quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Mercoledì 02 OTTOBRE 2019
Il rinvio di due giorni di una prestazione in ospedale non configura responsabilità sanitaria 

La Cassazione (sesta sezione civile, ordinanza 24514/2019) ha respinto la richiesta di risarcimento di un paziente al quale era stato rinviato di due giorni l'inizio di una chemioterapia per l'assenza di un infermiere "uomo" per inserire un catetere vescicale.  Secondo i giudici non c'è un danno risarcibile ed è quindi inutile discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario. L'ORDINANZA.

Manca l’infermiere “uomo” per inserire il catetere vescicale necessario alla chemioterapia, l’intervento viene rinviato e il paziente chiede il risarcimento del danno subito per il ritardo, ma il tribunale prima e la Cassazione poi (ordinanza 24514/2019, sesta sezione civile) dicono di no. Il primo escludendo gli estremi della colpa civile dal rinvio, la seconda perché non essendoci un danno risarcibile, è superfluo dibattere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario.

Il fatto

A un paziente che si era recato in ospedale per sottoporsi a un ciclo di chemioterapia programmato, il personale sanitario ha riferito che non era possibile eseguire l’intervento “a causa di un infermiere di sesso maschile” e che sarebbe stato avvisato quando l’intervento sarebbe stato possibile.

Il paziente si è subito rivolto a una pattuglia della polizia municipale di passaggio che lo ha accompagnato in ospedale ottenendo di fissare un nuovo appuntamento nel giro di due giorni.

 

Ma il paziente ha comunque chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo.

 

L’ordinanza

Il primo rifiuto è stato quello del giudice di pace che ha ritenuto quanto subito dal paziente un “mero fastidio insuscettibile di generare un risarcimento al danno.

 

Il secondo “no” è arrivato dal Tribunale che ha escluso che nella condotta del personale sanitario ci fossero gli estremi della colpa civile. Anzi, il tribunale ha rilevato che una volta giunto in ospedale con la polizia municipale, al paziente fu proposto di sottoporsi immediatamente alla chemioterapia e al suo rifiuto gli fu dato appuntamento di lì a due giorni e comunque l’ospedale si era immediatamente attivato per trovare un sostituto all’infermiere mancante.

 

Appellandosi all’articolo 116 del codice di procedura civile (valutazione delle prove) il paziente è quindi ricorso in Cassazione.

 

I giudici nell’ordinanza hanno sottolineato che l’articolo 116 “può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per Cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede a una prova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l'atto pubblico”.

 

In questo caso però, prosegue l’ordinanza, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l'omessa valutazione di alcune fonti di prova, “non costituisce di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto - a tutto concedere - un error in iudicando”.

 

E questo potrebbe al massimo “integrare gli estremi  del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (una sentenza può essere impugnata ‘per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’), quando le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato”.

 

Rispetto agli altri motivi del ricorso, la Cassazione ha ritenuto superfluo, non essendoci un danno risarcibile, discorrere sull’esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario e comunque si sarebbe trattato di un motivo inammissibile “perché censura il modo in cui il Tribunale ha valutato le prove”.

 

Per quanto riguarda infine l’accusa di danno non patrimoniale alla persona (articolo 2059 c.c.), la Cassazione lo ha respinto perché la sentenza d'appello ha  ritenuto  non ci fosse  una colpa civile a carico del personale dipendente della Asl e perché stabilire se una certa condotta  illecita  abbia  causato una lesione della salute, se tale lesione sia stata o non sia stata grave, se abbia o non abbia  avuto  conseguenze  futili, tocca al giudice di merito.

 

Ricorso respinto, spese a carico del ricorrente e il rigetto del ricorso “costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione”.

 

Quindi, appunto,  secondo la Cassazione non essendoci un danno risarcibile è inutile discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA