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Martedì 24 GENNAIO 2012
Aviaria. Annullata sentenza Commissione Ue che negava aiuti al mercato avicolo italiano

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione UE che aveva negato all’Italia misure eccezionali a sostegno del mercato interno per i danni al settore dei pulcini da carne derivanti dalle epidemie di influenza aviaria. Il testo della sentenza.

Una decisione "molto importante” considerati “gli ingenti danni subiti dal settore del pollame a causa delle stato di allarme provocato in quel periodo dall'influenza aviaria". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, commenta la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che ha accolto il ricorso presentato dal Governo italiano contro la Commissione UE per l'omessa adozione di misure eccezionali a sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, a seguito dei danni da influenza aviaria subiti dagli allevatori negli anni 1999-2003.

Il contenzioso era sorto a seguito dal varo del Regolamento (CE) n. 2102/2004 del 9 dicembre 2004 col quale la Commissione, dopo aver adottato analoghe misure per i Paesi Bassi e per il Belgio, aveva concesso anche all'Italia misure eccezionali a sostegno del mercato. Tali misure riguardavano però soltanto il settore delle uova, non considerando la richiesta italiana per la concessione del sostegno anche per i produttori di pulcini da carne.

La Commissione aveva escluso dalle misure eccezionali i pulcini di un giorno, non ravvisando alcun pericolo nella loro libera circolazione e libero commercio in Italia o al di fuori dell’Italia. La Commissione Europea sottolineava inoltre che, a differenza della produzione da uova da cova, la produzione di pulcini di un giorno “può essere interrotta rapidamente semplicemente evitando di mettere le uova da cova in incubazione o inviandole alla sgusciatura. Nel consegue che anche se il mercato al di fuori delle zone soggette a protezione e sorveglianza non era in grado di assorbire i pulcini di un giorno in questione, la produzione avrebbe potuto essere interrotta, almeno temporaneamente, allo scopo di evitare un aumento delle perdite economiche”. Per la commissione, quindi, i produttori erano responsabili dell’aggravamento del loro danno e, pertanto, non sarebbe stato giustificato farli beneficiare di misure di sostegno del mercato.

Per il Tribunale, però, “a torto la Commissione, nell’ambito dell’adozione di misure di sostegno al mercato, ha operato una distinzione fra le perdite economiche causate dalla soppressione dei pulcini di un giorno, da un lato, e quelle dovute alla distruzione delle uova da cova per le quali il processo di incubazione era iniziato ma non ancora terminato, dall’altro”. Annullando quindi la decisione della Commissione Ue e condannandola alle spese “conformemente alle conclusioni della Repubblica italiana”.  
 

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