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Mercoledì 12 GIUGNO 2019
Colpa medica e omeopatia: se è il giudice a decidere la terapia



Gentile Direttore,
nel maggio 2017 un bimbo è morto di una meningo-encefalite causata da una otite bilaterale. I genitori del bambino sono stati condannati in primo grado a una pena detentiva di tre mesi (con pena ovviamente sospesa) per concorso in omicidio colposo aggravato per essersi rivolti, per curare il figlio, a un omeopata. Quest’ultimo è stato anch’egli rinviato a giudizio per il medesimo reato, ma il processo si deve ancora celebrare e la sua colpevolezza è tutta da provare.
 
Non conosciamo nei dettagli la sentenza e, quindi, non intendiamo criticarla. Ci piace però seguire, nei nostri ragionamenti, il filo della tanto vituperata logica, che auspicheremmo venisse adottata anche dai giudici, oltre che dai medici. Proviamo allora a seguire un filo logico. I genitori del bambino, per essere condannati per concorso colposo nell’omicidio del figlioletto, si presume che, in concorso col medico omeopata al quale si erano rivolti, abbiano pervicacemente precluso al figlio le cure allopatiche che, secondo le linee guida riconosciute, ovvero secondo le best practices mediche, avrebbero verosimilmente (non con certezza, ma con ottima probabilità statistica) salvato il bambino almeno dalla morte.
 
Se avessero precluso al bambino quelle cure sulla base del convincimento (che potrebbe essere di certo identificato come esente da un buon esame di realtà) che solo le cure omeopatiche sono efficaci, il concorso colposo in figlicidio sarebbe ravvisabile. Ma qui saremmo in un terreno nel quale gli elementi psicopatologici degli imputati andrebbero forse indagati. Sempre che, ovviamente, si possa escludere un intento “doloso” dei genitori, che tutti presumiamo invece essere stati colpiti da una immensa sciagura.
 
Immaginiamo dunque che i genitori si siano rivolti all’omeopata, come magari avevano fatto diverse altre volte in precedenza, per fargli curare l’otite del bambino. Non siamo esperti di terapie omeopatiche. Non sappiamo, quindi, se una otite batterica bilaterale possa efficacemente essere curata attraverso l’omeopatia. Auspichiamo che il collega omeopata, nel processo a suo carico, possa portare evidenze scientifiche tali da dimostrare l’efficacia delle terapie da lui prescritte (e immaginiamo somministrate) al bambino. Nell’ambito del confronto processuale, per arrivare a una condanna del medico omeopata, si dovrà quindi dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo medico si comportò, nel curare il bambino, con negligenza e/o con imprudenza e/o con imperizia non lieve. Saranno ovviamente i periti, nell’abito di un salutare contraddittorio, a stabilire se vi sia stata malpractice nel caso dell’omeopata.
 
La condanna dei genitori del bambino, però, getta un’ombra sospetta su questo processo che è ancora da celebrare e sul verdetto che è ancora da scrivere. La condanna dei genitori infatti, a rigor di logica, non può che nascere da un duplice e fermo convincimento del giudice: che le cure omeopatiche non fossero adeguate (cosa ancora tutta da dimostrare) e che i genitori si siano ostinati a non ricorrere a cure allopatiche (magari consigliate anche dall’omeopata) verosimilmente più efficaci da un punto di vista scientifico.
 
Ammettiamo, al contrario, che i genitori si siano affidati al medico omeopata confidando nella validità della sua preparazione professionale. Se l’omeopata non avesse consigliato altre terapie (omeopatiche o allopatiche) o altri accertamenti che la scienza medica (con le sue guidelines o le sue best practices) giudica indispensabili in un caso simile, che colpa avrebbero avuto i genitori a non sottoporre il loro bambino a quelle terapie o quegli accertamenti?
 
La condanna dei genitori del bimbo deceduto, già colpiti da una immane sventura, ha bisogno di entrambi questi fattori: la colpa professionale acclarata (e che deve ancora essere acclarata) del medico omeopata e l’acritico/irrealistico diniego dei genitori di ricorrere a cure allopatiche verosimilmente/scientificamente efficaci. Pur ammettendo che questo ultimo diniego - inspiegabile ad avviso nostro e di molti altri- vi sia stato, è ancora tutta da dimostrare la colpa professionale dell’omeopata.
 
Ecco perché in ogni caso -seguendo la vituperata logica a noi tanto cara- la condanna dei genitori sembra configurarsi palesemente come una condanna pregiudiziale contro l’omeopatia. Avrebbero allora ragione coloro i quali temono che, di questo passo, saranno i giudici, anche senza il parere degli esperti, a stabilire quali terapie siano lecite/efficaci e quali no. A partire dai loro convincimenti.
           
Mario Iannucci
Gemma Brandi
Psichiatri psicoanalisti
Esperti di Salute Mentale applicata al Diritto

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