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Lunedì 08 LUGLIO 2019
Stabilizzazioni. Il giudice del lavoro apre al lavoro interinale. Ordinanza cautelare, ora si attende il merito

Una recente ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli ha aperto qualche spiraglio alla possibilità che possano essere stabilizzati anche lavoratori della sanità delle agenzie interinali. La Regione pensa a un ricorso dei profili non dirigenziali, delle professioni sanitarie (medici e non) che abbiano maturato i requisiti di legge, ciò nonostante la stessa Regione, in una circolare dello scorso anno, nel fornire “prime indicazioni” in materia di stabilizzazione per il 2018-2020, abbia precisato che “sono esclusi i contratti di somministrazione presso le Pubbliche amministrazioni”

Le sentenze fanno restare vivo il dibattito sindacale sulle sorti dei lavoratori somministrati di lungo corso presso gli Ospedali esclusi dal comma 9 dell'Articolo 20 del D.Lgs 75/2017 e dagli indirizzi regionali. Se una prima ordinanza, provvedimento giudiziario di urgenza, ha chiarito che non sussiste il fumus boni iuris” cioè la parvenza di buon diritto, riguardo le pretese dei lavoratori che vogliono far valere i loro anni di lavoro interinale per rientrare nelle stabilizzazioni della “Madia” attraverso una pronuncia di un giudice (bisognerebbe dunque urgentemente intervenire attraverso una modifica normativa per salvaguardare le esperienze maturate nel Servizio sanitario dal personale interinale e nel frattempo prevedere nei concorsi pubblici punteggi dedicati a questo particolare servizio prestato, cosa in realtà prevista dalla Circolare applicativa della Legge Madia.
 
Allo stato la via giudiziaria pare quantomeno in salita), a fornire qualche speranza è tuttavia la recentissima ordinanza del Tribunale di Napoli relativa al ricorso di una infermiera ex art.700 c.p.c. che ha impugnato la delibera con cui l’azienda dei Colli ha indetto avviso pubblico interno riservato a personale, dirigenziale e non, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 comma 1 D.lgs. 75/2017”, attivando la procedura di stabilizzazione contemplata per il superamento del precariato.

In questo caso la concorrente non è stata inserito nell’elenco degli oltre 300 aventi diritto a partecipare al bando in quanto una parte degli anni di lavoro maturati erano computati come lavoro somministrato.

Nell’arco temporale di quasi tredici anni (dal Gennaio 2006 e sino al Luglio 2018), la ricorrente, per il tramite di reiterati contratti di somministrazione, è stata stabilmente inserita nell’organigramma dell’azienda dei Colli, e ha svolto prestazioni lavorative sotto la direzione gerarchica dei capi sala e dei medici, secondo un orario di lavoro ripartito in due turni (08;00-14;00 e 14;00-20;00), con previsione di turnazione notturna, e per una media complessiva di circa 38 ore settimanali. La stabilizzazione avverrebbe ai sensi dell’articolo 20, comma I, d.lgs. 75/2017. La ricorrente ha lamentato invece la sussistenza del fumus boni iuris, la violazione delle norme di cui all’articolo 20 d.lgs. 75 del 2017 e all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il ricorso è stato interamente accettato con una ordinanza di sospensiva della circolare regionale e della delibera dell’azienda che da essa discende per la presenza di un danno irreparabile e immediato consistente nella impossibilità di partecipare al bando.

Il ragionamento del giudice del lavoro parte dall’articolo 20 del Dlgs 75 del 2017  “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”. Il comma 1 recita che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
 
Da considerare c’è anche Il comma 10 dello stesso articolo 20 che stabilisce che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile”. L’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015 in questione stabilisce, che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017 (con le successive proroghe) procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze di assunzioni emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541.
 
Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti”.


Ora sebbene la nota della Regione Campania del 13.07.2018 che, nel fornire “prime indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018-2020”, precisi che “sono esclusi dal processo di stabilizzazione .... i contratti di somministrazione presso le Pubbliche amministrazioni...” il giudice richiama la circolare n. 3/2017, emanata dopo la Legge Madia, che chiarisce alcuni punti riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico e infermieristico del Ssn che chiarisce che per procedere alla stabilizzazione del personale del Ssn si deve applicare anche il comma 543 della Legge 208/2015. Tale comma, a sua volta, prevede requisiti per accedere ai concorsi riservati al 50% dei precari in parte diversi dai requisiti pronunciati dalla Legge Madia. Nello specifico, i requisiti temporali per maturare le 36 mensilità necessarie per ottenere la riserva vengono maturati al momento dell’indizione del bando di concorso, e non al 31/12/2017, termine fissato dalla Legge Madia.
 
Inoltre, tra i contratti di lavoro flessibili che possono ottenere la riserva vi sono tutti i rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione sulla base dell’art. 36 del D.lgs 165/2001, quindi anche i lavoratori in somministrazione. Tali affermazioni - è scritto nell’ordinanza - "sono state fatte dall’ufficio legislativo del ministro della Salute (quando c’era la Lorenzin) a seguito di un interpello fatto dal consigliere regionale della Regione Campania, per richiedere chiarimenti sul comma 543”.
È chiaro che applicare anche i requisiti del comma 543 al bando di concorsi per precari aprirebbe la pista a molti più partecipanti rispetto ai soli requisiti della Legge Madia.

