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Mercoledì 27 NOVEMBRE 2019
Hiv. La Cassazione conferma condanna a 22 anni  di carcere a Valentino Talluto per aver infettato le sue partner

Depositata la sentenza con cui si conferma la condanna di Valentino Talluto a 22 anni per aver contagiato con il virus dell'Hiv decine di partner senza fare menzione delle sue condizioni. LA SENTENZA.

Qualche settimana fa è stata pubblicata la notizia dell’accoglimento della richiesta di un processo d'appello-bis per Valentino Talluto, il 35enne imputato per aver contagiato con il virus dell'Hiv decine di partner.

Ora la Cassazione ha depositato (il 26 novembre) la sentenza (prima sezione penale, sentenza 48014/2019).

Per la prima sezione penale della Cassazione Valentino Talluto è responsabile del reato di lesioni gravissime per aver contagiato con il virus Hiv decine di partner. I giudici della Corte hanno anche disposto a carico dell'imputato un processo d'appello bis per valutare una pena più severa rispetto a quella - 22 anni di reclusione - pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel dicembre 2018.

Sono state accolte dunque in parte le richieste formulate dal sostituto Procuratore generale della Cassazione, nella requisitoria svolta davanti alla prima sezione penale, sollecitando l'annullamento con rinvio, limitatamente ad alcuni punti, della sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma con la quale erano stati inflitti a Talluto 22 anni di reclusione.

Il fatto
Secondo l’accusa l’imputato, a partire dal 2006, avrebbe infettato volutamente le sue partner con rapporti sessuali non protetti. Talluto era stato condannato in primo grado il 27 ottobre del 2017 a 24 anni di carcere quando i giudici lo avevano riconosciuto colpevole del reato di lesioni gravissime ma non di quello di epidemia dolosa: i pm avevano chiesto l’ergastolo. L’11 dicembre 2018 la pena era poi stata ridotta a 22 anni per lesioni gravissime con dolo eventuale e assolto per i quattro casi che dovranno essere riesaminati.

Complessivamente al giovane venivano attribuiti 57 episodi, 32 di contagio diretto o indiretto, e 25 scampati grazie alla presenza di anticorpi. Venticinque si erano costituite parte civile. Tra le vittime anche un bambino di 8 mesi nato da una delle donne contagiate. Secondo l’accusa Talluto aveva scoperto la sua sieropositività nell’aprile del 2006.

Da quel momento aveva avuto rapporti sessuali non protetti fino al giorno precedente al suo arresto. L’uomo avvicinava le sue vittime attraverso chat o nei social network, proponendo loro rapporti senza profilattico per provare maggior piacere, e ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza delle conseguenze che poteva creare la sua sieropositività.

È stato il primo processo in Italia di questo genere. L’indagine è iniziata nel 2015 grazie alla denuncia di una delle vittime e aveva portato Talluto in carcere a novembre dello stesso anno.

Per lui la Procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno per due anni in quanto “l’’imputato avrebbe agito “con malvagità”, approfittando della fiducia delle donne a cui si legava.

Il difensore di diciassette parti civili, ha chiesto 900mila euro di risarcimento per ogni vittima e 100mila euro di provvisionale.
 
La sentenza
Secondo la Cassazione il retato è di contagio e non epidemia se la trasmissione del virus, in questo caso l’Hiv, riguarda un numero di persone cospicuo ma non ingente in un lungo arco di tempo.


La Cassazione (prima sezione penale, sentenza 48014) conferma quindi la condanna a 22 anni di carcere per Valentino Talluto.

La Corte oltre al ricorso dell'imputato ha respinto anche quello del Pg che chiedeva la condanna per il reato di epidemia perché “l'abrogazione dell'articolo 554 del Codice penale sul contagio di sifilide e blenorragia, non comportava come affermato nella sentenza impugnata, l'impossibilità di ravvisare la responsabilità del reato di epidemia”.

Secondo la Cassazione mancano gli elementi del reato. Un crimine che si caratterizza per la “diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa, dal rapido sviluppo ed autonomo, entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata”.

Il contagio ha riguardato un numero di persone cospicuo, ma non ingente e in un tempo molto ampio: nove anni e queste secondo i giudici sono circostanze “che rendono il fatto estraneo alla descrizione tipizzante appena prima illustrata”.

Secondo la Cassazione, dunque, “l'ampiezza del dato temporale in cui si è verificato il contagio, in uno col fatto che un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti sessuali non protetti con l'imputato, non furono infettate, militano nel senso della carenza, nella vicenda in esame, della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico, che giova a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ossia la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia ancora più ampia di persone”.

La Cassazione però non esclude che, in altri casi, possa configurarsi, come ad esempio se c’è il concorso di più persone, l'accusa di aver diffuso una epidemia: “Non persuade l'assunto dei giudici di appello che non possa parlarsi di diffusione rilevante per la fattispecie di epidemia se non vi sia un possesso di germi patogeni in capo all'autore segnato da separazione fisica tra l'oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde”.

La norma – prosegue la sentenza - non impone questa relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l'agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni”.

Per quanto riguarda invece “la doglianza sull'entità dei risarcimenti alle parti civili, specificamente sull'ammontare delle provvisionali, si rileva la non proponibilità in questa sede della doglianza, sulla base del principio per cui ‘non è impugnabile  con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata’. Per quanto sino a ora detto, conclude la Cassazione - il ricorso dell'imputato deve essere rigettato con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Al rigetto segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che sono liquidate come da dispositivo. In conseguenza dell'annullamento con rinvio per quanto attiene all'assoluzione dai capi 3, 18 e 55, la decisione delle spese sostenute dalle parti civili è demandata al giudice del rinvio all'esito di quel giudizio”.

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