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Giovedì 04 APRILE 2019
Graduatorie concorsi. In tre mesi una girandola di norme che rischiano solo di ampliare il precariato dei medici

Tra Manovra, Dl Semplificazoni e Decretone in solo tre mesi si è assistito ad un balletto di norme certamente degno dell’arte della danza. Nel frattempo se le oltre 250 aziende sanitarie dovranno fare i concorsi senza lista di idonei si assisterà ad un ulteriore ricorso al precariato, nelle more di una normativa concorsuale diventata ancora più lunga, rigida e costosa

Con tre provvedimenti legislativi nell’arco di tre mesi è stata modificata la normativa per le assunzioni tramite graduatorie concorsuali:
Prima puntata: nella legge di bilancio (art.1 comma 300 e 360 della legge 145 del 30 dicembre 2018) si ipotizzano i futuri concorsi in forma unificata previa determinazione dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione con concorsi unici, organizzati dalla Funzione Pubblica anche in forma “semplificata” secondo un decreto della Funzione Pubblica che sarebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni (tempo già scaduto) e che porterà anche superare la mobilità come procedura preventiva per l’espletamento del concorso.

Le altre novità riguardavano il fatto che i concorsi futuri non avranno più una graduatoria di idonei ma saranno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (comma 361).

Decadono gradualmente tutte le graduatorie secondo un calendario sancito al comma 362 e vengono abrogate le relative leggi (commi 363 e 364).
Queste nuove regole non valgono però per tutto il pubblico impiego: infatti al comma 366 si afferma che le nuove norme non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La coreutica è l'arte della danza.

Per queste categorie non decadono le graduatorie e tutto resta come prima. Nessuna sensibilità per l’assunzione dei medici la cui carenza dovrebbe essere nota, concorsi ad uno ad uno, senza graduatoria da cui attingere in caso di bisogno e dei previsti 35.000 pensionamenti.

Dopo la legge di bilancio si è aperto il dibattito se la norma fosse applicabile al sistema delle autonomie e del Servizio Sanitario Nazionale.
Una parte degli autori riteneva la norma non vincolante per autonomie SSN.
 
Non sappiamo con quale intenzione, ma nel decreto semplificazioni si assiste alla seconda puntata: si introduce una norma specifica (art. 9 bis comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 2019, n. 12) “le previsioni di cui ai commi 361,363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

Dunque una proroga di un anno ma anche l’affermazione esplicita che la norma si applica al Servizio Sanitario Nazionale.
 
Non è finita: nella conversione in legge del decretone quota 100 e reddito di cittadinanza (art. 14-ter Legge 28 marzo 2019, n. 26), va in onda una terza puntata: si introduce un articolo la cui congruenza con la materia prevido-assistenziale è perlomeno dubbia: “utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego”.

In esso si afferma oltre ai posti banditi a concorso le graduatorie sono utili per i posti che: “si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo il numero dei posti banditi e nel rispetto degli ordini di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.

Inoltre il Governo ha legiferato per estendere l’esenzione della nuova norma e il mantenimento degli idonei e delle graduatorie non solo per il personale scolastico, alta formazione artistica, musicale e coreutica ma anche per il personale “educativo anche negli enti locali”.
 
Un emendamento proposto da Cosmed per estendere anche al personale del SSN, viste le note difficoltà di reperimento, il mantenimento di idonei e graduatorie è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, quando proprio il Governo ha inserito la materia nel contesto del decretone e riconosciuto ad ulteriori categorie l’esenzione dalla nuova normativa.

Non sappiamo se le Regioni, notoriamente gelose delle loro prerogative, inoltreranno ricorsi alla Consulta. Certamente quanto a discriminazioni, incongruenze e rimaneggiamenti in solo tre mesi si è assistito ad un balletto certamente degno dell’arte della danza.
Nel frattempo se le oltre 250 aziende sanitarie dovranno fare i concorsi senza lista di idonei si assisterà ad un ulteriore ricorso al precariato, nelle more di una normativa concorsuale diventata ancora più lunga, rigida e costosa. Auspichiamo una necessaria quarta puntata stavolta con un lieto fine.
 
Giorgio Cavallero
Segretario Generale COSMED
 
 
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre, n. 145 articolo 1 comma 300
300.Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a)del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,comma 365,lettera b),della legge 11 dicembre 2016 ,n.232,come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni(RIPAM),di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n.400 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,n.272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,n.70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1,comma 365,lettera b),della legge 11 dicembre 2016,n.232,come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Legge 30 dicembre, n. 145 articolo 1 commi 313 e 335
(i commi 313 e 335 si riferiscono a prefetture e corpo diplomatico)
 
Legge 30 dicembre, n. 145 articolo 1 comma 360
360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ([1]), procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.
361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
 
([1]).D. Lgs. 165/2001 art. 35, comma 5-ter 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
 
Legge 30 dicembre, n. 145 articolo 1 commi 362, 363, 364, 365,366
362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
 b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
 c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
 d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
 e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 201 è estesa fino al 31 marzo 2021;
 f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
 g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.
363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.**
364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 
**Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».
 
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
[b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza]
[3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (44) (42) ]
[3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.]
 
ATTO CAMERA n. 1637 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI” –
 
GRADUATORIE SSN
Ripristino delle graduatorie degli idonei. Limitare la validità delle graduatorie ai soli posti messi a concorso significa moltiplicare le procedure concorsuali con oneri finanziari e sprechi di risorse. Inoltre si rallenta il processo di turnover quando occorrerebbe accelerarlo per l’esodo di dipendenti pubblici incrementato da pensionamenti fisiologici e prodotti dalla quota 100. Inevitabile il ricorso a assunzioni temporanee con un ulteriore implementazione del precariato che contraddice le politiche di contenimento da tutti auspicate
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
“Sopprimere il comma 361 dell’articolo 1 legge 30 dicembre 2018 n.145”.
 
Eliminare le limitazioni alle assunzioni nel SSN. Nonostante la nota carenza di personale medico e sanitario Servizio Sanitario Nazionale che sta mettendo a rischio la funzionalità di servizi essenziali, sono state poste gravi limitazioni per l’espletamento dei concorsi nel SSN. Paradossalmente queste limitazioni non sono state previste per il sistema scolastico e il mondo artistico musicale nonché del balletto. Si tratta di riconoscere l’emergenza consentendo alle Aziende sanitarie la normale articolazione dei concorsi. In tal modo si migliora il provvedimento della legge di semplificazione che riconoscendo particolare rilevanza al SSN posticipava gli effetti della norma
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
“Al comma 366 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo la parola “coreutica” aggiungere le seguenti parole “nonché al personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Di conseguenza abrogare la lettera a) comma 1 dell’articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12.
 
Albo degli idonei e specialisti. Si tratta di intervenire sulla drammatica carenza di medici specialisti favorendo la mobilità e l’incontro tra domanda ed offerta. Occorre evitare che in mancanza di partecipanti a concorsi e avvisi le Aziende sanitarie ricorrano in prima istanza a personale privo di specializzazione assunto con varie tipologie di lavoro atipico con ulteriore precarizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e privando i cittadini della necessaria assistenza specialistica
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
“In considerazione della grave carenza di personale medico specialistico e la difficoltà di reclutamento, la Funzione Pubblica istituisce un albo degli idonei in cui sono inseriti medici specialisti utilmente inseriti nelle graduatorie concorsuali di cui è possibile l’assunzione immediata, con periodo di prova. Inoltre viene istituito un albo dei medici specialisti in possesso dei titoli per la dirigenza medica a cui possono accedere a domanda i medici specialisti che intendono passare a rapporto di dipendenza previa procedura concorsuale”.

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