dal momento del percepimento della pensione e fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni). Sono ammesse solo attività di lavoro autonomo occasionale fino a 5000 euro lordi annui.
 
Inoltre l'anticipo pensionistico con quota 100 (al pari del pensionamento utilizzando il cumulo) non anticipa la liquidazione che verrà corrisposta, sempre in rate a decorrere da 12 mesi a partire dall'età di vecchiaia (prima rata fino a 50.000 euro a 68 anni, eventuale seconda rata fino a ulteriori 50.000 euro a 69 anni, rata con la parte restante a 70 anni. Anche se su questo scadenziario saranno necessari ulteriori approfondimenti in considerazione dell’iter parlamentare in atto.
 
In merito segnaliamo che da molti mesi gli iscritti alle sigle aderenti COSMED dispongono di convenzione bancaria a tassi agevolati (attualmente il tasso fisso è pari al 1%) che consente l'anticipo (attualmente fino a 54 mesi) di tutta la liquidazione TFS.
In tal senso abbiamo sin dalla scorsa estate anticipato il governo che ha previsto anch'esso l'anticipazione bancaria ma solo fino a 30.000 euro ad un tasso fa definire e con benefici fiscali solo per le liquidazioni fino a 50.000 euro.
 
La tempistica legata a calendari politici non ha consentito ad Inps di emettere una circolare applicativa e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 gennaio 2019) nonché l'entrata in vigore (29 gennaio 2019) a ridosso della prima scadenza utile per qualcuno (31 gennaio 2019) rendono l'operazione intempestivamente accelerata. 
 
Ribadiamo che la scadenza del 31 gennaio 2019 è SOLO per coloro che (nel pubblico impiego, comparti scuola e sicurezza esclusi) vogliono godere la pensione alla prima data utile ovvero al 1 agosto 2019. Per coloro che non hanno una simile urgenza consigliamo di ponderare bene la scelta valutando costi e benefici della quota 100 anche comparandola con altre opportunità. Una scelta ponderata può giustificare il differimento di un mese evitando decisioni affrettate. Essendo un decreto legge la norma è operativa tuttavia andrà convertito in legge entro 60 giorni e non si possono escludere modifiche (in meglio o in peggio) in sede di conversione.
 
Questo argomento non può che spingere chi non ne può più e suggerire una prudente attesa per gli altri.
 
Ribadiamo due dati fondamentali:
1)non è un diritto soggettivo del dipendente ritirare la domanda di pensione inoltrata ma è una facoltà esclusiva del datore di lavoro o dell’Amministrazione concedere il ritiro;
 
2)il diritto a quota 100 è esteso a tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2021 anche se intendono andare in pensione successivamente.
 
Quindi c’è tempo.
 
A cura di:
Giorgio Cavallero
Elisa Petrone
Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA