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Venerdì 02 MARZO 2012
Lotta alla medicina difensiva. Un decreto dimenticato



Gentile direttore,
il medico chiamato in causa dovrebbe, innanzitutto, confrontare la relazione peritale avversa con gli articoli 62 e 58 del Codice Deontologico CD. Dovrebbe fare attenzione, ad esempio, se il perito dichiara in maniera manifesta competenze medico-legali o, se, al contrario, sono assenti gli elementi medico-legali minimi nella sua relazione, se è comprovata la sua esperienza e competenza specifica riguardo il caso in esame, se sono presenti evidenze ed oggettività scientifiche nella sua relazione, se in essa vi è prudenza, se è presente o meno rispetto e considerazione dell’attività dei colleghi, se sono presenti tutte le consulenze necessarie. Nel caso vi fosse un semplice dubbio dal punto di vista deontologico, il medico chiamato in causa potrà chiedere all’Ordine dei Medici di appartenenza di interporsi sulla base dell’art.3 - lettera g del D.Lgs.C.P.S.13.09.1946 n.233.
In questo decreto del 1946  (!)  si legge che, al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spetta l’attribuzione di: “…interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti… procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.” Ovvero, l’Ordine professionale stabilisce la data di incontro fra medico chiamato in causa e perito medico-legale su richiesta del primo, si interpone tra essi e delibera nel caso di mancato accordo tra le parti.

Esempio di lettera:
All’Ordine dei Medici
Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione.
Il sottoscritto …, regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici n., ritiene opportuno richiedere, ai sensi dell’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946, di esperire un tentativo di conciliazione con il Dott. Consulente tecnico di parte.
Alla lettera seguirà la breve relazione nata dal confronto fra la perizia avversa ed il Codice Deontologico soprattutto art. 62 ed art. 58.
Notare prego: non si parla di conclusioni tecnico-giuridiche-scientifiche che sono di pertinenza del Giudice ma di Codice Deontologico.
Riflettiamo sul fatto che “… l’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale” (art. 62 CD). Ovvero: se il dottor Rossi ha ragione, il dottor Bianchi potrebbe aver torto, se ha torto potrebbe avere colpa; se c’è colpa si è esposti a sanzione ordinistica.
Nel futuro, se i Medici matureranno le possibilità del  decreto sopradescritto, potrà avvenire che un  perito medico-legale possa essere bersagliato da numerose richieste di interposizione perchè  potrebbe aver ripetuto più volte, in più relazioni passate, lo stesso errore deontologico. Poi c’è l’orrenda abitudine di chiamare in causa più medici possibili anche non strettamente collegati alla causa in esame che, chiaramente, potranno facilmente contestare le relazioni peritali (sempre dal punto di vista deontologico).
Povero quel perito che non dovesse rispondere alle richieste deontologiche perché potrebbe risponderne successivamente ai suoi pazienti-clienti nonché agli avvocati ed agenti assicurativi!

L’”interposizione” tra medici da parte dell’Ordine per problematiche deontologiche non corrisponde in senso stretto al ruolo del mediatore secondo il D.lgs 28/2010.
Il legislatore, con l’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946,  ritenne di aver trovato nell’”interposizione” tra medici e nel rispetto del Codice Deontologico (di cui l’Ordine è garante) le giuste modalità per bloccare le controversie nel luogo  naturale di appartenenza o quanto meno ridurre il numero di cause che potessero “giungere” in Tribunale. Agendo direttamente sulle gambe del perito, irrigidendole sul Codice Deontologico, il decreto agisce conseguentemente sul paziente eccessivamente e sospettosamente lamentoso nonché sull’eccesso di richieste da parte dell’avvocato. 
Nelle cause con perizie ben stilate, deontologicamente corrette, cioè quelle che lo stesso decreto in oggetto protegge, il ruolo del mediatore secondo il D.lgs 28/2010 potrà essere  effettivamente prezioso perché le carte in tavola sono in regola. Ma se la maggioranza delle cause si conclude a favore dei medici, così come avviene adesso,  evidentemente è troppo alto il numero delle cause inutili. Questa inutilità altera le carte in tavola e probabilmente nasce dal fatto che non sempre sono state rispettate le ferree regole deontologiche (quelle stesse che il legislatore del 1946 aveva posto come  vero argine all’aumento delle denunce in campo sanitario).
Il mediatore  secondo il D.lgs 28/2010  interviene sulle cause in corso ed è forte il sospetto che egli possa, in maniera involontaria, addirittura incrementare il numero già eccessivo dei procedimenti civili in campo sanitario per due motivi tra loro collegati:
1) il mediatore, adoperandosi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia in tempi brevissimi rispetto all’attuale lunga durata delle cause, PER ASSURDO, distruggerà  il vero deterrente ad iniziarne una.
È facile ritenere che anche l’avvocato avrà un motivo in più per invogliare quei clienti recalcitranti ad iniziare un procedimento,  visti i nuovi tempi ridotti. L’incremento delle cause  riguarderà,  senz’altro,  soprattutto quelle che oggi sono ritenute di scarso valore.
2) Il mediatore evidenzia frequentemente la sproporzione della pretesa risarcitoria. Tale condizione  è meritevole ma non frena l’escalation delle cause valendo nella pratica quotidiana di qualsiasi transazione il ben noto assioma: “pochi, maledetti, ma subito”. Il paziente recalcitrante ad iniziare una causa potrà ritenere opportuno intraprenderla perché “rapidamente” risarcito.
L’incremento  delle denunce comporterà un ulteriore aggravio delle rate assicurative professionali del medico, come già successo in questi anni quantificando, così, una delle tante devastanti  conseguenze delle continue procedure giudiziali.
Il medico uscirà dalla “medicina difensiva” non per motivi idealistici seppur onorevoli, bensì, perché, sapendo di poter essere ascoltato nella sua “casa” potrà far valere, in breve tempo, le proprie ragioni fissate dal Codice Deontologico (rafforzando l’idea di una possibile istanza nei confronti del responsabile di una perizia medico-legale deontologicamente disdicevole così come per tutte le azioni disdicevoli nei confronti del corretto esercizio professionale).
Cosa rimarrà della contenziosità in medicina se si annulleranno le perizie senza sicure e forti basi scientifiche (deontologicamente opinabili) e se si annulleranno le perizie senza quel grado di competenza richiesto dall’art. 62 del CDM?
La presa di coscienza del medico chiamato in causa secondo cui ogni atto del perito debba essere sottoposto ad un’attenta visione del codice deontologico non può definirsi innovativa ma tardiva riappropriazione di un diritto.

Saluti
Dott. Arnaldo Capozzi

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