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05 MAGGIO 2019
Il collocamento mirato per i lavoratori con disabilità e quelle Linee guida mai attuate

Non c’è traccia né nel sito del Ministero del Lavoro, né in quello di Superabile dell’INAIL, di questo importante documento, indispensabile per rendere possibile la individuazione del “percorso giusto per il posto aggiustato” da seguire per le persone disabili

Le auspicate Linee Guida per il cosiddetto Collocamento Mirato, previste dal D.Lgs 151/2015 a tutt’oggi ancora non sono state formulate.  Non c’è traccia né nel sito del Ministero del Lavoro, né in quello di Superabile dell’INAIL, di questo importante documento, indispensabile per rendere possibile la individuazione del “percorso giusto per il posto aggiustato” da seguire per le persone disabili da avviare al lavoro ai sensi della famosa legge 68/99.
 
A 20 anni dalla promulgazione di questa normativa i Comitati Tecnici previsti  in ciascuna Regione  e i diversi attori chiamati in causa, non hanno punti di riferimento omogenei, in mancanza di linee guida, da cui dovrebbero  venir fuori  indirizzi di soft law in relazione alla costruzione di una rete di servizi e un sistema istituzionale a supporto dell’inserimento, alla valutazione delle potenzialità attraverso il sistema Icf promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, al monitoraggio di buone pratiche di interesse. 

Indirizzi inerenti gli «accomodamenti ragionevoli», già definiti come doveri in capo ai datori di lavoro, ma ancora con un perimetro non definito, che comportano il diritto all’introduzione di soluzioni, anche di organizzazione del lavoro, che consentano la piena inclusione attraverso l’analisi della capacità lavorativa.  “In particolare l'art. 1 - comma 1 del Decreto Legislativo 151/2015 prevede la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità che viene demandata, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ad uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 180 giorni.
 
Le linee-guida si basano su principi particolarmente innovativi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL (per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo settore rilevanti al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) individuazione, nell'ambito della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore dì lavoro è tenuto ad adottare;
e) istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'I.N.A.l.L. per le persone con disabilità da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili.
 
L'art. 1 - comma 2 del Decreto Legislativo 151/2015 precisa che all'attuazione delle disposizioni previste al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” Nella Medicina del Lavoro lo studio delle differenze individuali ha dimostrato che esse si presentano praticamente come attitudini diverse a compiere determinate funzioni, essendo le attitudini concepite che manifestazioni della vita psichica, piuttosto che come combinazioni o aggregazioni di funzioni elementari. La convergenza di attività psicomotorie, interessi, carica affettiva, volontà, presenza di altri caratteri attitudinali, può costituire in questo loro insieme, una determinata attitudine, la quale, quando assume valore o funzione professionale, si può chiamare capacità lavorativa.

La presenza nei Comitati Tecnici di un medico del lavoro  consente di valutare sulla base delle schede predisposte per ciascuna persona disabile, in riferimento alla mansione cui sarà assegnato,  l’apprendimento del lavoro, l’abilità manuale, gli eventuali ritmi, turni ed orari cui sarà esposto, la partecipazione al lavoro, senza tralasciare l’analisi della congruità occupazionale e dei principi ergonomici in rapporto a problemi di origine anatomico e fisiologico, di ordine psicologico o ambientale, relativi a macchine utensili ed alla organizzazione del lavoro.
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Uninettutno – Roma
Delegato nazionale Federsanità ANCI per l’accessibilità, visitabilità ed adattabilità strutture sanitarie.

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