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Venerdì 29 MARZO 2019
In Sicilia concorsi per professioni sanitarie fuori norma



Gentile Direttore,
le Aziende Sanitarie Siciliane continuano a bandire i concorsi per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica non ottemperando alla normativa vigente; nello specifico, sono solite bandire il concorso per titoli e colloquio.
 
A tal proposito è bene ricordare che il giusto riferimento per la disciplina d'accesso alla qualifica, appunto, di dirigente delle professioni sanitarie è il DPCM 25 gennaio 2008 (G.U. 26 febbraio 2008, n. 48). Il DPCM, nello specifico, dà attuazione all'Accordo Stato Regioni 15 novembre 2007, dove sono stati dettati i criteri d'ammissione, la composizione della commissione esaminatrice e la valutazione delle prove d'esame. Quest'ultimo punto è esplicato negli artt. 3 - 4. In particolare l'art. 3 prevede una triplice prova d'esame: scritta, pratica e orale. Inoltre, non è specificata all'interno del DPCM un'eventuale discrezionalità dell'azienda a scegliere il genere di prova da sostenere.
 
Giacché nel successivo art. 4 vi è una ripartizione puntuale dei punteggi (30 punti prova scritta, 30 punti prova pratica, 20 punti prova orale) per un totale di 80 punti, è comprensibile come la scelta delle Aziende Sanitarie Siciliane di escludere alcune delle prove d'esame non è conforme alle previsioni del DPCM. E’ indubbio che sottrarre due prove d'esame necessiterebbe una ridistribuzione dei punti e, di conseguenza, una riscrittura dei criteri.
 
A questi “difetti di forma” si aggiunge poi, per alcuni dei concorsi in oggetto, la scelta dei componenti della commissione esaminatrice non conforme ai dettami dell’art. 2 del su citato DPCM: “La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell’Azienda U.S.L. o dell’azienda ospedaliera ed è composta da: a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal Direttore Generale; b) componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione; c) un segretario: un funzionario amministrativo della Azienda U.S.L. o dell’azienda ospedaliera almeno di categoria D”.
 
Ad esempio, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha nominato – relativamente al concorso per Dirigente delle Professioni Tecnico-Sanitarie, come se il DPCM 25 gennaio 2008 non esistesse – il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, il Direttore dell’U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Acireale e il Direttore dell’U.O.C. Patologia Clinica del P.O. Biancavilla-Paternò … (Delibera n. 372 del 15 marzo 2019).
 
Che fare? Ho deciso anche di chiedere aiuto a un noto giornalista, conduttore di un talk televisivo che tratta temi legati all’attualità con particolare riguardo alla politica, mal costume, legalità ecc … Concorda? Chissà che non riesca a essere più efficace della Procura della Repubblica!
 
Francesco Sciacca
CPS Tecnico di Radiologia Medica, Asp Siracusa
   

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