Si tratta di un primo pronunciamento in tale direzione a fronte di numerosi altri di tenore invece opposto. In particolare i giudici accertano e dichiarano l’illegittimità della nota regionale del 13.07.2018 della Direzione Generale per la tutela della salute, della correlata delibera dell’Azienda dei Colli nella parte in cui viene ritenuto non valutabile, ai fini del “requisito della maturazione al 31 dicembre del 2017, di almeno tre anni di servizio, (previsto dall’articolo 20 d.lgs. 75 del 2017 e dall’articolo 1 comma 543 della Legge n. 208 del 2015) il servizio prestato dalla  nelle forme del lavoro somministrato. La ricorrente è stata inserita dunque (per ora) nell’elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. La Regione sta valutando un ricorso e comunque aspetta il pronunciamento nel merito. Sta di fatto che qualcosa cambia per i tanti lavoratori somministrati che abbiamo maturato i requisiti e che potrebbero tornare in pista. In questo caso la parvenza del buon diritto dunque può considerarsi, in questa fase cautelare, utile al fine del requisito dei tre anni di attività.

Intanto, in Campania, dall'applicazione del Decreto “Lorenzin” del 15 marzo 2015 ad oggi sono stati stabilizzati  circa 1.300 lavoratori e si stima che con la piena applicazione delle Linee guida regionali si arrivi a fine anno a circa 2000 unità. Tuttavia c'è ancora da fare per debellare il precariato totalmente. Gli accordi tra la Regione è i sindacati del 12 luglio dello scorso anno si stanno realizzando nella loro interezza.
 
I primi ad essere stabilizzati nelle Aziende Sanitarie, a partire dall'agosto 2018 sono stati, circa 500, titolari di un contratto di natura subordinata a tempo determinato  attraverso l'applicazione dell'articolo 20 comma 1, del Decreto “Madia” (D.Lgs n°75 del 2017). In alcune Aziende, come il Policlinico Luigi Vanvitelli, si sono da poco concluse queste procedure.  Oggi a distanza di quasi un anno dagli accordi è iniziata e si concluderà secondo gli indirizzi regionali il 31 dicembre 2019 la stabilizzazione dei lavoratori flessibili del Servizio sanitario regionale beneficiari del 2 comma dell'art.20 del Decreto Legislativo 75. Il primo luglio hanno preso servizio, nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e nell'Azienda dei Colli i primi vincitori dei concorsi riservati previsti dalla “Madia”. Sono circa 1000 in Campania i precari in possesso dei requisiti di legge che potranno valersi di questi concorsi speciali nel limite del 50% delle disponibilità assunzionali di ciascuna Azienda, il restante 50% viene infatti destinato a nuove assunzioni.

La tanto attesa seconda fase promessa dal Governatore De Luca il 15 luglio 2015, la sfida più dura, la stabilizzazione dei precari flessibili, che si attendeva da oltre dieci anni, è di fatto iniziata ed entro il 31 dicembre 2019, come richiesto dalla Regione tutte le Aziende dovranno terminare le procedure. Oltre ai citati ospedali bandi di concorsi riservati ai sensi del comma 2 sono stati pubblicati e si stanno espletando all'Irccs Pascale, Santobono Pausilipon, Asl Na 2, Ospedale San Sebastiano di Caserta, Asl di Avellino. La situazione più complessa si sta verificando presso l'Asl Caserta, dove Azienda e sindacati, per comporre la vertenza, hanno avuto anche un vertice in prefettura che però non è riuscito a sciogliere definitivamente il nodo e avvicinare le parti. Il problema è che, nei fabbisogni previsti dall'azienda, non vi è spazio per la stabilizzazione di tutti i precari.
 
"Una soluzione può essere quella di scorporare dal fabbisogno dell'Asl gli operatori coinvolti nell'assistenza penitenziaria. Del resto tali lavoratori erano anni fa precari del Ministero di Grazia e Giustizia e solamente dopo sono stati assorbiti nel Servizio sanitario regionale”. Secondo la Funzione pubblica, “la previsione, volta a garantire l’adeguato accesso dall’esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%. Le risorse dell’art. 9, comma 28, del Dl. 78/10 sono invece per intero destinabili alle finalità dell’art. 20, commi 1 e 2, Dlgs. n. 75/17”[

Al di la' della questione casertana resta vivo il dibattito sindacale sulle sorti dei lavoratori somministrati di lungo corso presso gli Ospedali esclusi dal comma 9 dell’articolo 20 del D.Lgs75 del 2017 e dagli indirizzi regionali. I recenti provvedimenti giudiziari di urgenza hanno chiarito uno che non sussiste il fumus boni iuris” cioè la parvenza di buon diritto riguardo le pretese dei lavoratori che vogliono far valere i loro anni di lavoro interinale per rientrare nelle stabilizzazioni della “Madia” attraverso una pronuncia di un giudice l’altro che invece c’è sostanza di diritto.

Ettore Mautone

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