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Lunedì 06 GENNAIO 2020
Nuovi “compiti” non significa necessariamente nuove “funzioni”

Il sistema dei profili professionali esistenti, stante la logica per funzioni che li caratterizza, potrà essere strumento idoneo ad accogliere i nuovi “compiti” dei professionisti esperti senza dover modificare le funzioni così come sono previste nei profili stessi

In una nota recentemente pubblicata su QS, sostenevo la tesi che le competenze avanzate fossero in nuce già contenute nel comma 2 dell’articolo 1 della legge 42 del 1999; in conclusione, consideravo i corsi disciplinanti la formazione post-base istituiti con delibere di giunta regionale e li valutavo anomali rispetto al citato comma 2, che contempla una formazione post-base da attuarsi mediante corsi regolati da appositi decreti ministeriali, ripromettendomi di tornare sull’argomento. L’intenzione era in sostanza quella di affrontare il tema della formazione post-base come predisposto nella delibera della giunta regionale veneta n. 1580 del 29 ottobre 2019.
 
Tuttavia, prima di arrivare a discutere di questa delibera, conviene riflettere sul quadro complessivo dei riferimenti normativi che attengono al tema generale delle competenze avanzate e cercare di trovare un filo conduttore fra norme che, almeno a tutta prima, non appaiono certo omogenee.
 
Con questo obiettivo, vorrei proporre alcune considerazioni sul comma 6 dell’articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018; detto comma esordisce con questa frase: “L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”.”
 
Il citato (dal CCNL) articolo 6 della legge 43/06 contempla varie figure, fra le quali il professionista specialista, ma non menziona il professionista esperto.
 
Nei citati (sempre dal CCNL) decreti istitutivi dei profili professionali non esiste traccia del professionista esperto, mentre in alcuni di essi vi sono indicazioni sul professionista specialista e sulla formazione complementare.
 
In particolare, l’art. 1 del profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739/1994) prevede:
“5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: …
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative
. …”
 
L’art. 1 del profilo professionale del fisioterapista (D.M. 741/1994) recita:
“4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale: …
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. …”

 
In altri sei profili professionali è adottata una formula diversa: “Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale”.
 
Così figura nell’art. 2, comma 1, del profilo professionale dell’ostetrica/o (D.M. 740/1994), del logopedista (D.M. 742/1994), dell'ortottista-assistente di oftalmologia (D.M. 743/1994), del dietista (D.M. 744/1994), del tecnico sanitario di laboratorio biomedico (D.M. 745/1994) e del tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. 746/1994).
 
I profili professionali delle rimanenti professioni sanitarie non si esprimono sulla formazione complementare.
 
In ogni caso, nei profili professionali non esiste alcun riferimento al professionista esperto, smentendo perciò quanto riportato nel comma 6 dell’articolo 16 del CCNL.
 
In definitiva, la figura del “professionista esperto” è una creazione del CCNL, essendo privo di fondamento il riferimento dell’articolo 16 del CCNL sia alla legge 43 sia ai profili professionali. Neppure nel comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 502/92 (richiamato indirettamente dal CCNL) vi è alcun cenno al “professionista esperto”.
 
Il comma 6 dell’articolo 16 del CCNL così prosegue e si chiude: “Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.”
 
La restante parte del comma 6 cit. contempla dunque la istituzione di aree di formazione del “professionista esperto”; tale formazione è definita “complementare post diploma”. Il CCNL adotta l’aggettivo “complementare”, lo stesso che figura nell’articolo 1, comma 2, di alcuni profili professionali, come poco sopra illustrato.
 
Questa scelta sembra un espediente, volto ad ovviare al fatto sopra rilevato che i profili professionali non contengono riferimenti al professionista esperto e a mantenere comunque un rapporto con gli stessi, espediente consistente appunto nell’adozione della terminologia “formazione complementare”, contenuta in vari profili professionali. Così, postulando che la formazione complementare sia quella volta alla formazione del professionista esperto, il CCNL sembra voler affermare comunque uno stretto rapporto fra profili professionali e CCNL, che appare limitarsi a recepire quanto indicato nei profili professionali, falsamente identificati quali fonti della concezione del professionista esperto.
 
Una più attenta analisi, estesa anche ai profili professionali dell’infermiere e del fisioterapista sopra citati, induce a valutare come improprio, o almeno come non specificamente caratterizzante, l’uso dell’aggettivo “complementare” riferito alla formazione del professionista esperto; infatti, nei profili di queste due professioni, la locuzione formazione complementare è utilizzata come sinonimo di formazione specialistica.
 
Per verificare questa affermazione, si confrontino, in particolare, nel profilo dell’infermiere, il comma 6 con il comma 7 dell’articolo 1: nel primo si menziona la formazione complementare, e nel secondo comma, esplicativo rispetto al primo, si adotta la terminologia di formazione specialistica. La stessa cosa accade nel profilo del fisioterapista, con riferimento all’articolo 1, commi 4 e 5.
 
La formazione del professionista esperto non si identifica con la formazione complementare dei profili professionali in cui è citata.
 
Ricapitolando, né i profili professionali né la legge 43 menzionano il professionista esperto; la formazione complementare citata nei profili professionali non è quella che riguarda i professionisti esperti.
La formazione complementare del CCNL consentirà comunque lo svolgimento di incarichi professionali per l’esercizio di compiti “aggiuntivi e/o maggiormente complessi e [che] richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.”
 
In altre parole, il professionista esperto è chiamato a svolgere siffatti compiti. Ma non è facile capire di che “compiti” si tratti, con particolare riferimento alle previsioni del rispettivo profilo professionale. Non è facile, in primo luogo perché il CCLN propone una logica per compiti dello svolgimento della professione, quando ormai (da circa un quarto di secolo) nella stesura di ogni profilo professionale era stata abbandonata questa logica di gusto mansionariale, per mettere in evidenza le funzioni e i campi di intervento del professionista ed in secondo luogo perché il linguaggio adottato dal CCNL è vago e suscettibile di interpretazioni non univoche, non consentendo pertanto di risolvere in via definitiva il quesito fondamentale, quello cioè dei rapporti fra questi compiti ed il profilo professionale.
 
Dal mio punto di vista, la questione è facilmente risolvibile: schematicamente, ritengo che fra i concetti di funzioni (nei profili professionali) e compiti (nell’art. 16 del CCNL) vi sia un rapporto di genere a specie, per cui, sia i compiti “aggiuntivi” sia quelli richiedenti competenze professionali “innovative” rispetto a quelle del profilo posseduto devono comunque restare nell’ambito delle funzioni dettate dal profilo professionale, come disciplinato dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 502/92 e come confermato dalle leggi 42/1999 (articolo 1) e 251/2000 (articoli 1, 2, 3 e 4).
 
Il CCNL non può recare disposti che incidano sulle leggi dello Stato, di fatto modificandole. Sembra confermare questa opinione proprio un altro passo del CCNL, il comma 3 dell’articolo 53, che recita:
“Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.”

 
La parte del comma 3 omessa nella precedente citazione è questa: “- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti”.
 
Da questo passaggio discende che l’attività di formazione possa portare, in ultima analisi, alla “costituzione di figure professionali polivalenti”. Comunque si voglia interpretare questo obiettivo, la figura professionale polivalente è una figura professionale nuova e non prevista da alcun profilo.
 
Allora, concludendo il ragionamento, quando il CCNL attribuisce al professionista sanitario esperto, divenuto tale per il tramite della formazione complementare, incarichi professionali per l’esercizio di compiti “aggiuntivi e/o maggiormente complessi e [che] richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto” potrebbe prospettare la costituzione di nuove figure professionali, quelle che definisce “polivalenti”.
 
Se questa interpretazione è esatta, un siffatto progetto del CCNL è inammissibile nel nostro ordinamento, se non elaborato nel rispetto del sistema dei profili professionali previsto dal già citato comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 502/92. Il CCNL non può dar vita a nuove figure professionali che non siano disciplinate da specifici profili, ciascuno dei quali approvato con decreto ministeriale.

Concludendo, delle due l’una:
- o i compiti “aggiuntivi e/o maggiormente complessi e [che] richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto” degli incarichi professionali rientrano comunque nel profilo del singolo professionista, ed allora non sussistono problemi;
- o questi compiti non rientrano nel profilo, ed allora allo stato attuale sono inammissibili.
 
Per conferire reciproca coerenza alle norme esistenti in materia, occorre dunque convenire, conclusivamente, sul fatto che le competenze avanzate di qualsiasi professionista sanitario sono riconosciute implicitamente fin dalla legge 42/1999 e rientrano nelle funzioni dei professionisti delineate nei rispettivi profili professionali, necessitando comunque di una formazione post base che, in base alla legge 43/2006, può essere identificata con quella volta ad ottenere la qualifica di professionista specialista. Il professionista esperto, creazione indipendente del CCNL, non è riconosciuto da alcuna legge ed è figura ambigua se considerata “polivalente”.
 
Non condividendo questa impostazione, ammettendo cioè la legittimità sia di un professionista esperto sia di una formazione complementare ad hoc a gestione regionale, resta fermo che il sistema dei profili professionali esistenti, stante la logica per funzioni che li caratterizza, potrà essere strumento idoneo ad accogliere i nuovi “compiti” dei professionisti esperti senza dover modificare le funzioni così come sono previste nei profili stessi.
Nuovi “compiti” non significa necessariamente nuove funzioni.
 
Daniele Rodriguez
Medico legale

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