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Giovedì 16 MAGGIO 2019
Decreto Calabria. Concluso l’esame in Affari Sociali. Diverse le modifiche approvate: dalla graduatoria di merito per la scelta dei Dg delle Asl alle nuove norme sul blocco del turnover

Tra gli altri emendamenti del relatore approvati nella seduta di ieri, l'avvio di un elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale per gli Izs, viene poi vincolata una quota parte di riparto del payback spettante alla Regione a copertura finanziaria del piano di rientro aziendale, si istituisce un'Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Aziende sanitarie e ospedaliere, e si richiede all'Aifa la nomina entro 60 giorni di un Direttore amministrativo e Direttore tecnico-scientifico. Testo pronto per l'esame dell'Aula.
 


La Commissione Affari Sociali ha ieri deliberato di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente sul Decreto Calabria. Si è dunque concluso l'esame del provvedimento. Molti gli emendamenti approvati. Tra questi, diversi quelli proposti dalla relatrice Dalila Nesci (M5S).
 
A cominciare dal contestato emendamento che trasforma in graduatoria di merito la rosa di candidati dalla quale il Presidente di regione sceglie il direttore generale delle Asl o delle Aziende ospedaliere. Su questo, oltre ai voti contrari dell'opposizione, si è avuto ieri uno scontro interno alla maggioranza che ha portato la Lega, prima a presentare un subemendamento per tentare di circoscrivere questa modifica alle sole Regioni commissariate, e poi ad astenersi dal voto ritenendo la norma incostituzionale.
 
Gi altri emendamenti della relatrice si sono concentrati sullo sblocco del turnover, sull'istituzione di un elenco degli idonei per il ruolo di Dg degli Izs, sull'organizzazione interna ad Aifa, sull'avvio di un'Unità di cristi speciale per effettuare ispezioni straordinarie nelle diverse strutture regionali e sul vincolo di una quota parte del payback spettante alla Regione a copertura del piano di rientro aziendale. 
 
Oltre a questi, le novità introdotte dagli emendamenti approvati di maggioranza e opposizione riguardano: la norma sul tetto di spesa del personale che non potrà superare i livelli raggiunti nel 2018 nelle sole regioni a statuto ordinario, mentre coinvolgerà quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano solo se sottoposte a piano di rientro. È stata poi abrogata quella parte del decreto nella quale si spiegava che per l'esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale fosse necessario non più il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ma anche la sola iscrizione al corso. E, insieme agli infermieri, anche gli psicologi entrano nello studio dei medici di famiglia.

 
Di seguito tutti gli emendamenti approvati nella seduta di ieri.
 
Articolo 3 (Commissari straordinari enti del Servizio sanitario regionale)
 
Unità di crisi speciale. Via all'istituzione di un'Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Asl, Ao e Aou della regione.
 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall'istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.


Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-bis e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 

3. 40. La Relatrice

Intesa con il rettore. Per la nomina, oltre all’intesa con la Regione, si aggiunge, in tre emendamenti identici, anche quella con il rettore nei casi previsti dalla legge.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con la Regione ag- giungere le seguenti: nonché con il rettore nei casi previsti dalla legge,. 
3. 38. (Nuova formulazione) Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani. 

3. 19. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci.

3. 41. (ex 3. 01.) (Nuova formulazione). Misiti, Bologna, Massimo Enrico Ba- roni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sa- pia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi. 
 
Articolo 5 (Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

Compenso commissario straordinario di liquidazione. Quanto al compenso del Commissario straordinario di liquidazione si impongono i limiti previsti dalla legge 214/2011. Si tratta quindi di prendere come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
5. 4. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci. 
 
Articolo 6 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

Edilizia sanitaria. Le misure previste dall’articolo si estendono anche alle ristrutturazioni edilizie e ammodernamento tecnologico, oltre che alle misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione può essere stipulata anche per l’attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
6. 50. La Relatrice. 
 
