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Giovedì 18 LUGLIO 2019
Anche diagnosi superficiale porta a condanna per omicidio colposo. Cassazione conferma decisione Corte d’Appello per due medici 

Secondo i giudici il medico che conduce l'iter diagnostico in maniera superficiale è chiamato a rispondere penalmente di omicidio colposo per il decesso del paziente e conferma la condanna di due medici accusati anche di aver provocato lesioni a una paziente con un controllo laparoscopico successivo all'intervento chirurgico praticato in maniera superficiale, nonostante i riscontri operatori e per non aver diagnosticato una lesione presente nella paziente. LA SENTENZA.

Se la legge prevede che il medico risponda penalmente del decesso del paziente quando agisce con negligenza, imprudenza e imperizia e conduce in maniera superficiale l'iter diagnostico, la stessa responsabilità penale per omicidio colposo va dichiarata anche quando omette di accertare preventivamente la presenza di focolai endometriosici a livello del douglas e, per questo sottopone una paziente a una terapia operatoria laparoscopica invece che laparotomica.

A stabilirlo è la Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 30627/2019), che confermando la sentenza della Corte d’Appello ha confermato per queste ragioni la responsabilità di due medici.

Il fatto
I medici erano stati condannati anche per aver provocato lesioni a una paziente con un controllo laparoscopico successivo all'intervento chirurgico praticato in maniera comunque superficiale, nonostante i riscontri operatori e per non aver diagnosticato una lesione presente nella paziente.

Alla base della condanna per omicidio colposo c’era il decesso causato dallo “shock settico, in anemia e insufficienza circolatoria da peritonite stercoracea conseguente a lesione iatrogena del retto, determinata dall'intervento chirurgico” praticato dai due medici dopo aver diagnosticato un utero fibromatoso.

I due medici, si legge nella sentenza, “cagionavano la morte della paziente per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, in particolare, per aver condotto superficialmente l'iter diagnostico omettendo, così, di accertare in via preventiva la presenza di focolai endometriosici a livello del douglas, circostanza che avrebbe dovuto indurre a modificare la terapia operatoria da laparoscopica in laparotomica, per aver sottovalutato il rilievo, nel corso della fase laparoscopica, di ‘bottonature violacee da riferirsi a nidi endometriosici’ nel douglas, circostanza che se adeguatamente considerata avrebbe dovuto indurre a soprassedere al successivo tempo vaginale e a optare per la via laparotomica, per aver cagionato una lesione della parete anteriore del retto nella fase di apertura per via vaginale del peritoneo posteriore resa notevolmente difficoltosa a causa delle riscontrate nodosità verosimilmente endometriosiche con necessità di reiterati tentativi di scollamento della parete anteriore del retto, per aver eseguito il controllo laparoscopico successivo all'intervento in modo superficiale, nonostante avessero riscontrato nel corso dell'intervento uno ‘scollamento notevolmente difficoltoso posteriormente dove si apprezzano nodosità da riferirsi ad endometriosi’, circostanze che avrebbero dovuto, invece, indurre ad un più accurato controllo laparoscopico, al fine di evidenziare eventuali lesioni determinatesi per un eventuale scollamento o per un inavvertito tocco con l'elettrocoagulatore, per non aver diagnosticato la lesione iatrogena del retto, sicché dall'errato modo di procedere derivava la descritta lesione iatrogena”.

La senetenza
Già la Corte d’Appello aveva affermato la responsabilità penale dei due medici in base ai dati acquisiti nel corso del dibattimento.

Secondo la Cassazione “la motivazione alla base del convincimento dei primi giudici è stata sviluppata in maniera coerente, senza fratture logiche e nel rispetto degli insegnamenti della Corte di Cassazione in materia di responsabilità medica”.

Per la Cassazione “la Corte di appello ha ricostruito la responsabilità dei ricorrenti sulla base delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dal primo giudice, essendo pervenuti entrambi i giudici di merito alla affermazione di responsabilità sulla base dei dati acquisiti nel contraddittorio dibattimentale, e sinergicamente vagliati. Conseguentemente, la motivazione esposta per giustificare il convincimento non è validamente censurabile in questa sede in quanto sviluppata con intrinseca coerenza, senza fratture logiche e in linea con gli insegnamenti di questo consesso nomofilattico”.

Secondo i giudici i limiti che presenta nel giudizio di legittimità l’opposizione alle ragioni della condanna, si riflettono anche sul controllo della valutazione della prova.

Questo perché anziché verificare la correttezza del percorso decisionale dei giudici dì merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivoluzione delle “acquisizioni probatorie”, sostituendo alle ragioni svolte correttamente nella sentenza impugnata, “una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio”.

La Cassazione sottolinea che “i vizi di motivazione evidenziati nel ricorso si risolvono, quindi, in richieste, al giudice di legittimità, di effettuare una nuova valutazione del risultato della prova e di sostituirla a quella effettuata dal giudice di merito, valutazione, quest'ultima, che invece si sottrae al sindacato di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza”.

E spiega nella sentenza che “ciò è riscontrabile nel caso di specie, avendo reso la Corte di appello una plausibile argomentazione, a giustificazione della propria decisione, tanto in ordine alla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi provenienti dalla prova dichiarativa e da quella documentale, correttamente esaminati e sinergicamente valutati con giudizio che, non palesando vistose incongruenze e manifeste fratture logiche, si sottrae alle censure di legittimità, atteso che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu muli, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici”.

La Cassazione conclude affermando che “questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Pertanto - prosegue la sentenza -  per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa; sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione”.

Per tutte queste ragioni quindi, le conclusioni a cui sono giunti il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi “non possono che essere confermate” e i ricorsi vanno rigettati.

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