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Mercoledì 22 GENNAIO 2020
Torna l’Atto medico per legge. Presentato un nuovo ddl, questa volta dei 5 Stelle 

Dopo il tentativo fatto dal PD nella scorsa legislatura, il Movimento ci riprova e presenta una proposta di legge che definisce cos’è un ‘Atto medico’. “Necessario normare, circoscrivendo i limiti di azione, la definizione di atto medico”. Nella proposta di legge anche l'inividuazione e la disciplina dei centri di riferimento di chirurgia articolare. LA PROPOSTA DI LEGGE

Sono definiti atti medici e pertanto non possono costituire offesa all'integrità psicofisica i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente”.
 
È questa la definizione di ‘atto medico’ secondo quanto previsto da una proposta di legge del Movimento 5 Stelle, firmata dai deputati Carmelo Massimo Misiti e Fabiola Bologna, assegnata alla commissione Affari sociali della Camera dei deputati.
 
Ricordiamo che nella scorsa legislatura fu il Pd (prima firmataria D’Incecco) a presentare una proposta (che non andò però in porto) sulla stessa questione e che all'epoca suscitò molte polemiche. Rispetto alla proposta 5 Stelle - che in realtà dedica all'atto medcio solo l'articolo 1 (il testo è quello che abbiamo riportato integrale tra virgolette qui sopra) - la prosposta D'Incecco entrava molto di più nello specifico indicando ruoli e attribuzioni esclusive del medico e in qualche modo, questa fu una delle critiche maggiori, fissando in modo molto preciso cosa doveva e poteva fare solo un medico.
 
Tornando alla nuova proposta di legge ora assegnata alla Affari Sociali, l'atto medico qui descritto si limita ad una definizione generica di "arte medica" anche in relazione alle nuove norme sulla responsabilità professionale. 
A scanso di equivoci l'onorevole Bologna (che è una dei firmatari della Pdl) ci ha precisato che l'ambito di applicazione di questa norma riguarda ovviamente "solo i medici" e non altre professioni sanitarie.
 
“Pur prendendo atto dell'importanza della Legge Gelli – si legge infatti nella relazione al provvedimento -, appare comunque necessario normare, circoscrivendo i limiti di azione, la definizione di atto medico. Da oltre due secoli e mezzo la professione medica ha una sua connotazione ben consolidata presso tutti i popoli e ha attraversato cambiamenti e rivoluzioni ben più profondi di quelli che viviamo oggi, mantenendo le stesse sostanziali caratteristiche e la stessa accezione nell'immaginario collettivo e individuale”.
 
“La funzione medica – precisano i promotori - e, pertanto, l’’atto medico’, anche in assenza di una specifica normativa, sono chiaramente delineati e definiti dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di cassazione e possono essere dedotti anche da alcune disposizioni della Costituzione; ne scaturisce chiaramente il «dovere» del medico anche di disattendere disposizioni di varia natura contrastanti, a suo giudizio, con l'interesse del paziente: il medico è, quindi, il garante del paziente. A tale proposito, si ricorda che, spesso, per riferirsi alla funzione e all'attività medica si usa l'espressione ‘arte medica’”.
 
Ma il vero corpo della proposta di legge sembra in realtà essere il CAPO II, interamnete dedicato alla fissazione di alcuni criteri per l’individuazione dei centri di riferimento di chirurgia articolare.
 
“L'idea di definire in modo chiaro tali centri – spiegano i firmatati - nasce dall'esigenza di integrare l'assistenza al trauma, e quindi il sistema a rete delle strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate definito ai sensi del punto 8.2.2 dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70”.
 
Vengono poi definiti i requisiti indispensabili per il riconoscimento delle strutture quali centri di riferimento di chirurgia articolare e anche i criteri per la valutazione dei volumi di attività dei centri che intendono essere riconosciuti quali centri di riferimento e prevede l'istituzione di un tavolo tecnico incaricato di tale valutazione, composto da rappresentanti delle società scientifiche, delle regioni, delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle università. Il tavolo è tenuto a pubblicare ogni anno, in una specifica sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute, i risultati della sua valutazione.
 
Luciano Fassari

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