Articolo 11 (Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)
Tetto spesa personale. La norma sul tetto di spesa del personale che non potrà superare i livelli raggiunti nel 2018 riguarderà le regioni a statuto ordinario, mentre coinvolgerà quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano solo se sottoposte a piano di rientro.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni: 
a) sostituire le parole: di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con le seguenti: delle regioni a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
b) sostituire le parole: indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con le seguenti: indirizzi regionali e delle Province autonome.

 
Conseguentemente: 
a) al comma 3, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, le regioni a statuto speciale; 
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, le regioni a statuto speciale.
 
11. 5. (Nuova formulazione) Panizzut. 
 
Sblocco turnover. Si interviene sul blocco del turnover fissato dalla legge 311/2004.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica» sono soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo».
 
11. 50. La Relatrice.
 
Elenco idonei DG IZS. Nell'elenco nazionale viene istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali con l'elenco di una serie di requisiti richiesti.
 
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
5-bis. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».
5-ter. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo. 

11. 17. La Relatrice.
 
La rosa dei candidati a DG delle Asl diventa graduatoria. Con l’emendamento si trasforma in graduatoria di merito la rosa di candidati dal quale il Presidente di regione sceglie il direttore generale delle Asl. S’introduce una disposizione transitoria nelle more di riordinare in maniera complessiva il sistema di nomine dirigenziali della sanità. Nell’immediato la disposizione rappresenta un rilevante passo in avanti nella separazione delle nomine dirigenziali dalla politica poiché la scelta del direttore generale da parte del Presidente di regione non sarà più discrezionale ma correlata ad una graduatoria e quindi al merito, sulla base di requisiti che siano coerenti con l’incarico da attribuire. Tale intervento è preliminare e funge da ponte al riordino complessivo della materia, oggetto di un disegno di legge del Movimento 5 stelle all’esame del Parlamento.
 
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. 

11. 16. La Relatrice.

Articolo 12 (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)
 
Formazione Medici medicina generale. Le Province autonome di Trento e Bolzano vengono escluse dalle spese per l’organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, quantificabili in un massimo di 2 milioni.
Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
12. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini. 
 
Non è sufficiente la sola iscrizione al corso. Viene abrogata quella parte nella quale si spiegava che per l'esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale fosse necessario non più il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ma anche la sola iscrizione al corso.

Al comma 5, sopprimere la lettera a). 
12. 14. Bologna, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino. 
12. 29. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani. 

 
Psicologi. Lo psicologo entra a far parte dello studio del medico di famiglia insieme all’infermiere.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiun- gere le seguenti: e dello psicologo. 
12. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.
12. 6. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Ba- gnasco, Bond, Brambilla, Versace. 
12. 31. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani. 

 
Articolo 13 (Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)
 
Blocco esportazioni farmaci. In caso di stati di carenza, l’Aifa avrà la facoltà di bloccare temporaneamente le esportazioni di farmaci.
 
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: « alternative tera- peutiche » sono aggiunte le seguenti: « ; a tal fine l’Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità; ».

13. 6. Leda Volpi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza. 
 
Aifa. L’Agenzia per prevenire gli stati di carenza di medicinali dovrà aggiornare il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, nominato le figure del Direttore amministrativo e Direttore tecnico-scientifico da affiancare al Direttore Generale.
 
All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale, volto a prevenire gli stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia italiana del farmaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorna, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo in tale ambito, a supporto del Direttore generale, le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. 

13. 50. La Relatrice.

Articolo 14 (Disposizioni finanziarie)
 
Payback. Viene vincolata una quota parte di riparto del payback spettante alla Regione a copertura finanziaria del piano di rientro aziendale.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto, è vincolata, a valere sulle contabilità speciali di cui al medesimo comma, una quota parte del riparto già spettante alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresì prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 20 maggio 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, previa intesa con la Regione Calabria, è stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al primo periodo. 
14. 50. La Relatrice.
 
E’ stata poi inserita la seguente modifica di natura tecnica chiesta dalla Commissione Bilancio.
Al comma 2 sostituire le parole da: Relativamente al Capo I fino a: e del comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1. 
14. 51. La Relatrice.
 
Art. 15-bis. (Clausola di salvaguardia)
Si salvaguardano gli statuti di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
15. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
 
Giovanni Rodriquez

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