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20 OTTOBRE 2019
Forum risk management. Prime certificazioni professionali dei clinical risk manager e direzione centri per gestione rischio sanitario

Le competenze in materia di sicurezza e qualità delle cure sono ormai presenti, non solo da medici, ma anche da professionisti provenienti da altre aree disciplinari, in primis gli infermieri, ma anche i farmacisti, psicologi, sociologi, ingegneri. In particolare, in ambiti della ricerca sulla patient safety, psicologi, ingegneri e sociologi hanno dato importanti contributi dottrinari e di ricerca ma, diverse e non assimilabili, sono le funzioni operative all'interno di strutture sanitarie

È iniziata, in Italia, la certificazione professionale dei coordinatori del rischio sanitario. Al Forum Risk Management di Firenze, nel prossimo novembre, avverrà la consegna da parte di RINA delle prime certificazioni professionali ai medici ed infermieri che hanno superato l’esame. Questi professionisti potranno, così, far valere la loro certificazione in tutta Europa e presto sarà iniziata la procedura di validazione a livello internazionale.
 
E' questo l'inizio di un processo mirato alla valorizzazione di una nuova figura professionale ed anche un percorso metodologico teso a fornire garanzie di competenza al sistema assicurativo nell’ottica di un auspicato e rinnovato interesse per la stipula di contratti di copertura per la responsabilità civile finalmente “sartorializzate” per le strutture sanitarie.
 
La certificazione professionale, avvenuta sulla base di un disciplinare messo a punto da INSH e approvato da ACCREDIA, prevede un esame scritto basato su 20 quiz a risposte multiple e un esame orale/pratico con due domande sulla gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure. Se si è medici si potrà essere certificati come responsabili del rischio clinico (clinical risk manager), in caso di figure professionali con altre lauree, come responsabile della sicurezza e qualità delle cure (patient safety & quality manager). 
Tale distinzione sottolinea le competenze "cliniche" come appannaggio esclusivo dei laureati in medicina e chirurgia.
 
Si tratta di un’importante novità nel panorama nazionale riguardando, la certificazione professionale, per la prima volta una figura tecnica stabilita da una norma, la legge 24/2017. 
La certificazione introduce elementi di novità importanti anche in relazione alle specializzazioni in medicina, avvicinandosi la certificazione professionale a modelli di garanzia delle competenze presenti in altri paesi su varie attività professionali.
Nella sessione che si terrà a Firenze, al Forum, sulla certificazione, rappresentanti di alcune società scientifiche presenteranno altre proposte di certificazione professionale.
Saranno inoltre presentate le prassi di riferimento UNI relative ad alcune attività sanitarie.
 
Dal punto di vista normativo la certificazione imporrà una attenta interpretazione della legge 24/2017 rispetto alle competenze necessarie. La lettura del comma 540 della legge 208/2015, specifica, infatti, come l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato di specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica e, così come successivamente modificato dall'art. 16  della legge 24/2017, che ha aggiunto "medicina legale e da personale dipendente con adeguata formazione ed esperienza" (vedi allegato).
Tale modifica sembra sottintendere che l'attività di gestione del rischio sanitario sia svolta da personale medico dipendente, diversamente dalle attività per la qualità e sicurezza delle cure che possono essere svolte, come già avviene nella realtà, anche da altre figure professionali. 
 
L'art.16 della legge 24/2017, infatti, non ha modificato il comma 540, nella parte iniziale, in cui si dice che l'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico. Non è ipotizzabile che un Centro per la gestione del rischio sanitario e sicurezza del paziente, che debba svolgere le attività di cui al comma 539 della legge 208/2015, possa essere coordinato da una figura non medica. E su questo punto la norma è chiara quando specifica "personale medico". La verifica degli atti parlamentari riguardo a questo punto e che hanno portato alla definizione dell’art. 16 fa comunque ipotizzare una interpretazione più ampia, a tutto il personale medico e sanitario.
 
Diverso è, invece, il ragionamento per quanto attiene al concetto più generale di qualità e sicurezza delle cure e accreditamento che può avere, anche in un non laureato in medicina, un professionista con idonee conoscenze e competenze per effettuare una verifica della documentazione disponibile e della sua corrispondenza a specifiche condizioni e requisiti.
 
La certificazione professionale, quindi, valorizza e tiene per l'appunto in considerazione la figura professionale del coordinatore del rischio sanitario (Clinical Risk Manager), definendone la laurea (medicina e chirurgia) e il percorso formativo, nonché quella del responsabile della sicurezza del paziente (Patient Safety and Quality Manager) che è in possesso di altro tipo di laurea. 
 
Per entrambe le figure professionali, la certificazione prevede la possibilità di svolgere la funzione di coordinatori del "rischio sanitario", tenendo evidentemente in considerazione la differenza sostanziale prevista dalla legge 24/2017. Di conseguenza chi non è medico potrà svolgere attività nell'ambito della qualità e sicurezza delle cure e accreditamento ma non avere la direzione di Centri o Strutture che comportino lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 539 della legge 208/2015, in particolare per i punti a, b e d che presuppongono, chiaramente, conoscenze e competenze in ambito clinico. Il coordinamento del rischio sanitario per non medici sarebbe possibile solo nel caso in cui, nella struttura sanitaria, i Centri regionali, siano presenti come dipendenti dirigenti medici con adeguata formazione ed esperienza. 
 
Queste considerazioni tengono anche conto del fatto che le competenze in materia di sicurezza e qualità delle cure sono ormai presenti anche da professionisti provenienti da altre aree disciplinari, in primis gli infermieri, ma anche i farmacisti, psicologi, sociologi, ingegneri. In particolare, in ambiti della ricerca sulla patient safety, psicologi, ingegneri e sociologi hanno dato importanti contributi dottrinari e di ricerca ma, diverse e non assimilabili, sono le funzioni operative all'interno di strutture sanitarie rispetto a quelle proprie allo svolgimento della ricerca scientifica.

Riccardo Tartaglia, By Strategic Design
Paola Frati, Università La Sapienza
Vittorio Fineschi, Università La Sapienza 
 
Riferimenti normativi
Art. 1 comma 540 legge 28 dicembre 2015, n. 208
L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. 

art. 16 comma 2 legge 24/2017 comma 2
All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione
e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

Lettura combinata dei due commi
L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
L’analisi del dibattito parlamentare che ha portato all’estensione a tutti i dipendenti sembra intendersi, non a tutti, sarebbe assurdo, ma al personale sanitario.
Del resto l’esame del comma 539 dell’art. 1 della legge 208/2015 prevede attività e funzioni imprescindibili dal possesso di competenze sanitarie.

art. 1 comma 539 legge 28 dicembre 2015 n. 208
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 
c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

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