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Giovedì 27 FEBBRAIO 2020
Coronavirus. Zingaretti firma Ordinanza in linea con il decreto Speranza: disinfettanti e informazioni in uffici e scuole

Dall’obbligo di informazione al pubblico sulle misure da adottare per contenere il virus all’iter dettagliato da seguire per prendere in carico i cittadini che hanno soggiornato in Cina o nelle aree a rischio virus. Il Governatore ha firmato l’ordinanza per la prevenzione e la gestione dell’emergenza in linea con il Decreto firmato ieri dal ministro proprio per porre fine al proliferare di ordinanze difformi tra Regione e Regione. L'ORDINANZA

È stata firmata dal Presidente Nicola Zingaretti l’ordinanza della Regione Lazio “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
 
Il provvedimento - che arriva dopo il Dcpm di che ha individuato nel dettaglio le misure da adottare in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna, le Regioni calde - è in linea con il decreto firmato ieri dal ministro della Salute che approva uno schema di ordinanza regionale con misure ad hoc preventive da implementare in tutte le altre Regioni.
 
Ecco, in sintesi, le principali misure per il Lazio per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Informazione e prevenzione
1. le scuole, le università, gli uffici della pubbliche amministrazioni devono esporre il volantino con le misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti e degli utenti le soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani

3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione informazioni sulle misure di prevenzione presso gli esercizi commerciali

4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi

5. sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet). 


Misure di profilassi e trattamento delle persone che arrivano dalle aree a rischio
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente che lo comunica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che assistono il soggetto


8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e il 112 o numero verde 800.118.800 dedicato, gli operatori delle centrali devono comunicati generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente

9. alla prescrizione della permanenza domiciliare provvedono l'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente, secondo le modalità di seguito indicate:
- ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente la persona e assume tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio di esposizione
 
- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore d informa il paziente e il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini della certificazione Inps


- in caso di necessità di certificazione per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine

10. l’operatore di Sanità Pubblica deve, tra le altre cose, accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi 
 
11. allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
-  mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; 
- divieto di contatti sociali; 
- divieto di spostamenti e/o viaggi; 
-  obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

 
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
• avvertire immaediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; 
• indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; 
• rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale. 
 
Monitoraggio dell’isolamento
13. l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza.

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