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17 MARZO 2019
Datore di lavoro deve prevenire incidenti con verifiche sullo stato di salute dei suoi dipendenti

Se ne occupa una recente sentenza della Cassazione intervenuta sul caso di un lavoratore edile morto per insufficienza cardiaca acuta durante il lavoro. Riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro che avrebbe dovuto mettere in atto tutte le azioni necessarie alla prevenzione del rischio verificando preventivamente le condizioni di salute del lavoratore

Con il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro  per il decesso di un prestatore d’opera avvenuto per insufficienza cardiaca acuta, durante la sua attività lavorativa in un cantiere mentre trasportava del materiale, salendo le scale, la Cassazione ha ribadito l’obbligo di procedere ad una attenta valutazione dei rischi legata anche ad analizzare il complesso di patologie di cui è portatore il lavoratore.   
Questo, in estrema sintesi, il principio affermato da una recente sentenza della Suprema Corte la n. 1469 del 14 gennaio 2019, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato per omicidio colposo.
 
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe stato colpito da malore mentre movimentava cassette di 22kg con materiali di risulta ed altre di 40 kg contenenti sabbione, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini con dislivello di circa 10 metri, e osservando una sola pausa di circa 15 minuti nell’intervallo di tempo in cui era iniziata l’attività di movimentazione dei carichi, tra le 7 e le 9 del mattino.
 
La stessa Corte ha posto anzitutto in rilievo gli esiti dell’autopsia da cui era emerso che la morte era stata causata da shock da arteriosclerosi occlusiva, essendo state peraltro rilevate lesioni cicatriziali di precedenti infarti e attacchi ischemici, lesioni che in relazione all’età (44 anni) dell’operaio erano indicative di ipertensione cronica e risalente, patologia su cui uno sforzo può dar luogo ad un’ischemia acuta.
 
Sulla base di ciò ha quindi dedotto, come la sentenza impugnata ha evidenziato, il fatto che non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell’operaio, sia in relazione a patologie derivanti dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione.
 
La sentenza richiama, nello specifico, la previsione dell’art. 41 nell’art. 168 D.Lgs. 81/2008 in merito alla necessità di una preventiva verifica delle condizioni di salute, anche in caso di mutamento di mansioni; circostanza che è apparsa da sola sufficiente a porre in relazione l’attività lavorativa affidata al lavoratore, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il suo decesso.
 
La morte del lavoratore è stata dunque connessa univocamente allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto. A tal proposito sono stati ricordati due orientamenti ormai prevalenti in giurisprudenza, secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale fra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio”, ed ancora “le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione e l’evento”.
 
Le finalità generali della sorveglianza sanitaria, da eseguire obbligatoriamente anche nel comparto del settore delle costruzioni in cui lavorava l’operaio improvvisamente deceduto, sono di tipo eminentemente preventivo e destinate a verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel tempo, l’adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro dei lavoratori singoli e, in seconda istanza, collettivamente considerati.
 
All’interno di tale finalità generale e tenuto conto che le patologie in questione sono, al massimo, del tipo “lavoro-correlato (work-related)”, si possono individuare obiettivi più specifici della sorveglianza, quali:  identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l’ulteriore decorso;  identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori;  contribuire, attraverso opportuni feedback, all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale; verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione collateralmente adottate; raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.
 
Non va trascurata dalla sorveglianza sanitaria la presenza di eventuali patologie di interesse:  patologie non etiologicamente correlabili con l’attività di lavoro (es. patologie su base costituzionale, metabolica o genetica di tipo prevalentemente malformativo) ma che sono influenzate negativamente dal sovraccarico biomeccanico e che pertanto rappresentano una condizione di ipersuscettibilità nei soggetti che ne sono portatori;  patologie a etiologia multifattoriale nelle quali tuttavia condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo possono agire come cause primarie o concause rilevanti.
 
Tali sono le forme che si incentrano su processi di degenerazione del disco intervertebrale (es. discopatie, protrusione ed ernia del disco) nonché le forme generiche acute (lombalgia da sforzo).
 
È ovvio che le prime sono di interesse solo ai fini dei giudizi di idoneità al lavoro specifico nei singoli soggetti che ne siano portatori mentre le seconde, oltre a ciò, interessano anche in chiave collettiva potendo la loro occorrenza essere interpretata (disponendo di opportuni dati di riferimento) come elemento di verifica della più complessiva azione preventiva.
 
Va inoltre ricordato che, ai fini dell’espressione dei giudizi di idoneità, andranno considerati anche gli aspetti relativi alle condizioni di altri organi ed apparati (es. cardiovascolare, respiratorio) nonché a particolari condizioni fisiologiche (es. stato gravidico).
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Internazionale Telematica Unipegaso – Roma
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi Salerno

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