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29 SETTEMBRE 2019
La posizione “eversiva” della Fnomceo sul suicidio medicalmente assistito

Non si tratta di invocare solo un ovvio diritto all’obiezione di coscienza di cui la stessa Corte ha parlato, si tratta invece del rifiuto di cambiare il codice che si pone  in contrasto con la Carta costituzionale e contro anche la legislazione ordinaria

La sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito ha suscitato una serie di reazioni che era lecito attendersi.
Meno lecito invece è trovare un ente pubblico, come la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO), dalla parte sbagliata.
In un articolo recentemi domandavo se i codici deontologici avessero cuore e rispettassero la Costituzione.
 
Per quanto riguarda la tematica del fine vita registravo un certo ritardo nell’adeguare l’attuale codice Fnomceo alla legge 219/17 su consenso informato e DAT. Il codice parla ancora di “dichiarazioni anticipate di trattamento” e non di “disposizioni”.  La differenza è sostanziale in quanto con le disposizioni viene in essere l’autonomia “decisionale del paziente”, con le dichiarazioni la decisione finale spetta al medico.
 
Dopo la sentenza della Consulta sul suicidio assistito, la Fnomceo si arrocca su un altro articolo del codice che andrebbe cambiato. Si tratta l’articolo 17 del codice  (“Atti finalizzati a provocare la morte”) che testualmente recita: “Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”.
 
La seconda parte dell’articolo non è chiaramente in linea con quanto deciso dalla Corte costituzionale la scorsa settimana. Non ci riferiamo allo scarno comunicato del 25 settembre in attesa del deposito della motivazione, quanto piuttosto dell’ordinanza dello scorso anno (ordinanza 2017/18).
 
La distanza tra il codice Fnomceo e i principi costituzionali diventa abissale. Scrive la Corte
“non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione.”  il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per “limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione”. Si realizza tra l’altro, sostiene la Corte, la “lesione del principio della dignità umana”.
 
A fronte di questi principi costituzionali la Fnomceo, e molti suoi esponenti, non trova di meglio che tornare su Ippocrate. E’ possibile ancora oggi citare il giuramento di Ippocrate accreditandolo come attuale? Nel giuramento troviamo, tra l’altro il divieto  di aborto, il divieto di operare per il “male della pietra” (calcolosi renale), il divieto di eutanasia (“Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio”).
 
Su queste pagine un’autorevole storica come Donatella Lippi aveva avvertito che utilizzare Ippocrate come “pensatore di più tempi” distrugge la sua specificità storica, che mantiene un senso preciso solo entro il contesto culturale che l’ha generata”. Inoltre avverte la professoressa  Lippi che è “ormai assodato che il cosiddetto “Giuramento di Ippocrate”, attribuitogli ben 7 secoli dopo la sua morte, è un testo problematico, da ricondurre verosimilmente a un contesto molto più tardo, che, con Ippocrate, aveva ben poco a che fare. Non è, quindi, una fonte attendibile”.
In tempi non sospetti avevo definito provocatoriamente il giuramento di Ippocrate come “anticostituzionale”…
 
Non si tratta di invocare solo un ovvio diritto all’obiezione di coscienza di cui la stessa Corte ha parlato, si tratta invece del rifiuto di cambiare il codice che si pone  in contrasto con la Carta costituzionale e contro anche la legislazione ordinaria. Filippo Anelli, presidente Fnomceo, sul Corriere della Sera del 27 settembre paventa addirittura il rischio di “radiazione” per i medici disobbedienti (disobbedienti al codice, ma obbedienti alla Costituzione).
 
Si tratta di una posizione eversiva per un ente pubblico “sussidiario” dello Stato.
Non vi è solo questo aspetto. La Fnomceo prova anche a sottrarsi invocando che sia un imprecisato funzionario dello Stato che, in qualità di “pubblico ufficiale” (anche il medico pubblico lo è!), a portare a termine la procedura “escludendo la collaborazione alla
predisposizione e alla somministrazione del farmaco letale”. Posizione ribadita anche davanti al Comitato nazionale di bioetica che ha licenziato dei documenti proprio sul tema del suicidio medicalmente assistito. Un funzionario amministrativo, quindi.
 
C’è voluta tutta la saggezza di Antonio Panti per riportare la discussione sui corretti binari. Scrive Panti): “mentre discutiamo con gli infermieri su prestazioni banali appare stravagante che il medico abbandoni ad altri la morte, che è il momento biologico conclusivo della vita dell'uomo.”
 
Dopo avere disquisito per anni sull’indispensabilità del medico in molti contesti professionali, la Fnomceo tenta di consegnarsi alla irrilevanza. Gli autogol precedenti non mancano: l’avere invocato per anni la clausola di coscienza sulle prescrizioni della contraccezione di emergenza ha reso irrilevante il ruolo del medico nella prescrizione  del farmaco, derubricato da farmaco prescrivibile a farmaco senza obbligo di prescrizione.
 
Per fortuna il mondo medico mostra vistose prese di posizione decisamente conformi ai principi costituzionali come dimostra il recente appello di promosso da Mario Riccio.
 
Luca Benci
Giurista

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